Anche la maggiorazione dell’indennità di presidenza corrisposta ai sensi dell’articolo 24 del CCNL 2006-2009 al personale non dirigente della Presidenza del Consiglio dei Ministri concorre nella base di calcolo dell’indennità di buonuscita. Lo rende noto l’Inps nella Circolare n. 112/2022 pubblicata ieri a seguito di conforme parere del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
La questione
I chiarimenti riguardano l’applicazione dell’articolo 24 del CCNL integrativo 2006-2009 del personale non dirigente della Presidenza del Consiglio dei Ministri. In tale sede, infatti, è stato deliberato un aumento dell’indennità di presidenza introdotta dal 1° gennaio 2003 in sostituzione della vecchia indennità di amministrazione (già utile ai fini della determinazione della misura della buonuscita) con l’espressa previsione che anch’essa avrebbe concorso nella base di calcolo dell’indennità di buonuscita nel rispetto del principio del pro rata. L’Inpdap con nota operativa n. 10 del 5 marzo 2010 aveva espresso perplessità sospendendo l’applicazione della misura in attesa di chiarimenti ministeriali. In particolare, secondo l’ente previdenziale, l’articolo 24 del CCNL avrebbe violato la riserva legale assoluta prevista dall’articolo 38 del DPR n. 1032/1973 che definisce in modo tassativo le voci retributive che concorrono alla determinazione della buonuscita. Tra queste non figurava l’aumento dell’indennità in questione.
Il chiarimento
A distanza di oltre dieci anni il Ministero del Lavoro scioglie il nodo dando parere opposto ai rilievi dell’ente previdenziale. Il Ministero precisa, infatti, che non sussiste alcun contrasto tra l’art. 24 CCNL 2006-2009 e l’art. 3 del DPR 1032/1973, per quanto attiene al sistema di calcolo dell’indennità di buonuscita. Ciò in quanto la base contributiva, cui lo stesso art. 3 del DPR 1032/1973 fa riferimento, è ben definita dall’art. 38 del medesimo decreto, il quale, al secondo comma, prevede espressamente che «concorrono altresì a costituire la base contributiva gli assegni e le indennità previsti dalla legge come utili ai fini del trattamento previdenziale». Pertanto, conclude il parere ministeriale «non si rinvengono motivi ostativi all’applicazione, nei termini previsti dal sistema pro-rata, della maggiorazione della predetta indennità, riconosciuta ex art. 24 CCNL 2006-2009 al personale della Presidenza del Consiglio».
Al via le liquidazioni
Di conseguenza l’Inps spiega che provvederà a liquidare il beneficio sulla buonuscita al personale cessato dal servizio nel periodo di vigenza contrattuale in questione (CCNL 2006-2009). Atteso il particolare meccanismo di calcolo l’Istituto spiega, tuttavia, che l’amministrazione dovrà inviare all’INPS una scheda analitica, riportante il valore della maggiorazione alla data del 10 novembre 2009 (data di entrata in vigore del contratto collettivo integrativo quadriennale) e l’anzianità maturata durante il periodo di spettanza dell’incremento previsto, nonché l’importo lordo che sulla base dei due parametri indicati (maggiorazione e anzianità dal 10 novembre 2009) concorre a quantificare l’indennità di buonuscita nel rispetto del sistema del pro rata.
Unitamente alla scheda analitica dovranno essere inviati la Comunicazione di cessazione e l’Ultimo Miglio TFS con l’indicazione dell’indennità di presidenza nei valori previsti a decorrere dal 1° gennaio 2003, riportati dalla tabella E di cui all’articolo 85 del CCNL 2002-2005 (quadriennio normativo 2002-2005 e biennio economico 2002-2003).
Documenti: Circolare Inps 112/2022