Pensioni
Pensioni, ultimi giorni per fruire della sesta salvaguardia
La legge 147/2014 consente ad ulteriori 32.100 lavoratori di mantenere le regole di pensionamento previgenti all'entrata in vigore della Riforma Fornero.
Kamsin Ultimi giorni per presentare domanda di accesso ai benefici previdenziali relativi alla cd. sesta salvaguardia, il provvedimento che consentirà ad ulteriori 32.100 lavoratori la possibilità di accedere alla pensione prima dei termini attualmente previsti dalla disciplina vigente. Il beneficio, per i fortunati che vi rientreranno, si tradurrà in un anticipo della pensione di circa 2-4 anni rispetto alle regole attuali.
Ma bisogna far presto. C'è tempo, infatti, sino al 5 gennaio 2015 per presentare istanza di accesso alla Direzione Territoriale del Lavoro o all'Inps.
Vediamo, dunque, di riassumere quali sono le caratteristiche e chi potrà, potenzialmente, presentare domanda per fruire del beneficio.
La legge 147/2014 prevede che possano presentare domanda i lavoratori appartenenti ad uno dei seguenti profili.
a) i lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione anteriormente al 4 dicembre 2011 i quali possano far valere almeno un contributo volontario accreditato o accreditabile alla data del 6 dicembre 2011, anche se hanno svolto, successivamente alla data del 4 dicembre 2011, qualsiasi attivita', non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato;
b) i lavoratori il cui rapporto di lavoro si e' risolto entro il 30 giugno 2012 in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter del codice di procedura civile, ovvero in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente piu' rappresentative a livello nazionale entro il 31 dicembre 2011, anche se hanno svolto, dopo il 30 giugno 2012, qualsiasi attivita' non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato;
c) i lavoratori il cui rapporto di lavoro si e' risolto dopo il 30 giugno 2012 ed entro il 31 dicembre 2012 in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter del codice di procedura civile, ovvero in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente piu' rappresentative a livello nazionale entro il 31 dicembre 2011, anche se hanno svolto, dopo la cessazione, qualsiasi attivita' non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato;
d) i lavoratori il cui rapporto di lavoro sia cessato per risoluzione unilaterale, nel periodo compreso tra il 1º gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011, anche se hanno svolto, successivamente alla data di cessazione, qualsiasi attivita' non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato;
e) i lavoratori che, nel corso dell'anno 2011, risultano essere in congedo ai sensi dell'articolo 42, comma 5, del decreto legislativo n. 151 del 2001 e successive modificazioni, o aver fruito di permessi ai sensi dell'articolo 33, comma 3, della legge n. 104 del 1992, e successive modificazioni;
f) i lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato cessati dal lavoro tra il 1° gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011, non rioccupati a tempo indeterminato;
g) i lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione anteriormente al 4 dicembre 2011, ancorche' al 6 dicembre 2011 non abbiano un contributo volontario accreditato o accreditabile alla predetta data, a condizione che abbiano almeno un contributo accreditato derivante da effettiva attivita' lavorativa nel periodo compreso tra il 1º gennaio 2007 e il 30 novembre 2013 e che alla data del 30 novembre 2013 non svolgano attivita' lavorativa riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato;
h) i lavoratori collocati in mobilità ordinaria a seguito di accordi governativi o non governativi, stipulati entro il 31 dicembre 2011, cessati dal rapporto di lavoro entro il 30 settembre 2012 e che perfezionano, entro il periodo di fruizione dell’indennità di mobilità, ovvero, anche mediante il versamento di contributi volontari, entro dodici mesi dalla fine dello stesso periodo, i requisiti previdenziali vigenti al 31.12.2011.
La legge prevede che i soggetti di cui alle lettere a-g possono accedere al beneficio a condizione che la data di decorrenza del trattamento pensionistico (cioè comprensiva della finestra mobile) - calcolata secondo le vecchie regole pensionistiche - si apra entro e non oltre il 6.1.2016.
Per i lavoratori di cui alla lettera h) (cioè i lavoratori nel profilo "mobilità") si richiede invece il perfezionamento di un diritto a pensione con le vecchie regole di pensionamento entro la data di scadenza dell'indennità di mobilità oppure, anche, mediante i versamenti volontari, entro i 12 mesi successivi alla scadenza dell'indennità stessa.
