La facoltà, prevista dalla legge 232/2016, è gratuita e può essere finalizzata al conseguimento della pensione di vecchiaia, della pensione anticipata (oltre che della pensione ai superstiti o della pensione di inabilita') e deve avere ad oggetto tutti e per intero i periodi assicurativi presenti nelle diverse gestioni dotate ciascuna di propria specifica autonomia regolamentare. La facoltà può essere esercitata anche se è stato maturato il diritto autonomo a pensione in una delle gestioni ma non se è stata liquidata una pensione diretta a carico delle predette gestioni.
Con il cumulo il lavoratore otterrà un assegno unico ma composto da tante quote quante sono le gestioni previdenziali coinvolte nel cumulo; ciascuna gestione provvederà a mettere in pagamento la propria quota sulla base delle rispettive regole di calcolo e retribuzioni di riferimento. La facoltà di cumulo interessa i periodi non coincidenti temporalmente (che valgono quindi sia ai fini del diritto che della misura) mentre quelli coincidenti concorrono solo a determinare la misura della quota pensionistica a carico di ogni gestione.
Trattamento di vecchiaia
Per quanto riguarda la pensione di vecchiaia l'Enpacl spiega che per cumulare l'assicurato deve soddisfare, tempo per tempo, i requisiti anagrafici e contributivi previsti attualmente per l'Inps - ovvero 66 anni e 7 mesi di età (67 anni dal 2019) unitamente a 20 anni di contributi complessivamente maturati tra le gestioni interessate al cumulo. Il pro quota a carico dell'Enpacl sarà erogato al compimento di 67 anni (68 anni dal 2019) unitamente ad almeno 5 anni di contribuzione versata presso la Cassa confermando così la regola della pensione a formazione progressiva già indicata nella Circolare Inps 140/2017. Per l'erogazione della quota dell'Enpacl l'assicurato dovrà altresì verificare che l'importo dell'assegno risulti pari almeno a 5 volte il contributo soggettivo in vigore al momento della maturazione dei requisiti anagrafico ‐ contributivi ovvero al momento di presentazione della domanda. Detto importo soglia dovrà essere verificato tenendo conto di tutte le quote di pensione a carico delle singole gestioni. La decorrenza della pensione è fissata al mese successivo alla maturazione di tutti i requisiti ovvero, a requisiti raggiunti, al mese successivo di presentazione della domanda. In ogni caso la decorrenza non potrà essere anteriore al primo febbraio 2017.
Trattamento anticipato
In alternativa gli assicurati Enpacl possono cumulare periodi non coincidenti per raggiungere il requisito contributivo di cui all’art. 24 comma 10 della legge 214 del 2011, adeguato alla speranza di vita: cioè 42 anni e 10 mesi di contributi per gli uomini, 41 anni e 10 mesi per le donne. Dal prossimo anno i predetti requisiti saranno elevati di cinque mesi. Non è richiesto il requisito anagrafico. Trattandosi di requisito contributivo totale superiore ai 40 anni per l’ENPACL non è richiesta la cancellazione dall’Albo. La decorrenza della pensione è fissata al mese successivo alla maturazione di tutti i requisiti ovvero, a requisiti raggiunti, al mese successivo di presentazione della domanda. In ogni caso la decorrenza non potrà essere anteriore al primo febbraio 2017.
Regole di calcolo del pro quota Enpacl
Il pro quota a carico dell'Enpacl sarà erogato sulla base delle regole stabilite dal regolamento delle attività istituzionali in vigore dal 2013. In particolare il calcolo sarà contributivo sulle quote di anzianità maturate a partire dal 1° gennaio 2013. I montanti contributivi saranno quindi costituiti dai versamenti per contribuzione soggettiva (12% del reddito professionale), dai ¾ della contribuzione integrativa (4% del volume d'affari IVA) e dai versamenti facoltativi per contribuzione aggiuntiva (cd "modularità").
Per gli iscritti che possono far valere periodi di contribuzione antecedenti il 1° gennaio 2013, la pensione calcolata con il metodo contributivo è maggiorata di tanti trentesimi, quanti sono gli anni di anzianità contributiva fino al 31 dicembre 2009 e dal 1 gennaio 2010 al 31 dicembre 2012, delle pensioni base in misura fissa, come stabilite per ciascun periodo dalla previgente normativa, e precisamente: a) per gli anni di iscrizione maturati fino al 31 dicembre 2009 euro 8.773,00; b) per gli anni di iscrizione maturati dal 1 gennaio 2010 al 31 dicembre 2012 euro 9.000,00. Detti importi sono soggetti a rivalutazione sulla base della variazione dell’indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, calcolato dall’Istat.
La domanda di cumulo dovrà essere presentata presso l’Ente di ultima iscrizione dell’assicurato. In caso di ultima iscrizione a più Casse è l’assicurato a scegliere a quale di esse inoltrare la domanda. Il pagamento della prestazione sarà effettuato dall’INPS in base alla convezione quadro recentemente approvata dall'Adepp.