Preliminarmente l'ENPAB ricorda che la facoltà gratuita può essere finalizzata al conseguimento della pensione di vecchiaia, della pensione anticipata (oltre che della pensione ai superstiti o della pensione di inabilita') e deve avere ad oggetto tutti e per intero i periodi assicurativi presenti nelle diverse gestioni dotate ciascuna di propria specifica autonomia regolamentare. La facoltà non può essere esercitata se è stata liquidata una pensione diretta a carico delle predette gestioni.
Con il cumulo il lavoratore otterrà un assegno unico ma composto da tante quote quante sono le gestioni previdenziali coinvolte nel cumulo; ciascuna gestione provvederà a mettere in pagamento la propria quota sulla base delle rispettive regole di calcolo e retribuzioni di riferimento. La facoltà di cumulo interessa i periodi non coincidenti temporalmente (che valgono quindi sia ai fini del diritto che della misura) mentre quelli coincidenti concorrono solo a determinare la misura della quota pensionistica a carico di ogni gestione.
Trattamento di vecchiaia
Per quanto riguarda la pensione di vecchiaia l'ENPAB spiega che per cumulare l'assicurato deve soddisfare, tempo per tempo, i requisiti anagrafici e contributivi previsti attualmente per l'Inps - ovvero 66 anni e 7 mesi di età (67 anni dal 2019) unitamente a 20 anni di contributi complessivamente maturati tra le gestioni interessate al cumulo. L'assicurato ENPAB che intende cumulare non può, quindi, farlo all'età di 65 anni, l'età di vecchiaia prevista per l'Ente categoriale ma dovrà attendere l'età prevista nel regime obbligatorio pubblico. L'anzianità contributiva maturata in Enpab può anche essere inferiore a 5 anni (il requisito minimo per il trattamento di vecchiaia ENPAB) ma il richiedente deve possedere un'anzianità complessiva quantomeno pari a 20 anni diversamente non avrebbe diritto al cumulo e non avrebbe diritto alla pensione di vecchiaia erogata da Enpab. L'assicurato ENPAB, quindi, avrà convenienza al cumulo solo dopo aver verificato l'impossibilità di maturare un diritto autonomo a pensione di vecchiaia nel regime ENPAB e nel regime INPS.
Ove il cumulo interessi anche anzianità contributive presenti in altre casse (es. Enpam, Enpav, Enpaf) l'assicurato dovrà altresì raggiungere i requisiti anagrafici e contributivi più elevati previsti dai rispettivi ordinamenti pensionistici per conseguire la liquidazione del pro quota relativo in tali gestioni. La regola è quella della pensione a formazione progressiva. Così ad esempio se si vanta contribuzione in ENPAF occorre attendere i 68 anni e 4 mesi e 30 anni di contribuzione complessivamente maturata tra le casse (ENPAB, INPS e ENPAF, oppure ENPAB e ENPAF) per conseguire il trattamento a carico dell'ENPAF. Mentre il pro quota a carico dell'ENPAB (o ENPAB ed INPS) sarà erogato all'età di 66 anni e 7 mesi fermo restando un minimo di 20 anni di contributi. Analoga situazione riguarda l'assicurato con contribuzione ENPAM con la differenza per il pro quota di tale gestione sarà erogato all'età di 68 anni a condizione che complessivamente sussistano 20 anni di contributi. Ancora nel caso dell'ENPAV l'età da raggiungere è 68 anni ma il requisito contributivo complessivo da perfezionare è 35 anni di contribuzione.
Trattamento anticipato
Regole più semplici se il trattamento è finalizzato alla pensione anticipata. Gli assicurati ENPAB possono cumulare periodi non coincidenti per raggiungere il requisito contributivo di cui all’art. 24 comma 10 della legge 214 del 2011, adeguato alla speranza di vita: cioè 42 anni e 10 mesi di contributi per gli uomini, 41 anni e 10 mesi per le donne (dal 2019 i predetti requisiti saranno elevati di cinque mesi). Non è richiesto il requisito anagrafico.
Regole di calcolo del pro quota Enpab
Per quanto riguarda il calcolo della quota Enpab l'Istituto comunica che l'assegno sarà erogato sulla base delle regole di calcolo contributive proprie del regolamento delle attività istituzionali. L'ente categoriale, del resto, è nato con il Dlgs 103/1996 e, pertanto, ha adottato sin dalla sua nascita il sistema contributivo.
La domanda di cumulo dovrà essere presentata presso l’Ente di ultima iscrizione dell’assicurato. In caso di ultima iscrizione a più Casse è l’assicurato a scegliere a quale di esse inoltrare la domanda. Il pagamento della prestazione sarà effettuato dall’INPS in base alla convezione quadro recentemente approvata dall'Adepp.