Disco verde dell’Inps alla presentazione delle domande per l’indennità di discontinuità per i lavoratori dello spettacolo. Le richieste relative all'anno 2023 potranno essere presentate dal 15 gennaio al 30 marzo 2024, offrendo un sostegno economico a coloro che operano in un settore notoriamente caratterizzato da contratti precari e periodi di inattività.
Lo rende noto l’Inps nella Circolare n. 2/2024 nella quale spiega che l'indennità sarà erogata per un numero di giornate pari a un terzo di quelle accreditate dall'Inps nell'anno di riferimento, che per il prossimo appuntamento è il 2023. L'importo giornaliero sarà fissato al 60% della retribuzione media imponibile del 2023, con un limite massimo giornaliero di 53,95 euro.
Chi può beneficiare dell'indennità?
L’indennità è corrisposta a favore dei seguenti lavoratori iscritti al fondo pensione dello spettacolo:
- autonomi, comprese co.co.co.;
- dipendenti a termine di cui al dlgs n. 182 del 30/04/1997, ossia che prestano attività artistica o tecnica direttamente connessa con uno spettacolo;
- dipendenti a termine che prestano attività fuori dal caso precedente, individuati come destinatari con il decreto 25 luglio 2023 del ministero del lavoro (operatori di cabine di sale cinematografiche; impiegati amministrativi e tecnici dipendenti da enti e imprese esercenti pubblici spettacoli o da imprese radiofoniche, televisive o di audiovisivi, dalle imprese di produzione cinematografica, del doppiaggio o dello sviluppo e stampa; maschere, custodi, guardarobieri, addetti alle pulizie e al facchinaggio, autisti; impiegati ed operai dipendenti dalle imprese di spettacoli viaggianti; lavoratori dipendenti dalle imprese esercenti il noleggio e la distribuzione dei film);
- assunti con contratto intermittente non titolari d'indennità di disponibilità.
Requisiti per accedere all'indennità
L’indennità è riconosciuta ai cittadini di uno stato dell'Unione europea o stranieri con regolare soggiorno in Italia, residenti nel paese da almeno un anno. Occorre inoltre:
- il possesso di un reddito ai fini Irpef non superiore a 25.000 euro nell’anno di imposta precedente alla presentazione della domanda;
- almeno 60 giornate di contribuzione accreditata nell’anno precedente a quello di presentazione della domanda;
- il possesso, nell’anno precedente a quello della domanda, di un reddito derivante in via prevalente da attività lavorative per le quali è richiesta l’iscrizione obbligatoria al fondo pensione lavoratori dello spettacolo;
- non essere stati titolari di un rapporto subordinato a tempo indeterminato nell'anno precedente, ad eccezione dei rapporti di lavoro intermittente a tempo indeterminato senza indennità di disponibilità;
- non essere titolari di un trattamento pensionistico diretto.
Presentazione delle domande e scadenze
I beneficiari devono presentare la domanda all'Inps in via telematica entro il 30 marzo di ogni anno. La procedura sarà disponibile dal 15 gennaio sul sito dell'Inps, accessibile tramite SPID, CIE o CNS. In alternativa, è possibile richiedere l'indennità tramite il Contact Center multicanale.
Incompatibilità
La prestazione non è cumulabile, nell’anno di competenza e con riferimento alle medesime giornate, con le indennità di maternità, malattia, infortunio, con tutte le indennità di disoccupazione involontaria, anche in agricoltura (NASpI, DIS-COLL, ALAS, ISCRO, DS Agricola), nonché con l’indennità NASpI erogata in forma anticipata e con le prestazioni integrative di durata dell’indennità NASpI. Tuttavia non è preclusa la possibilità di accedere alla Naspi qualora sussistano i requisiti purché la domanda sia presentata nel termine, fissato a pena di decadenza, di 68 giorni dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.
La prestazione, inoltre, non è cumulabile con le tutele previste in caso di sospensione del rapporto di lavoro, i trattamenti di integrazione salariale ordinaria e/o straordinaria, anche in deroga, di assegno di integrazione salariale a carico del Fondo di integrazione salariale (FIS) e dei Fondi di solidarietà bilaterali di cui agli articoli 26, 27 e 40 del D.lgs n. 148/2015.
Costo del lavoro
L’Inps, infine, spiega che a partire dal 1° gennaio, i datori di lavoro e committenti dovranno versare un contributo aggiuntivo dell'1%, mentre i lavoratori contribuiranno con lo 0,5% oltre il massimale contributivo. Per i lavoratori dipendenti, dal 1° gennaio sarà in vigore un contributo addizionale (Naspi) dell'1,1%. Ulteriori dettagli sugli obblighi contributivi saranno forniti dall'Inps in una successiva circolare.
Documenti: Circolare Inps n. 2/2024