Più facile per lavoratori dipendenti e pensionati iscriversi al Fondo Credito, la Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali che, come noto, eroga diverse prestazioni in favore degli iscritti. L’iscrizione, infatti, potrà avvenire in qualsiasi momento, cioè anche dopo la cessazione dal servizio, presentando apposita domanda all’Inps. Lo prevede l’articolo 27 del cd. «collegato lavoro» in corso di approvazione finale in Senato.
La gestione
La Gestione Unitaria delle prestazioni creditizie e sociali è stata istituita dalla L. 662/1996 ed eroga una serie di prestazioni creditizie e sociali sia agli iscritti che ai propri familiari, tra cui ad esempio l'erogazione di piccoli prestiti a condizioni di vantaggio o di mutui ipotecari per l'acquisto della prima casa, formazione ed istruzione, prestazioni per persone non autosufficienti, ospitalità residenziale, soggiorni studio e benessere. Negli ultimi anni per gli iscritti l’Inps riconosce anche la possibilità di chiedere l’anticipo dell’erogazione della buonuscita. Per il finanziamento i dipendenti in attività versano una contribuzione dello 0,35% della retribuzione contributiva e pensionabile, mentre il contributo a carico dei pensionati è pari allo 0,15% dell'ammontare lordo della pensione (salvo l'importo sia inferiore o uguale al trattamento minimo nel quale caso nulla è dovuto).
Come noto, di regola, al Fondo sono obbligatoriamente assicurati tutti i dipendenti pubblici in attività iscritti alla gestione pubblica (ex-INPDAP). I dipendenti pubblici in attività non iscritti alla gestione pubblica possono aderire facoltativamente alla gestione entro 30 giorni dall’assunzione o dal trasferimento. Con la cessazione dal servizio si perde l’iscrizione al Fondo salvo l’interessato non comunichi entro l’ultimo giorno di servizio la volontà di mantenerla anche dopo il pensionamento. I termini per l’iscrizione volontaria sono stati riaperti dalla legge di bilancio 2020. L’adesione poteva avvenire entro sei mesi dalla emanazione del DM 12 maggio 2021, n. 110, recante il regolamento di attuazione di quanto previsto dalla legge di bilancio 2020, ossia entro il 20 febbraio 2022. La riapertura, tuttavia, ha riguardato solo il personale in servizio o in pensione alla predetta data.
Facoltà Strutturale
L’articolo 27 del cd. «collegato lavoro» prevede che i predetti soggetti possono aderire al Fondo Credito tramite comunicazione all’INPS della relativa volontà di adesione, senza porre dei termini entro cui tale adesione deve essere manifestata. La disposizione, pertanto, riguarda i:
- pensionati, già dipendenti pubblici, che fruiscono di trattamento pensionistico a carico delle seguenti Casse della Gestione speciale di previdenza dei dipendenti dell'amministrazione pubblica: Cassa Trattamenti pensionistici dei dipendenti statali (CTPS), Cassa Pensioni Dipendenti Enti Locali (CPDEL), Cassa Pensioni Insegnanti (CPI), Cassa Pensioni Ufficiali Giudiziari (CPUG), Cassa Pensioni Sanitari (CPS);
- pensionati di Enti e Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001, che non fruiscono di trattamento pensionistico a carico della Gestione speciale di previdenza dei dipendenti dell'amministrazione pubblica bensì a carico di gestioni o fondi speciali diversi dalle suddette Casse pensionistiche pubbliche (ad esempio, FPLD, INPGI, ENPAM);
- dipendenti di Enti e Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001, non iscritti alle Casse pensionistiche o ai fondi (ex ENPAS o ex INADEL) per i trattamenti di fine servizio della Gestione speciale di previdenza dei dipendenti dell'amministrazione pubblica.
Le predette categorie, in sostanza, potranno iscriversi al Fondo Credito anche decorsi 30 giorni dall’assunzione / trasferimento o dopo la cessazione dal servizio. Resta fermo che l’adesione è irrevocabile e le relative prestazioni possono essere richieste decorso un anno dall’iscrizione.