Le domande
I lavoratori di cui alle lettere a), g) ed h) (prosecutori volontari e mobilità) devono presentare istanza di accesso all'Inps mediante procedura online sul sito inps.it; gli altri lavoratori devono invece presentare istanza di accesso tramite dtl (si veda in tal senso la Circolare del Ministero del Lavoro numero 27 del 7 Novembre 2014).
Si ricorda che l'Istituto ha indicato, con il messaggio inps 8881/2014 che i lavoratori che hanno già presentato istanza di accesso al beneficio previsto per 2.500 lavoratori di cui all’art. 11 bis della legge n. 124 del 2013 (c.d. quarta salvaguardia), in possesso di un provvedimento di accoglimento della competente DTL e rimasti esclusi dal contingente numerico, non devono presentare una nuova istanza per accedere ai benefici della salvaguardia in parola. L’Istituto, infatti, provvederà ad individuare d’ufficio i soggetti aventi diritto a rientrare nel nuovo contingente di n. 1800 unità previsto dalla salvaguardia di cui alla legge n. 147 del 2014.
L'Inps provvederà al monitoraggio delle domande di pensionamento inoltrate sulla base della data di cessazione del rapporto di lavoro, e provvederà a pubblicare nel proprio sito internet, in forma aggregata al fine di rispettare le vigenti disposizioni in materia di tutela dei dati personali, i dati raccolti a seguito dell'attivita' di monitoraggio, avendo cura di evidenziare le domande accolte, quelle respinte e le relative motivazioni. Qualora dal monitoraggio risulti il raggiungimento del limite numerico delle domande di pensione ammissibili per il contingente in questione l'INPS non prenderà in esame ulteriori domande di pensionamento finalizzate ad usufruire dei benefici in parola.
Si ricorda, inoltre, che è possibile verificare in anteprima il rispetto dei vari paletti tramite l'apposito programma realizzato da Pensioni Oggi (vai al software).
seguifb
Zedde
Pensione anticipata, via le penalità dal 2015
La legge di stabilità manda in soffitta il sistema di penalizzazioni che colpiva i lavoratori con meno di 62 anni di età. Ma solo sino al 2017. Da comprendere gli effetti della misura sugli assegni già decurtati.
Kamsin E' fatta. Manca solo l'ufficialità con la pubblicazione del provvedimento in Gazzetta, ma ormai ci siamo. L'articolo 1, comma 115 della legge di stabilità 2015, approvata in via definitiva prima di Natale, porta un piccolo dono sotto l'albero dal prossimo anno per chi ha iniziato a lavorare molto presto. Viene, infatti, eliminata la penalizzazione per tutti coloro che matureranno tra il 1° gennaio 2015 ed il 31 Dicembre 2017 i requisiti contributivi per accedere alla pensione anticipata (cioè 42 anni e 6 mesi di contributi e 41 anni e 6 mesi per le donne).
La legge attuale prevede che le penalizzazioni, un taglio dell'1% per ogni anno di anticipo sino a 60 anni e del 2% per ogni anno ulteriore rispetto all'età dei 60 anni, non si applicano limitatamente a quei soggetti la cui anzianità contributiva (cioè 42 anni e mezzo o 41 anni e mezzo) sia composta da sola prestazione effettiva da lavoro (piu' alcuni, ma limitatissimi e tassativi, periodi di contribuzione figurativa: ferie, cigo, malattia, servizio di leva, congedi e permessi per l'assistenza disabili, donazione di sangue, maternità obbligatoria).
Ora con la legge di stabilità non ci sarà piu' penalizzazione per le pensioni "decorrenti da gennaio 2015" con un'anzianità contributiva di 41 anni e 6 mesi per le donne e 42 anni e 6 mesi per gli uomini. Il requisito contributivo, peraltro, è destinato a innalzarsi, dal 2016, con l'allungamento della speranza di vita, e saranno necessari, quidni, 41 anni e 10 mesi per le donne e 42 anni e 10 mesi per gli uomini.
I principali beneficiari di questa modifica sono pertanto i lavoratori che, nel corso della propria carriera contributiva, hanno avuto periodi ad esempio di disoccupazione indennizzata, mobilità, cigs, maggiorazioni contributive da amianto, da invalidità, scioperi, congedi matrimoniali, riscatto, contribuzione volontaria. Tali periodi, secondo la legislazione vigente, devono essere infatti "recuperati" con periodi lavorativi in quanto non sono utili a "depenalizzare".
