Si tratta prevalentemente di lavoratori che hanno fruito dello scivolo della mobilità dopo la cessazione del rapporto di lavoro e che con le vecchie regole avrebbero maturato la decorrenza della pensione nel biennio 2020-2021. La loro data di uscita era, infatti, influenzata dal prossimo adeguamento alla speranza di vita Istat che scatterà il prossimo 1° gennaio 2019 (pari a cinque mesi) e, pertanto, la certificazione non è stata inviata subito. Nella lettera, come di consueto, l'Inps indica anche la prima data di decorrenza utile e formula l'invito a presentare la domanda di pensione entro il mese antecedente la data di decorrenza.
Lavoratori in mobilità
Come si ricorderà l'articolo 1, co. 212 e ss della legge 232/2016, istitutiva dell'ottava salvaguardia pensionistica, ha indicato che per i lavoratori in mobilità il termine per maturare il diritto a pensione, con le vecchie regole pensionistiche risulta pari a 36 mesi dopo la scadenza dell'indennità di mobilità o dello speciale trattamento edile. Per accedere alla tutela il rapporto di lavoro deve essere cessato entro il 31 dicembre 2014 a seguito di accordi governativi o non governativi stipulati entro il 2011. Nel caso dei lavoratori provenienti da aziende cessate o interessate dall’attivazione delle vigenti procedure concorsuali quali il fallimento, il concordato preventivo, la liquidazione coatta amministrativa, l’amministrazione straordinaria o l’amministrazione straordinaria speciale l'accordo entro il 2011 non è necessario ma il lavoratore deve esibire la documentazione attestante la data di avvio della procedura concorsuale. A tutti gli interessati è stata concessa la possibilità di maturare il diritto a pensione anche attraverso il versamento dei contributi volontari ma solo con riferimento ai 36 mesi successivi al termine della fruizione dell'indennità di mobilità o dello speciale trattamento edile. La domanda di salvaguardia doveva essere presentata, a pena di decadenza, entro lo scorso 2 marzo 2017.
Rapporti con l'ape sociale
Appare utile ricordare che se è stata fatta domanda di Ape sociale (spesso i lavoratori in mobilità soddisfano i requisiti per l'ammissione anche a questo trattamento) e l'Inps ha accertato la sussistenza dei relativi requisiti il lavoratore dovrà scegliere per quale trattamento optare. La questione interessa quei soggetti che sono risultati beneficiari sia della salvaguardia pensionistica sia dell'ape sociale e avrebbero voluto teoricamente optare per l'ape sociale ove la decorrenza della pensione in regime di salvaguardia pensionistica fosse risultata successiva alla prima decorrenza dell'ape sociale. L'Istituto ha precisato con il messaggio numero 1481/2018 che non è possibile cumulare i due strumenti ma occorre operare una scelta.