Somma Aggiuntiva (cd. "Quattordicesima")
L’articolo 5, del decreto legge 2 luglio 2007, n.81, ha previsto a partire dal 2007, la corresponsione di una somma aggiuntiva (la c.d. "quattordicesima") con la mensilità di luglio (a partire dall'anno 2008) a favore dei titolari di uno o più trattamenti pensionistici a carico dell’Assicurazione Generale Obbligatoria dei lavoratori dipendenti, delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, della gestione separata, delle forme sostitutive, esclusive della medesima (purchè gestite dall'Inps) e del Fondo Clero in presenza di determinate condizioni reddituali e con un’età pari o superiore a 64 anni. Hanno diritto alla "quattordicesima", dunque anche i titolari assegno ordinario di invalidità, di pensione inabilità o di pensione ai superstiti mentre risultano esclusi dal beneficio gli assegni e le pensioni sociali e le prestazioni di natura assistenziale (come quelle erogate nei confronti degli invalidi civili).
A partire dal 2017 per effetto delle modifiche apportate dalla legge di bilancio 2017 la somma aggiuntiva viene erogata in misura diversa a seconda se il titolare della prestazione ha un reddito complessivo personale ricompreso entro 1,5 volte il trattamento minimo previsto nel fondo pensione lavoratori dipendenti oppure compreso tra 1,5 volte e 2 volte il predetto trattamento minimo. Oltre tale soglia, l’aumento viene corrisposto fino a concorrenza del predetto limite reddituale incrementato della somma aggiuntiva ipoteticamente spettante. Ai fini della determinazione del reddito è rilevante il solo reddito individuale del titolare composto, oltre che dalla pensione stessa, dai redditi di qualsiasi natura, con l'esclusione dei trattamenti di famiglia, le indennità di accompagnamento, il reddito della casa di abitazione, i trattamenti di fine rapporto e competenze arretrate. Sono escluse, inoltre, le pensioni di guerra, le indennità per i ciechi parziali, l'indennità di comunicazione per i sordomuti.
L'importo erogato dal 2017 varia a seconda dell'anzianità contributiva complessivamente maturata e del reddito del pensionato. Se il reddito è superiore a 1,5 volte il trattamento minimo ed entro le 2 volte la somma è pari a 336 euro, 420 euro o 504 euro a seconda, rispettivamente, se ha versato fino a 15 anni di contributi, fino a 25 anni di contributi o più di 25 anni di contribuzione. Se il pensionato ha un reddito sino a 1,5 volte il trattamento minimo inps l'importo è pari a 437, 546 e 655 euro a seconda se la contribuzione versata è rispettivamente inferiore a 15 anni, fino a 25 anni o superiore a 25 anni di contributi. La tavola sottostante riepiloga la nuova articolazione nella corresponsione della somma aggiuntiva nel 2022.
L’aumento spetta, in misura proporzionale, a coloro che compiono il 64° anno di età entro il 31 dicembre dell’anno di erogazione, con riferimento ai mesi di possesso del requisito anagrafico, compreso il mese di raggiungimento dell’età. Analogamente, il beneficio viene attribuito in maniera proporzionale sulle pensioni spettanti per un numero limitato di mesi, come ad esempio in caso di pensioni di nuova liquidazione con decorrenza diversa dal 1° gennaio.
La valutazione dei redditi. Anche per la corresponsione della somma aggiuntiva si applicano le disposizioni di cui ai commi 8 e 9 dell’art. 35 della legge 27 febbraio 2009, n. 14, e successive modifiche. La verifica reddituale viene pertanto effettuata in maniera differenziata, a seconda si tratti di prima concessione del beneficio, o di corresponsione successiva alla prima. Nel caso di prima erogazione (rientrano in tale ipotesi tutti coloro che negli anni precedenti non abbiano percepito la somma aggiuntiva), il reddito complessivo da prendere a riferimento è quello dell’anno in corso. Qualora si tratti di erogazione successiva alla prima, il reddito da prendere a riferimento viene determinato dai redditi derivanti da prestazioni conseguite nello stesso anno (si tratta, in sostanza, delle pensioni per le quali sussiste l’obbligo di comunicazione al Casellario centrale dei pensionati) e dai redditi diversi da pensione conseguiti nell’anno precedente.
Domanda e vicende. In linea generale la somma aggiuntiva viene attribuita automaticamente dall'Inps sulla mensilità di pensione di luglio ai pensionati che sono risultati in possesso dei requisiti reddituali sopra previsti e che alla data del 31 luglio hanno un’età maggiore o uguale a 64 anni. Chi matura il requisito anagrafico richiesto dal 1° agosto in poi, la corresponsione viene attribuita in occasione del pagamento della pensione di dicembre. Si ricorda che la somma aggiuntiva non costituisce reddito né ai fini fiscali né ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali e assistenziali, con esclusione dall’anno 2008, per un importo pari a 156 euro, del cd. incremento al milione previsto dall’articolo 38 della legge 448/2001.
Documenti: Circolare Inps 119/2007; Messaggio inps 1366/2017; Messaggio inps 2549/2017 - Calcola l'Importo della Quattordicesima