Individuate le categorie dei lavoratori dello spettacolo «discontinui» che dal 1° gennaio 2024 potranno fruire dell’indennità di discontinuità, ovvero dell'indennità rivolta ai soggetti con meno di 25 mila euro di redditi che sarà corrisposta in un'unica soluzione. Lo stabilisce il decreto del ministero del lavoro del 25 luglio 2023 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 234 lo scorso 6 ottobre che attua la delega della riforma dello spettacolo (legge n. 106/2022).
Indennità di discontinuità
Il nuovo ammortizzatore sociale, in sostituzione dell’attuale «Alas», è destinato infatti non solo ai «lavoratori autonomi, compresi i co.co.co., e lavoratori subordinati a tempo determinato sia che prestino attività artistica o tecnica, direttamente connessa con la produzione e la realizzazione di spettacoli sia altre attività purché sempre nel settore dello spettacolo» ma anche ai lavoratori «discontinui» iscritti al fondo di previdenza dello spettacolo. In entrambi i casi occorre essere residenti in Italia da almeno un anno, possedere la cittadinanza italiana o europea e un reddito Irpef non superiore a 25 mila euro nell'anno precedente alla presentazione della domanda.
Occorre, inoltre, aver maturato almeno 60 giornate di contribuzione accreditata al fondo pensioni dello spettacolo, avere un reddito da lavoro derivante «in via prevalente» dall'esercizio delle attività lavorative per le quali è richiesta l'iscrizione al fondo, non esser stati titolari di rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato nell'anno precedente e, in generale, di un trattamento pensionistico.
Le attività discontinue
Il decreto appena pubblicato precisa i contorni delle attività «discontinue» indicando che sono considerate tali: operatori di cabine di sale cinematografiche, impiegati amministrativi e tecnici dipendenti dagli enti di imprese esercenti pubblici spettacolo, dalle imprese radiofoniche, televisive o audiovisive, dalle imprese della produzione cinematografica, del doppiaggio e dello sviluppo della stampa. A questi si aggiungono le maschere, i custodi, i guardarobieri, gli addetti alle pulizie e al facchinaggio, gli autisti dipendenti dagli enti ed imprese esercenti pubblici spettacoli, dalle imprese radiofoniche televisive o audiovisive, dalle imprese della produzione cinematografica, del doppiaggio e dello sviluppo della stampa. In più vengono citati gli impiegati e gli operai dipendenti dalle imprese di spettacoli viaggianti e quelli dipendenti dalle imprese esercenti il noleggio e la distribuzione dei film.
Durata e misura
La prestazione spetterà per un numero di giornate pari a un terzo di quelle accreditate al fondo pensione lavoratori dello spettacolo nell'anno civile precedente alla presentazione della domanda detratte le giornate coperte da altra contribuzione obbligatoria o indennizzate ad altro titolo nel limite di 312 giornate l’anno.
La liquidazione avverrà in unica soluzione da parte dell’Inps nella misura del 60% della media delle retribuzioni imponibili in rapporto alle giornate oggetto di contribuzione derivanti dall'esercizio delle attività lavorative di cui sopra, relative sempre all'anno precedente alla domanda. In ogni caso, l'importo giornaliero non potrà superare il minimale contributivo stabilito annualmente dall'Inps. L'Istituto previdenziale controllerà il rispetto dei requisiti anche grazie alla cooperazione con l'Agenzia delle entrate. Il contributo concorrerà alla formazione dei redditi e sarà garantita la contribuzione figurativa.