Le penalizzazioni, come già detto, sono cancellate solo per le pensioni che saranno maturate fino al 31 dicembre 2017. Dal 1° gennaio 2018, salvo proroghe, il beneficio dunque viene meno. Per tutti. Torna il taglio dell'1% per ogni anno di anticipo sino a 60 anni e del 2% per ogni anno ulteriore rispetto all'età dei 60 anni.
La legge nulla dice, invece, per quanto riguarda i lavoratori che già hanno subito il taglio dell'assegno, perchè hanno lasciato prima del 2015. L'Inps, tuttavia, potrebbe ammettere al ricalcolo e quindi alla depenalizzazione dell'assegno a partire dal 1° gennaio 2015 su apposita domanda dell'interessato.
Seguifb
Zedde
Riforma Pensioni, Boeri conferma le proposte su flessibilità ed equità
Nella prima intervista rilasciata il presidente in pectore dell'Inps conferma le proprie idee sulla Riforma Fornero e sull'ipotesi di un contributo di solidarietà per dare un maggior equilibrio al sistema previdenziale.
Kamsin "Credo profondamente in tutte le cose che ho scritto" sul tema scottante delle pensioni. Così Tito Boeri, indicato come prossimo presidente dell'Inps dal Consiglio dei ministri del 24 dicembre scorso, commenta il nuovo incarico. Boeri non si sbilancia, nè potrebbe farlo, sugli eventuali correttivi da apportare alla Riforma del 2011 ma, dato che l'economista ha scritto negli anni passati diversi articoli critici sul portale de la "La voce" e sull'Espresso è piuttosto facile individuare il pensiero del futuro presidente dell'Inps in materia pensionistica.
Nel gennaio scorso Boeri teorizzava, in particolare, su di una modifica dei trattamenti "d'oro", e all'ipotesi di introdurre un "contributo d'equita'" (da calcolare sulla differenza tra pensioni percepite e contributi versati, limitatamente a chi percepisce importi elevati). Nell'articolo "Pensioni: l'equita' possibile' (cofirmato insieme a Fabrizio e Stefano Patriarca), si sosteneva che e' possibile un'operazione di "equita' inter e intragenerazionale", chiedendo ai pensionati con un reddito pensionistico alto un contributo di equita' basato sulla differenza tra pensioni percepite e contributi versati; secondo i loro calcoli si incasserebbero piu' di 4 miliardi di euro, "riducendo privilegi concessi in modo poco trasparente". "Questo intervento - concludevano i tre economisti - chiede a solo il 10 per cento dei pensionati che hanno un reddito piu' alto, e che possiedono il 27 per cento del totale delle pensioni, un contributo medio pari a meno di un quarto di quanto non e' giustificato dai contributi che hanno pagato. Cio' riduce solo in parte il mare magnum delle iniquita' presenti nel nostro sistema previdenziale. Ma forse fara' sentire, per una volta, i padri piu' vicini ai figli".
Prima ancora, in un articolo pubblicato dalle pagine dell'Espresso, Boeri ricordava come la Riforma del 2011 avesse innalzato troppo bruscamente l'età pensionabile senza affrontare in modo compiuto il problema dei lavoratori esodati ed esodandi nonchè delle ricongiunzioni onerose, auspicando, pertanto, "specie in un momento così difficile per il nostro mercato del lavoro garantire maggiore flessibilità nei piani di pensionamento".
Se questo era il pensiero di Boeri vedremo nei prossimi mesi, dunque, se la nomina al vertice dell'Inps agevolerà l'approvazione di alcuni correttivi alla Riforma del 2011 come da piu' parti attese.
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Zedde
Pensioni 2015, arriva la stretta sulle prestazioni ai deceduti
Il governo riprova a mettere un freno all'erogazione dei trattamenti previdenziali a persone decedute. La stretta interesserà anche i titolari di delega alla percezione delle somme.
Kamsin La legge di stabilità cerca di porre rimedio all'indebita erogazione di pensioni ai deceduti. Dal prossimo anno, infatti, il medico necroscopo sarà tenuto a trasmette all'Inps, in via telematica entro 48 ore dall'evento, il certificato di accertamento del decesso, pena l'applicazione di una sanzione da 100 a 300 euro. Inoltre, chi percepisce pensioni o altri trattamenti su delega di una persona deceduta sarà tenuto a restituire le somme all'Inps con obbligo, a tal fine, per banche e Poste di bloccare i conti correnti e di comunicare all'Inps i dati dell'indebito percettore.
