Scattano dal 1° gennaio 2022 le nuove sanzioni sui tirocini introdotte dalla manovra 2022. Si tratta delle sanzioni per mancato riconoscimento di un’adeguata indennità al tirocinante o che lo impiega, in modo fraudolento, come lavoratore dipendente. Le altre novità, invece, saranno operative dopo il loro recepimento tramite leggi regionali, sulla base di linee-guide da approvare entro fine giugno. Lo precisa l'ispettorato nazionale del lavoro nella nota prot. 530/2022 pubblicata l’altro giorno.
Nuove Linee Guida
La novità principale è il superamento dell’attuale disciplina sui tirocini extracurricolari che la legge di bilancio (art. 1 comma 750 della L. 234/2021) definisce come «percorso formativo di alternanza tra studio e lavoro, finalizzato all'orientamento e alla formazione professionale, anche per migliorare l'incontro tra domanda e offerta di lavoro». Da non confondere con quelli «curricolari» cioè «funzionali al conseguimento di un titolo di studio formalmente riconosciuto» (e non coinvolti nella riforma).
La nuova disciplina dovrà essere recepita da parte delle singole regioni delle nuove linee-guida da approvare, in sede di Conferenza Stato-Regioni, entro 180 giorni dall’entrata in vigore della norma, quindi entro giugno. L’accordo dovrà basarsi sui seguenti criteri:
- revisione della disciplina, secondo criteri che ne circoscrivano l'applicazione in favore di soggetti con difficoltà di inclusione sociale;
- individuazione degli elementi qualificanti, quali il riconoscimento di una congrua indennità di partecipazione, la fissazione di una durata massima comprensiva di eventuali rinnovi e limiti numerici di tirocini attivabili in relazione alle dimensioni d'impresa;
- definizione di livelli essenziali della formazione che prevedano un bilancio delle competenze all'inizio del tirocinio e una certificazione delle competenze alla sua conclusione;
- definizione di forme e modalità di contingentamento per vincolare l'attivazione di nuovi tirocini all'assunzione di una quota minima di tirocinanti al termine del periodo di tirocinio;
- previsione di azioni e interventi volti a prevenire e contrastare un uso distorto dell'istituto, anche attraverso la puntuale individuazione delle modalità con cui il tirocinante presta la propria attività.
In attesa della loro adozione, precisa l’Ispettorato, restano in vigore le precedenti linee guida del 2013, poi integrate nel 2017. Accanto a queste di futura applicazione, però, la legge bilancio 2022 ha previsto anche norme che, spiega l'Inl, sono già vigenti dall'entrata in vigore (dal 1° gennaio).
Indennità di partecipazione
Una delle norme già operative è quella prevista per «mancata corresponsione dell'indennità» di partecipazione al tirocinio. La sanzione va da un minimo di 1.000 euro a un massimo di 6.000 euro. Si ricorda che l’importo minimo del compenso per un tirocinante è stabilito singolarmente da ogni regione ma, in generale, va dai 300 agli 800 euro circa al mese.
Ricorso Fraudolento al tirocinio
E’ immediatamente applicabile anche l’art. 1 comma 723 che punisce il ricorso fraudolento al tirocinio. Ed infatti il tirocinio non costituisce rapporto di lavoro e non può essere impiegato in sostituzione di lavoro dipendente e per i soggetti ospitanti che eludono tali prescrizioni scattano multe salate: un’ammenda di 50 euro per ciascun tirocinante coinvolto e per ciascun giorno di tirocinio.
In tal caso c’è sempre la possibilità che, a domanda del tirocinante, il rapporto venga regolarizzato di fronte ad un giudice e venga riconosciuto un contratto di lavoro subordinato. Per verificare la sussistenza della condotta fraudolenta del datore di lavoro, il personale ispettivo dovrà ad oggi fare riferimento alle normative regionali attualmente in vigore, nonché alle istruzioni operative già fornite dall’Ispettorato (Circ. n.8/2018).
Obblighi di comunicazione
Altro precetto operativo immediatamente è l’obbligo di comunicazione al Ministero del Lavoro dei tirocini ai sensi dell'art. 9-bis, comma 2, del D.L. n. 510/1996 (conv. da L. 608/1996) che, anche in base i precedenti orientamenti ministeriali, riguarda unicamente i tirocini extracurriculari (e non anche quelli curriculari).
Sicurezza
E’ subito operativo, infine, anche l’obbligo di rispetto integrale delle disposizioni in materia di salute e sicurezza di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. L’utilizzo del termine “integrale” non fa altro che puntualizzare l’equiparazione del tirocinante, in tutto e per tutto, al lavoratore dipendente specie per quanto attiene l’applicazione delle tutele in materia di salute e sicurezza sul lavoro.