Grazie alla Consulta i tirocini extracurricolari restano salvi. In particolare l’applicazione dello stage non potrà essere circoscritta solo a favore dei soggetti con «difficoltà d'inclusione sociale». Lo ha stabilito la sentenza n. 70/2023 della Corte costituzionale che accoglie i rilievi della regione Veneto dichiarando illegittima la riforma della legge 234/2021 (legge di bilancio 2022) per «un'indebita invasione» dello stato nelle competenze proprie della legislazione regionale.
La questione
Lo scrutinio della Consulta ha interessato solo i tirocini extracurricolari, quelli che la legge di bilancio (art. 1 comma 750 della L. 234/2021) ha riformato definendoli un «percorso formativo di alternanza tra studio e lavoro, finalizzato all'orientamento e alla formazione professionale, anche per migliorare l'incontro tra domanda e offerta di lavoro». Da non confondere con quelli «curricolari» cioè «funzionali al conseguimento di un titolo di studio formalmente riconosciuto» (e non coinvolti nella riforma).
La Riforma, peraltro, ha circoscritto il campo di applicazione a favore dei soggetti con difficoltà d'inclusione sociale disponendo che entro i successivi 180 giorni (decorrenti dal 1° gennaio 2022) avrebbero dovuto essere approvate nuove Linee guida in conferenza stato-regioni, sulla base dei seguenti criteri e principi:
- revisione della disciplina, secondo criteri che ne circoscrivano l'applicazione in favore di soggetti con difficoltà di inclusione sociale;
- individuazione degli elementi qualificanti, quali il riconoscimento di una congrua indennità di partecipazione, la fissazione di una durata massima comprensiva di eventuali rinnovi e limiti numerici di tirocini attivabili in relazione alle dimensioni d'impresa;
- definizione di livelli essenziali della formazione che prevedano un bilancio delle competenze all'inizio del tirocinio e una certificazione delle competenze alla sua conclusione;
- definizione di forme e modalità di contingentamento per vincolare l'attivazione di nuovi tirocini all'assunzione di una quota minima di tirocinanti al termine del periodo di tirocinio;
- previsione di azioni e interventi volti a prevenire e contrastare un uso distorto dell'istituto, anche attraverso la puntuale individuazione delle modalità con cui il tirocinante presta la propria attività.
La censura
La Regione Veneto ha impugnato la Riforma con riferimento agli artt. 3, 117, quarto comma, e 120 della Costituzione, perché «invasiva della competenza legislativa regionale residuale nella materia “formazione professionale”, e, congiuntamente, lesiva dei principi di ragionevolezza e leale collaborazione, perché predetermina rigidamente i criteri per la definizione delle linee guida, così “blindando” i contenuti dell'accordo fra i diversi livelli di governo». Tra i principi di riforma, il primo (lett. a) prevede la «revisione della disciplina, secondo criteri che ne circoscrivano l'applicazione in favore di soggetti con difficoltà d'inclusione sociale».
Ebbene la Corte costituzionale lo ha dichiarato illegittimo con riferimento all'art. 117 quarto comma, della costituzione perché «determina un'indebita invasione dello stato in una materia di competenza residuale delle Regioni», così come già spiegato in un'altra sentenza, sempre relativa ai tirocini, la 287/2012. Si noti, invece, che le altre novità introdotte dalla legge n. 234/2021 (tra cui quelle in materia sanzionatoria) restano valide e in vigore.