Da Settembre la «Mia» sostituirà il Reddito di Cittadinanza. Ecco come Funziona

Giovedì, 09 Marzo 2023
I primi dettagli della misura che il Governo Meloni intende varare a decorrere dal 1° settembre 2023 in sostituzione del Reddito e della Pensione di Cittadinanza. Basterà il rifiuto della prima offerta di lavoro congrua per perdere il beneficio.

Dal 1° settembre 2023 il reddito e la pensione di cittadinanza andranno in soffitta e saranno sostituiti dalla «Mia», la misura per l’inclusione attiva. Lo prevede la prima bozza di decreto attuativo del nuovo sussidio contro la povertà che il Governo Meloni ha annunciato ad inizio anno. Rispetto all’RdC il nuovo sussidio riduce il beneficio per gli ultra 67enni attuali percettori della Pensione di Cittadinanza e per le famiglie con figli aventi diritto all’assegno unico. Si riducono anche le platee degli aventi diritto con la soglia ISEE dagli attuali 9.360€ vigenti per l’RdC a 7.200€.  

I beneficiari

Il nuovo strumento ricalca l’Rdc. Si tratta di un beneficio economico corrisposto tramite una carta di pagamento elettronica ricaricabile (cd. «Carta Mia») al nucleo familiare. La Mia potrà essere richiesta dai cittadini dell’Unione o suoi familiari che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero dai cittadino di paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo.

Al momento della presentazione della domanda è richiesto l’accertamento della residenza in Italia per un periodo di almeno cinque anni, di cui gli ultimi due in modo continuativo.

La prestazione sarà riconosciuta a favore di due categorie di nuclei familiari:

  • ai nuclei familiari con almeno un componente con disabilità o minorenne o con almeno 60 anni d'età;
  • ai nuclei familiari senza componenti disabili o minorenni o con almeno 60 anni d'età.

Requisiti Economici

Il diritto alla Mia sorge in possesso di un ISEE relativo al nucleo familiare che presenta domanda pari a 7.200€ (contro i 9.360 dell’RdC) e un reddito familiare non superiore a 6.000€ (come l’RdC) da moltiplicare per la cd. scala di equivalenza (cioè il parametro legato alla numerosità dei componenti il nucleo familiare).

Il valore del patrimonio immobiliare diverso dalla casa di abitazione non deve superare i 30.000€ (come l’RdC) e quello relativo alla casa di abitazione non deve superare i 150.000€ ai fini IMU (vincolo non presente nell’RdC); un valore del patrimonio mobiliare, come definito a fini ISEE, non superiore a 6.000 euro, accresciuto di euro 2.000 per ogni componente il nucleo familiare successivo al primo, fino ad un massimo di euro 10.000, incrementabile di ulteriori euro 1.000 per ogni figlio successivo al secondo (i massimali vengono ulteriormente incrementati di euro 5.000 per ogni componente con disabilità e di euro 7.500 per ogni componente in condizione di disabilita' grave o di non autosufficienza).

Il beneficio

Consiste in una integrazione del reddito familiare fino a 6.000 euro annui (da adeguare con la c.d. “scala di equivalenza”). Nello specifico la soglia cresce del 40% per ogni per componente con più di 18 anni che non usufruisce dell’assegno unico sino ad un massimo del 220% in presenza di componenti in condizione di disabilità grave o non autosufficienza. I figli minori (a differenza dell’RdC) non sono conteggiati nella scala di equivalenza in quanto percepiscono l’assegno unico. In tal caso, per ciascuno di essi, viene riconosciuto un importo mensile della Mia in misura pari a 50€. Non è prevista, inoltre, alcuna integrazione in caso di affitto o mutuo per la prima casa.

L’importo, inoltre, è graduato a seconda delle due diverse categorie di beneficiari:

  • ai nuclei familiari con almeno un componente con disabilità o minorenne o con almeno 60 anni d'età, spetta al 100%, cioè nella misura intera sopra calcolata;
  • ai nuclei familiari senza componenti disabili o minorenni o con almeno 60 anni d'età, spetta al 75% della misura calcolata, cioè con una riduzione del 25%.

In tabella il confronto tra le due misure

La durata

Cambia pure la durata del sussidio. Il Rdc spetta per 18 mesi ed è rinnovabile per altri 18 dopo un mese di stop. Per la Mia occorre distinguere:

  • ai nuclei con almeno un componente disabile o minorenne o con almeno 60 anni spetta per 18 mesi ed è successivamente rinnovabile per 12 mesi, previo, ogni volta, uno stop di un mese;
  • ai nuclei senza componenti disabili o minorenni o con almeno 60 anni d'età, spetta per 12 mesi ed è rinnovabile una sola volta per 6 mesi, previo stop di un mese. Poi serve uno stop di 18 mesi, dopo i quali si può presentare una nuova domanda.

Decadenza

Per perdere il beneficio basterà il rifiuto della prima offerta di lavoro congrua (nell’RdC la decadenza scatta dopo il secondo rifiuto) cioè un’offerta di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato, anche in somministrazione, non inferiore a 3 mesi entro 80 km dal luogo di residenza. Una volta decaduti la domanda di Mia potrà essere ripresentata dopo uno stop di almeno 18 mesi.

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