Trasporto Aereo, Ok alle domande per l'integrazione della Cassa in deroga

Bernardo Diaz Venerdì, 30 Aprile 2021
I chiarimenti in un documento dell'INPS. La prestazione avrà durata pari alle settimane di Cassa Integrazione in Deroga COVID-19 richieste nel 2021. Teoricamente si potrà arrivare, quindi, a 40 settimane.
Via libera alla presentazione delle domande per la prestazione integrativa della CIGD a carico del Fondo di solidarietà del settore aereo e del sistema aeroportuale. Ne da' notizia l'INPS nel messaggio n. 1761/2021 pubblicato oggi in cui spiega che la domanda deve essere presentata dal datore di lavoro (o suoi consulenti) esclusivamente in via telematica tramite l'apposito servizio disponibile sul sito INPS.

Prestazione integrativa

La legge n. 178/2020 ha riconosciuto la possibilità di attribuire la prestazione integrativa prevista dal Fondo di solidarietà di settore anche ai lavoratori beneficiari della CIGD con causale COVID-19 per tutta la durata della stessa CIGD nei limiti previsti dalla legge n. 178/2020 (cioè 12 settimane nel periodo compreso dal 1° gennaio al 30 giugno 2021). La misura è stata prorogata, assieme alla CIGD COVID, dal dl n. 41/2021 (decreto sostegni) per ulteriori 28 settimane comprese tra il 1° aprile ed il 31 dicembre 2021. Pertanto, al pari della CIGD, può raggiungere una durata massima di 40 settimane nel 2021 (fermo restando che le 12 settimane di cui alla legge n. 178/2020 debbano essere interamente fruite entro il 30 giugno 2021). La prestazione consiste in una integrazione della CIGD e per la stessa durata in misura tale da garantire al lavoratore che il trattamento complessivo dell'integrazione salariale sia pari all'80% della retribuzione lorda avente i carattere di fissità e continuità percepita nei 12 mesi antecedenti la richiesta, con esclusione dei compensi per lavoro straordinario.

Domande al via

La domanda deve essere presentata dal datore di lavoro esclusivamente in via telematica tramite il sito INPS accedendo alla voce “Servizi per aziende e consulenti”, opzione “Assegno Emergenziale/Integrativo per fondi di solidarietà”.  L’azienda, al momento della presentazione, dovrà selezionare il “Fondo Trasporto Aereo” e scegliere il tipo di prestazione “Prestazioni integrative CIGD”. Al momento della compilazione della domanda, la procedura proporrà, tramite un menu a tendina, tutte le domande di CIGD disponibili, consentendo all’azienda di selezionare quelle rispetto alle quali è possibile richiedere l’integrazione al Fondo.

L'istanza deve contenere, oltre ai dati anagrafici dell’azienda e del titolare ovvero del legale rappresentante: a) gli estremi dell’istanza o delle istanze di CIGD, rispetto alla quale o alle quali si richiede l’integrazione del Fondo; b) la stima dell’importo complessivo; c) l’elenco analitico dei beneficiari contenente: i dati anagrafici, i dati relativi al rapporto di lavoro (Qualifica – Tipo contratto), alla retribuzione lorda di riferimento e al numero medio di ore mensili; d) la dichiarazione di responsabilità del titolare/legale rappresentante dell’azienda in ordine alla veridicità dei dati retributivi dei singoli lavoratori dichiarati in allegato alla domanda, resa ai sensi degli articoli 48, 73, 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni.

Termini

L'Istanza va presentata, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello di inizio del periodo di CIGD richiesto. Qualora la domanda abbia a oggetto più istanze di CIGD, riferite a periodi differenti, il suddetto termine di decadenza decorrerà dalla data di inizio del periodo di sospensione più anteriore. Ad esempio se la prima istanza risale al gennaio 2021 il termine scadrebbe il 28 febbraio 2021 ancorché ci siano ulteriori istanze di CIGD nei mesi successivi. Tuttavia se questo termine si colloca anteriormente al 30 aprile 2021, data di pubblicazione delle istruzioni attuative INPS, la domanda potrà essere presentata, sempre a pena di decadenza, entro i successivi 60 giorni.

L'Inps spiega, infine, che la domanda può riguardare solo istanze di CIGD riferite a eventi contraddistinti dalla medesima causale. Pertanto, in presenza di domande di CIGD collegate a eventi riconducibili sia alla causale "COVID 19 L. 178/20” che alla causale ”COVID 19 - DL 41/21, l’azienda dovrà presentare domande distinte per gruppi di richieste di CIGD aventi la medesima causale.

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Documenti: Messaggio Inps 1761/2021

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