A dicembre oltre 400 mila pensionati con bassi redditi riceveranno il pagamento del cd. «importo aggiuntivo» di 154,94€ con la rata della pensione. Il beneficio, previsto dall’articolo 70, co. 7 della legge n. 388/2000 (Finanziaria 2001) e completamente esentasse, sarà riconosciuto automaticamente in via provvisoria sulla base dell’importo della pensione attuale e dell’ultimo reddito memorizzato nei database dell’Inps non anteriore al 2020.
Lo rende noto, tra l’altro, lo stesso Istituto nel messaggio n. 3821/2024 in cui spiega che con la stessa mensilità sarà accreditata anche la somma aggiuntiva a circa 200 mila pensionati che hanno raggiunto il requisito anagrafico di 64 anni dopo il 1° agosto 2024.
Beneficiari
Il beneficio spetta ai titolari di uno o più trattamenti pensionistici (diretti, anche di invalidità, o indiretti) erogati dall’Inps (lavoratori dipendenti, anche pubblici, e autonomi) o dalle Casse professionali di cui al Dlgs n. 509/1994 (es. Architetti, Ingegneri, Avvocati, Medici ed Odontoiatri, Notai, Commercialisti, Ragionieri, Veterinari, Geologi, Consulenti del Lavoro, Agenti e Rappresentanti di Commercio, Farmacisti eccetera). Non spetta sulle prestazioni diverse dalle pensioni come l'assegno di esodo Fornero (la cd. isopensione) e indennità mensile nel contratto di espansione, l'assegno straordinario di solidarietà erogato dai fondi di solidarietà settoriale, l'indennizzo ai commercianti, le prestazioni di invalidità civile, assegni e pensioni sociali oltre che l’ape sociale. Il beneficio, inoltre, non spetta sulla pensioni di vecchiaia erogate in cumulo a formazione progressiva, fino a quando la prestazione non sia completa di tutte le quote.
I requisiti reddituali
Per ottenere la somma il pensionato deve soddisfare due ordini di condizioni. In primo luogo l'importo della pensione, comprensiva delle eventuali maggiorazioni sociali, non deve risultare superiore al trattamento minimo Inps che, considerando l’aumento definitivo del 5,4% nel 2024, è pari a 7.781,93€ aumentato del valore dell'importo aggiuntivo, cioè 7.936,87€ (7.781,93€ + 154,94€). Sono irrilevanti gli effetti della rivalutazione straordinaria degli assegni minimi prevista dalla legge n. 197/2022. Se l’importo è superiore a 7.781,93€ ma non a 7.936,87€ al pensionato spetta la differenza tra quest’ultimo valore e la pensione.
In secondo luogo ai fini dell’attribuzione dell’aumento è necessario che il reddito complessivo assoggettabile all’IRPEF, comprensivo del trattamento pensionistico non superi l’importo di una volta e mezza il trattamento minimo, cioè 11.672,9€ annui (2024).
Nel caso di pensionato coniugato, oltre al predetto limite di reddito personale, occorre anche che il reddito cumulato con quello del coniuge non superi l’importo complessivo di tre volte il trattamento minimo, cioè 23.345,79€ annui (2024). Ove anche uno solo di tali limiti venga superato, non spetta l’importo aggiuntivo. Non si procede al cumulo del reddito con quelli del coniuge legalmente ed effettivamente separato.
Si rammenta che le tipologie di reddito da prendere in considerazione coincidono con quelle previste per l’integrazione al minimo: cioè rientrano tutti i redditi assoggettabili all’Irpef, al netto dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione del reddito della casa d’abitazione e pertinenze; dei trattamenti di fine rapporto comunque denominati; dei redditi derivanti da competenze arretrate sottoposte a tassazione separata. Nei casi in cui il pensionato risulti titolare anche di prestazioni liquidate in regime di convenzione internazionale, per l’attribuzione dell’importo aggiuntivo l'Inps prende in considerazione anche l’importo del prorata estero, che si aggiunge all’imponibile delle pensioni italiane.
Il pagamento
Come detto l’Inps pagherà il beneficio in occasione della rata di dicembre 2024 con l’indicazione “Importo Aggiuntivo (Legge 23 dicembre 2000 n. 388) – Credito Anno 2024”. Ai pensionati non beneficiari di trattamenti presso l’Inps l’importo sarà pagato dalla Cassa Professionale individuata dal Casellario centrale dei pensionati.
Somma Aggiuntiva
Sempre con la mensilità di dicembre 2024 è pagata la somma aggiuntiva nei confronti dei soggetti che perfezionano il requisito anagrafico di 64 anni tra il 1° agosto 2024 ed il 31 dicembre 2024 (1° luglio 2024 – 31 dicembre 2024 per i pensionati della gestione pubblica) e che, pertanto, non sono stati inclusi nel pagamento di luglio 2024. Si tratta, stima l'Inps, di una platea di oltre 200 mila pensionati.
L’Inps spiega, infine, che sono state verificate le posizioni dei soggetti per i quali, nel corso del secondo semestre 2024, sono venute meno le condizioni per il diritto al beneficio. In tale caso, è stato avviato il recupero della somma indebitamente corrisposta per l’anno 2024.
Documenti: Messaggio Inps 3821/2024