Il giudice non è sufficiente a togliere i sigilli all'azienda, quando la sospensione dell'attività è adottata congiuntamente per motivi di salute e sicurezza e per motivi di lavoro irregolare (le due ipotesi per le quali l'ispettore deve fermare l'attività). Infatti, oltre al decreto di archiviazione del giudice delle irregolarità sulla sicurezza, serve anche la regolarizzazione dei lavoratori in nero e il pagamento della somma aggiuntiva (2.500 ovvero 5.000 euro). Il decreto di archiviazione del giudice, da sé, toglie i sigilli all'azienda solo quando la sospensione c'è stata per soli motivi di salute e sicurezza. Lo comunica, tra l'altro, l'Ispettorato nazionale del lavoro nella nota prot. 642/2023.
Lo stop all'attività
L'Inl risponde a richieste di chiarimenti su alcune casistiche relative all'emissione, da parte del giudice penale, del decreto di archiviazione per estinzione delle contravvenzioni accertate in seguito all'adozione dei provvedimenti di sospensione dell'attività d'impresa. In particolare, quando accerta violazioni in materia di sicurezza, l'ispettore impartisce al datore di lavoro una «prescrizione» fissando un termine per la regolarizzazione, dando notizia di reato al pubblico ministero (dlgs 758/1994). In merito, il TU sicurezza (dlgs 81/2008) prevede che il decreto di archiviazione per estinzione delle contravvenzioni al termine della procedura di prescrizione (di cui al citato dlgs 758/1994), comporta la decadenza del provvedimento di sospensione. L'Inl coglie l'occasione per dettagliare le conseguenze derivanti dall'emissione del citato decreto di archiviazione.
Stop per sicurezza e per lavoro
Se il provvedimento di sospensione è stato adottato non solo per motivi di sicurezza, ma anche per motivi di lavoro irregolare, spiega l'Inl, lo stesso mantiene gli effetti anche in presenza del decreto di archiviazione. Pertanto, per poter riprendere l'attività, il datore di lavoro deve porre in essere le condizioni per ottenerne la revoca, vale a dire procedere alla regolarizzazione dei lavoratori in nero e al pagamento della somma aggiuntiva fissata a 2.500 se i lavoratori irregolari sono fino a cinque, ovvero 5.000 euro se sono di più.
I chiarimenti
Nel caso di provvedimento di sospensione adottato esclusivamente per ragioni di sicurezza, invece, l'emissione del decreto di archiviazione determina la decadenza del provvedimento di stop, senza alcun adempimento ulteriore da parte dell'ispettorato, eccetto la comunicazione all'Anac e al ministero delle infrastrutture, al fine di revocare l'interdizione a contrattare con la pubblica amministrazione e stazioni appaltanti dell'impresa, che accompagna lo stop all'attività come sanzione aggiuntiva.
Nel caso di provvedimento di sospensione adottato solamente per ragioni di sicurezza subito revocato su istanza del datore di lavoro al fine di proseguire l'attività nel luogo o unità locale interessata attraverso il pagamento del 20% della somma aggiuntiva, l'eventuale successiva emissione del decreto di archiviazione determina la decadenza del provvedimento di stop, ma non libera il datore di lavoro dal dover versare tutta la restante parte della somma aggiuntiva. L'obbligo permane, precisa l'Inl, perché deriva dalla presentazione dell'istanza di revoca che ha consentito al datore di lavoro di riprendere l'attività.