La manovra finanziaria per il 2015 stabilisce che, a decorrere dal 1° gennaio 2015, il medico necroscopo deve trasmettere all'Inps, entro le 48 ore dall'evento, il certificato di accertamento del decesso. La comunicazione va fatta in via telematica, online, e in caso di violazione è prevista l'applicazione delle sanzioni dell'art. 46 del dl n. 269/2003 (convertito dalla legge n. 326/2003), ossia di una sanzione il cui importo è variabile da 100 a 300 euro.
Sempre in tema di erogazione di prestazioni a deceduti, si stabilisce ancora che i trattamenti in denaro versati dall'Inps per il periodo successivo alla morte dell'avente diritto su un conto corrente presso un istituto bancario oppure postale sono corrisposte con riserva. L'istituto bancario e la società Poste italiane sono tenuti alla loro restituzione all'Inps qualora i trattamenti siano stati corrisposti senza che il beneficiario ne avesse diritto. A tal fine, l'istituto bancario o la società Poste italiane non possono utilizzare questi importi al fine di estinguere propri crediti. Le stesse responsabilità sono previste anche a carico dei soggetti che hanno ricevuto direttamente i trattamenti in contanti per delega o che ne hanno avuto la disponibilità sul conto corrente bancario o postale, anche per ordine permanente di accredito sul proprio conto, o che hanno svolto o autorizzato un'operazione di pagamento a carico del conto disponente, sono obbligati al reintegro delle somme a favore dell'Inps.
Laddove l'istituto bancario o le Poste non possano soddisfare la richiesta dell'Inps per impossibilità sopravvenuta del relativo obbligo di restituzione o per qualunque altro motivo sono tenuti a comunicare all'Inps le generalità del destinatario o del disponente e l'eventuale nuovo titolare del conto corrente.
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Zedde
Pensioni, lo stop alle penalizzazioni aiuta anche i salvaguardati
Alcuni lavoratori che hanno fatto domanda di ammissione alla salvaguardia potrebbero uscire con la pensione anticipata il prossimo anno senza piu' subire il taglio dell'assegno.
Kamsin Lo stop alla penalizzazione potrebbe liberare alcuni posti per i lavoratori nella sesta salvaguardia. È quanto osserva, Cristiano Rossi, consulente del Lavoro, all'indomani della approvazione della legge di stabilità per il 2015 con la quale il governo Renzi ha messo la parola fine alla penalizzazione, fino al 2017, nei confronti di coloro che maturano i requisiti per la pensione anticipata prima dei 62 anni.
Secondo l'esperto, infatti, alcuni lavoratori che hanno presentato domanda di ammissione ai benefici delle salvaguardie maturano i nuovi requisiti previsti dalla riforma Fornero nel corso del 2015 ma, dato il rischio di subire il taglio sull'assegno, avrebbero comunque preferito l'uscita attraverso le vecchie regole pensionistiche per evitare la decurtazione. Ora, invece, con il venir meno della penalizzazione questi lavoratori potrebbero presentare domanda di pensione attraverso le regole ordinarie liberando alcuni posti nelle salvaguardie a tutto vantaggio degli altri partecipanti alla "lotteria".
"Si immagini - nota l'esperto - una lavoratrice nata nel 1955 con 40 anni di contributi raggiunti nel 2013 o nel 2014, che ha fruito nel corso del 2011 dei congedi e dei permessi per i disabili ai sensi della legge 104/1992 e che, pertanto, ha presentato domanda di ammissione ai benefici della quarta o della sesta salvaguardia. Se fruirà della salvaguardia andrà in pensione senza penalizzazioni sull'assegno in quanto le vecchie regole non lo prevedevano ma prima di saperlo dovrà attendere ancora alcuni mesi perchè l'Inps deve elaborare una graduatoria nella quale la lavoratrice dovrà risultare inclusa tra i 1800 posti messi in palio, un esito tutt'altro che scontato".
