Le prestazioni non erogabili ai senza fissa dimora
Non possono erogate ai soggetti irreperibili l'assegno di natalità (cd. bonus bebè) (art. 1, comma da 125 a 129, della legge n. 190/2014 e art. 1, comma 248 e 249, della legge n. 205/2017) e il bonus asilo nido (art. 1, comma 355, della legge n. 232/2016). L'Inps precisa che sono subordinati alla preventiva verifica del requisito della effettiva residenza anche i pagamenti mensili dell’assegno di natalità. Conseguentemente, nel caso in cui venga rilevata “l’irreperibilità/senza di fissa dimora” l'Inps interromperà il pagamento della prestazione, dandone opportuna comunicazione al beneficiario. Qualora risulti che l’utente abbia percepito rate di assegno per periodi in cui è stata rilevata l’irreperibilità/l’assenza di fissa dimora l'Inps procederà al recupero di tutte le somme eventualmente già liquidate a far data dalla comunicazione pervenuta dal Comune.
Anche le prestazioni sociali erogate dai comuni, come l'assegno al nucleo e l'assegno di maternità, non possono essere erogate ai soggetti irreperibili. In tal caso però è compito del comune accertare, in sede di istruttoria della domanda, il possesso dei requisiti previsti dalla normativa, tra i quali la residenza del richiedente.
Indennità di disoccupazione
Un chiarimento importante riguarda, invece, l'erogazione della Naspi e della Dis-Coll. Per tali prestazioni, infatti, a seguito della sottoscrizione del patto di servizio, i disoccupati devono rendere la loro disponibilità ed hanno l’obbligo di partecipazione alle misure di politica attiva proposte dai Centri per l’impiego. In caso di mancata partecipazione sono previste sanzioni che vanno dalla decurtazione della prestazione fino alla decadenza dalla stessa e dallo stato di disoccupazione. Al riguardo, l’ANPAL ha avuto modo di chiarire, sia con la nota prot. n. 9616 del 30 luglio 2018 che con la circolare n. 4 del 29 agosto 2018 (si veda qui per dettagli), che i Centri per l’impiego possono “procedere alla sottoscrizione del patto di servizio personalizzato anche per i soggetti dichiarati irreperibili o senza fissa dimora, facendo riferimento all’indirizzo di domicilio dagli stessi obbligatoriamente comunicato in sede di rilascio della DID online. Nel patto di servizio sottoscritto, peraltro, le persone indicano l’indirizzo presso cui ricevere tutte le comunicazioni inerenti i rapporti con il Centro per l’impiego, unitamente all’impegno a comunicare qualsiasi variazione, pena la possibile applicazione di meccanismi di condizionalità. Fa fede, pertanto, il requisito del domicilio, che costituisce, peraltro, anche il requisito per l’individuazione del centro per l’impiego territorialmente competente per le domande di NASpI.” Ne consegue, dunque, che la condizione di irreperibilità/senza fissa dimora non costituisce elemento ostativo al riconoscimento dei trattamenti di NASpI e di DIS-COLL.
Prestazioni previdenziali
Per tutte le altre prestazioni previdenziali, rientranti nell’ambito degli ammortizzatori sociali, la condizione di irreperibilità/senza fissa dimora non costituisce elemento ostativo al riconoscimento del diritto e dei relativi pagamenti. Rientrano in tale categoria; le indennità di disoccupazione (es. Naspi e Dis-Coll), le integrazioni salariali, le prestazioni erogate dai Fondi di solidarietà, le prestazioni di maternità/paternità, i congedi parentali e i riposi giornalieri, i permessi riconosciuti ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e il congedo straordinario ai sensi dell’articolo 42, comma 5, decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, gli assegni familiari e gli assegni per il nucleo familiare, le prestazioni di TBC, l’indennità di malattia e le prestazioni per gli assicurati ex IPSEMA.
Documenti: messaggio inps 689/2019