Spettacolo, Riesame entro 30 giorni per l’indennità di discontinuità

Martedì, 18 Giugno 2024
I termini per la presentazione delle istanze di riesame e per i ricorsi amministrativi contro il rigetto del nuovo ammortizzatore sociale per i lavoratori precari dello spettacolo.

Trenta giorni di tempo per produrre istanza di riesame contro il rigetto della domanda volta ad ottenere l’indennità di discontinuità per i lavoratori dello spettacolo. Lo rende noto l’Inps nel messaggio n. 2258/2024 in cui spiega di aver reso disponibile l’apposito servizio accessibile tramite il sito istituzionale. Oltre al riesame gli interessati possono presentare il ricorso amministrativo al comitato provinciale entro 90 giorni dalla ricezione del provvedimento di diniego o, in caso di mancata adozione del provvedimento, a decorrere dal 121° giorno successivo alla presentazione della domanda.

Indennità di discontinuità

E’ il nuovo strumento, coniato dal dlgs n. 175/2023, che indennizza contro la disoccupazione involontaria i lavoratori precari dello spettacolo. La prestazione spetta a favore dei seguenti lavoratori iscritti al fondo pensione dello spettacolo:

  • autonomi, comprese co.co.co.;
  • dipendenti a termine di cui al dlgs n. 182 del 30/04/1997, ossia che prestano attività artistica o tecnica direttamente connessa con uno spettacolo;
  • dipendenti a termine che prestano attività fuori dal caso precedente, individuati come destinatari con il decreto 25 luglio 2023 del ministero del lavoro (operatori di cabine di sale cinematografiche; impiegati amministrativi e tecnici dipendenti da enti e imprese esercenti pubblici spettacoli o da imprese radiofoniche, televisive o di audiovisivi, dalle imprese di produzione cinematografica, del doppiaggio o dello sviluppo e stampa; maschere, custodi, guardarobieri, addetti alle pulizie e al facchinaggio, autisti; impiegati ed operai dipendenti dalle imprese di spettacoli viaggianti; lavoratori dipendenti dalle imprese esercenti il noleggio e la distribuzione dei film);
  • assunti con contratto intermittente non titolari d'indennità di disponibilità.

L’Inps ha fornito istruzioni in merito con Circolare n. 2/2024. L’indennità è riconosciuta ai cittadini di uno stato dell'Unione europea o stranieri con regolare soggiorno in Italia, residenti nel paese da almeno un anno. Occorre inoltre:

  • il possesso di un reddito ai fini Irpef non superiore a 25.000 euro nell’anno di imposta precedente alla presentazione della domanda;
  • almeno 60 giornate di contribuzione accreditata nell’anno precedente a quello di presentazione della domanda;
  • il possesso, nell’anno precedente a quello della domanda, di un reddito derivante in via prevalente da attività lavorative per le quali è richiesta l’iscrizione obbligatoria al fondo pensione lavoratori dello spettacolo;
  • non essere stati titolari di un rapporto subordinato a tempo indeterminato nell'anno precedente, ad eccezione dei rapporti di lavoro intermittente a tempo indeterminato senza indennità di disponibilità;
  • non essere titolari di un trattamento pensionistico diretto.

Riesame

L’Inps spiega di aver completato l’istruttoria relativa alla competenza 2022 le cui domande dovevano essere presentate, a pena di decadenza, entro il 15 dicembre 2023. I riscontri, sia di accoglimento che di rigetto, sono consultabili direttamente dal cittadino, o anche dal patronato, nella sezione del sito Inps dedicata denominata «Indennità di discontinuità per i lavoratori autonomi dello spettacolo» alla voce «Le mie ultime domande». Qui, insieme agli esiti, si possono leggere anche le relative motivazioni. Se l’istruttoria si è conclusa con esito negativo si può chiedere il riesame entro 30 giorni dalla pubblicazione del messaggio oppure dalla conoscenza della reiezione se successiva (termine comunque non perentorio) attraverso la funzione «Richiedi riesame».

Il cittadino alla richiesta dovrà anche allegare la documentazione comprovante il possesso dei requisiti richiesti a seconda della causa che ha determinato il rigetto (evidenziate nell’allegato al documento Inps). Ad esempio se occorre dimostrare l’assenza di rapporti di lavoro subordinato, parasubordinato o autonomo alla data della domanda sarà sufficiente allegare copia della cessazione del rapporto di lavoro (lettera di dimissioni o di licenziamento) o, nel caso di lavoro autonomo, la comunicazione di cessazione dai registri camerali o dalle posizioni Inps dei lavoratori commercianti, artigiani o coltivatori diretti.

Ricorso amministrativo

L’Inps spiega che avverso il diniego è possibile anche presentare il ricorso amministrativo al comitato provinciale della struttura territoriale che ha emesso il provvedimento. I termini per l’istanza sono di 90 giorni dal ricevimento del provvedimento amministrativo o, in caso di mancata adozione, a decorrere dal 121° giorno successivo alla presentazione della domanda.

Azione Giudiziaria

L’azione giudiziaria va prodotta, come noto, entro un anno dall’esaurimento del procedimento amministrativo o dalla scadenza dei termini fissati per il suo compimento. Pertanto, conclude l’Inps, il termine decorre:

  • dal giorno successivo alla decisione del ricorso amministrativo intervenuta entro il termine di 90 giorni dalla proposizione del ricorso;
  • dal 91° giorno successivo alla presentazione del ricorso amministrativo al Comitato provinciale, in assenza di decisione da parte del Comitato medesimo;
  • dal 301° giorno successivo alla data di presentazione della domanda nel caso di mancata emissione di un provvedimento da parte dell’Inps o nel caso in cui non venga proposto ricorso amministrativo entro i termini.

In ogni caso, deve essere fatto salvo il limite di 300 giorni a decorrere dalla data della domanda di prestazione – costituiti dai 120 giorni previsti per l'adozione del provvedimento, cui si aggiungono i 90 giorni per la proposizione del ricorso al Comitato provinciale e gli ulteriori 90 giorni per la relativa decisione – il quale rappresenta la soglia limite oltre la quale non è possibile spostare in avanti il dies a quo ai fini del computo dell’anno di decadenza, come affermato dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite con la sentenza n. 12718 del 29 maggio 2009.

Nel caso di prestazione riconosciuta solo in parte, il termine per proporre azione giudiziaria decorre dal riconoscimento parziale della prestazione ovvero dal pagamento della sorte.

Documenti: Messaggio Inps 2258/2024

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