"Prima della legge di stabilità la nostra lavoratrice, se avesse scelto di andare in pensione anticipata con le regole ordinarie, lo avrebbe potuto fare nel 2015 con 41 anni e mezzo di contributi, ma avrebbe subito una decurtazione di circa il 2-3 per cento sull'assegno pensionistico (perchè non aveva 62 anni, ndr). Dato che dal primo gennaio 2015, tuttavia, questo taglio verrà meno, la lavoratrice potrebbe essere ora invogliata ad abbandonare la salvaguardia e a fare domanda di pensione secondo le regole ordinarie. In questo modo gli altri soggetti che hanno fatto istanza di accesso alle salvaguardie potrebbero indirettamente avere un beneficio in quanto il numero di concorrenti diminuirà".
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Zedde
Proroga Opzione Donna, dall'Inps una parziale apertura
Le domande delle lavoratrici che maturano i requisiti nel corso del 2015 non dovranno essere respinte in attesa che il Ministero del Lavoro decida sull'estensione di un anno del regime.
Kamsin La fine del 2014 riserva alcune importanti novità per quanto riguarda l'opzione donna. Com'è noto si tratta della possibilità offerta alle lavoratrici di conseguire prima la pensione in presenza cioè di almeno 35 anni di contributi e un'età non inferiore a 57 anni e tre mesi (lavoratrici dipendenti) ovvero 58 e tre mesi (autonome). Unica condizione: optare per il calcolo di tutta la pensione con la regola contributiva.
L'opzione è stata salvata dalla riforma Fornero del 2012 che ha allungato l'età per la pensione a 63 anni e 9 mesi (dipendenti del privato) e a 66 anni e 3 mesi (impiegate pubbliche). Nella circolare Inps 35/2012 l'Istituto ha precisato che le lavoratrici possono avvalersene soltanto se, entro il termine del 31 dicembre 2015, riescono a ricevere la liquidazione della pensione (cioè la decorrenza) e non solamente a maturare i requisiti (cioè il diritto). In pratica, nel calcolo del termine per l'opzione (31 dicembre 2015), deve tenersi conto anche della finestra mobile di 12 mesi per i dipendenti e 18 mesi per gli autonomi.
L'Inps con gli ultimi messaggi di dicembre diramati in proposito, ha indicato, tuttavia, che le donne che maturano i requisiti nel 2015 possono comunque presentare la domanda di pensione. Nello specifico nei messaggi, l'Ente assicuratore ha precisato che le donne lavoratrici con un'età anagrafica di 57 anni e 3 mesi e 35 di contributi, conseguiti nel corso del 2015, anche se la decorrenza del trattamento pensionistico è successiva al 31 dicembre 2015, non devono essere rigettate ma "tenute in evidenza" in attesa che il Ministero del Lavoro decida sull'eventuale stralcio dei limiti imposti dalle attuali Circolari. Le domande, pertanto, non saranno rigettate ma tenute al momento in sospeso (limitatamente a quelle provenienti dalle lavoratrici che maturano i requisiti durante l'anno 2015).
Un esempio può aiutare a comprendere cosa cambia. Prima della novità dell'Inps la domanda di pensione volta a fruire dell'opzione donna di una lavoratrice che ha raggiunto, ad esempio, i 57 anni e 3 mesi di età e 35 di contributi nel maggio 2015 sarebbe stata rigettata in quanto la decorrenza della prestazione si sarebbe verificata dal 1° giugno 2016, oltre la deadline stabilita dalla Circolare Inps 35/2012 (cioè del 31 Dicembre 2015). Ora invece la domanda non sarà rigettata ma sospesa in attesa che il Ministero decida se possono essere ammesse all'opzione donna tutte coloro che maturano i requisiti (e non la decorrenza) entro il 31 dicembre 2015. Se il Ministero aprirà alla rivisitazione dei termini le domande, tenute per ora in sospeso, potranno essere accolte.
In pratica, dunque, tutte le lavoratrici (autonome, dipendenti o del pubblico impiego) che maturano 57 anni e 3 mesi e 35 di contributi entro il 31 Dicembre potranno fare domanda di accesso all'opzione donna e attendere di conoscere l'esito del quesito posto dall'Inps al ministero del Lavoro.
L'apertura "cautelativa" dell'Inps è il risultato delle pressioni del «Comitato opzione-donna» che ha promosso la Class action contro l'Inps contro l'indebita restrizione imposta, all'improvviso, nel 2012. Le potenziali beneficiarie sarebbero circa 6 mila donne.
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