Per i lavoratori dipendenti di aziende in crisi arriva il prepensionamento. Potranno accedere, in via consensuale, ad un ammortizzatore sociale pari al 90% della pensione lorda mensile maturata al momento della domanda per una durata massima di tre anni rispetto alla maturazione dei requisiti per la pensione di vecchiaia o anticipata. Lo stabilisce la bozza di decreto del Ministro per lo sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali atteso nei prossimi giorni in Gazzetta Ufficiale in attuazione dell'articolo 1, co. 89-90 della legge n. 234/2021 (manovra 2022).
Si tratta sostanzialmente di un nuovo assegno di accompagnamento alla pensione (in aggiunta agli strumenti di flessibilizzazione già introdotti negli ultimi anni nel nostro ordinamento: isopensione, contratto di espansione, ape sociale, assegno straordinario di solidarietà) che secondo il Governo coinvolgerà da 10 a 20mila lavoratori. In questo caso però non ci sono oneri per i datori di lavoro: sarà l'Inps (cioè lo stato) a pagare l'assegno e versare, ove spettante, la contribuzione figurativa.
Requisiti
Sarà a disposizione delle imprese che occupano mediamente tra 15 e 250 dipendenti, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni (oppure il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni) e che hanno subito una riduzione media del fatturato nei 12 mesi antecedenti la richiesta di almeno il 30% rispetto alla media del fatturato dell’anno 2019.
La seconda condizione è la firma di un accordo collettivo aziendale concordato con le rappresentanze sindacali e la libera adesione dei lavoratori (dovranno fornire consenso scritto alla risoluzione del rapporto di lavoro). La misura è finanziata con 150 milioni per quest’anno e con 200 milioni per il 2023 e altrettanti per il 2024.
Prepensionamento
Il decreto consente un’uscita anticipata ai lavoratori che entro il 31 dicembre 2024 raggiungono l’età della pensione di vecchiaia (67 anni di età e almeno 20 anni di contributi) o la pensione anticipata (42 anni e 10 mesi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne) a condizione, in tale ultimo caso, che al momento della risoluzione del rapporto di lavoro sia perfezionata un’età minima di 62 anni. Sostanzialmente potranno aderire le coorti dei lavoratori nati entro il 1957 o entro il 1962 se l’adesione è finalizzata alla pensione anticipata. Non è possibile finalizzare la misura alla maturazione di altre prestazioni pensionistiche (es. opzione donna).
Il beneficio, ad esempio, potrà assistere dal 2023 un lavoratore nato il 31 dicembre 1960 (62 anni il 31 dicembre 2022) con più di 41 anni di contributi che, pertanto, raggiungerebbe il diritto alla pensione anticipata entro la fine del 2024.
Misura
Ai lavoratori che firmano l’accordo e che risolvono il rapporto di lavoro è riconosciuta, in ragione delle risorse disponibili nel fondo, fino al raggiungimento del primo diritto a pensione, un’indennità mensile, ove spettante comprensiva dell'indennità Naspi, commisurata al 90% del trattamento pensionistico lordo maturato dal lavoratore al momento della cessazione del rapporto di lavoro. Non ci sono penalizzazioni in merito al criterio di calcolo dell’assegno (che quindi resta retributivo sino al 1995 e contributivo dal 1996 in poi).
Se la prima decorrenza utile per la pensione è quella per l’assegno anticipato al lavoratore sono pagati anche contributi figurativi. Al raggiungimento dell’età di vecchiaia o dei requisiti per la pensione anticipata l’assegno cessa e bisognerà presentare domanda di pensione. Che sarà superiore rispetto all’assegno di prepensionamento perché cade il vincolo del 90% del trattamento maturato e l’assegno sarà calcolato anche sulla base dei contributi figurativi riconosciuti dallo stato (nel caso di pensione anticipata).
Domande semplificate
La domanda deve essere presentata all’Inps dall’azienda almeno 90 giorni prima della data di risoluzione del rapporto dei lavoratori interessati. I requisiti dei dipendenti possono essere oggetto di autocertificazione/ autodichiarazione da parte dell'impresa.
L'impresa dovrà fornire l’accordo collettivo con l’elenco dei lavoratori interessati all’esodo, con l’accettazione della risoluzione consensuale. L’Inps esaminerà le domande in ordine cronologico potendo chiedere al ministero dello Sviluppo Economico la verifica, anche a campione, dei requisiti per l'accesso dichiarati dalle imprese.