Ottava salvaguardia
L'ottava salvaguardia è un nuovo provvedimento legislativo contenuto nell'articolo 1, co. 212 e ss. della legge 232/2016 che consentirà di mantenere in vigore, in via eccezionale, le vecchie regole di pensionamento, vigenti sino al dicembre 2011, nei confronti di determinati soggetti che il legislatore ritiene meritevoli di una particolare tutela previdenziale. A costoro continueranno ad applicarsi tout court le vecchie disposizioni in materia di requisiti di accesso e di decorrenza anche se il diritto al pensionamento matura dopo il 31 dicembre 2011.
Ciò determina, pertanto, la possibilità di andare in pensione prima delle regole attuali sfruttando la vecchia pensione di anzianità (che prevedeva il perfezionamento del quorum 97,6 inteso come somma dell'età anagrafica con quella contributiva in presenza di un minimo di 61 anni e 7 mesi di età e 35 di contributi o con i 40 anni di contributi a prescindere dall'età anagrafica) o la precedente normativa in materia di pensionamento di vecchiaia che era, soprattutto per le lavoratrici del settore privato, molto più favorevole rispetto alla legge Fornero. Per ulteriori dettagli sulle regole di pensionamento che vengono fatte rivivere in via eccezionale si veda: la normativa di pensionamento ante fornero.
I profili di tutela ammessi
Cinque i macro profili di tutela tutti mutuati dall'ultima salvaguardia: mobilità, autorizzati ai volontari, cessati dal servizio con accordi o senza con il datore di lavoro, in congedo straordinario per assistere figli con disabilità gravi, con contratto a tempo determinato. L'ottava salvaguardia sarà l'ultimo provvedimento di questa natura in quanto il legislatore ha previsto la soppressione dello specifico fondo destinato alla tutela di questi lavoratori (previsto dalla legge di bilancio per il 2013).
In particolare per i lavoratori in mobilità il termine per maturare il diritto a pensione, con le vecchie regole pensionistiche, viene portato dagli attuali 12 mesi (settima salvaguardia) a 36 mesi dopo la scadenza dell'indennità di mobilità o dello speciale trattamento edile. Per accedere alla tutela il rapporto di lavoro deve essere cessato entro il 31 dicembre 2014 a seguito di accordi governativi o non governativi stipulati entro il 2011. Nel caso dei lavoratori provenienti da aziende cessate o interessate dall’attivazione delle vigenti procedure concorsuali quali il fallimento, il concordato preventivo, la liquidazione coatta amministrativa, l’amministrazione straordinaria o l’amministrazione straordinaria speciale l'accordo entro il 2011 non è necessario ma il lavoratore deve esibire la documentazione attestante la data di avvio della procedura concorsuale. A tutti gli interessati viene concessa la possibilità di maturare il diritto a pensione anche attraverso il versamento dei contributi volontari ma solo con riferimento ai 36 mesi successivi al termine della fruizione dell'indennità di mobilità o dello speciale trattamento edile.
Per gli altri profili di tutela (autorizzati alla prosecuzione volontaria dell'assicurazione in possesso o meno di un versamento volontario alla data del 6 dicembre 2011, lavoratori cessati dal servizio a seguito di accordi individuali o collettivi, anche con incentivo all'esodo, o per via unilaterale, lavoratori in congedo straordinario per assistere figli disabili e lavoratori con contratti a tempo determinato) l'ottava salvaguardia sposta sino al 6 gennaio 2018 o al 6 gennaio 2019 (a seconda dei profili di tutela, si veda la tavola infra) il termine per maturare la decorrenza della prestazione pensionistica con le vecchie regole.
La tavola sottostante riepiloga i requisiti e le condizioni per accedere all'ottava salvaguardia secondo il testo definitivo della Legge di Bilancio (art. 1, co. 212 e ss. della legge 232/2016).
A tutti i lavoratori indicati nella tavola si applicheranno le vecchie regole in materia di accesso e di decorrenza al pensionamento di vecchiaia o di anzianità. Complessivamente il numero dei lavoratori che fruirà del beneficio è pari a 30.700 soggetti. Per accedere alla misura gli interessati dovranno presentare, come stabilito dal Dm 14 Febbraio 2014, istanza di accesso all'Inps o all'ispettorato territoriale del Lavoro, a pena di decadenza, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della norma, cioè a partire dal 1° gennaio 2017 ed entro il 2 marzo 2017 sulle base delle indicazioni fornite nella Circolare numero 41 del 29 Dicembre 2016 del Ministero del Lavoro (qui ulteriori dettagli), del messaggio inps 5266/2016, del messaggio inps 289/2017 e della Circolare Inps 11/2017. Si rammenta che chi godrà della salvaguardia non subirà alcuna penalità sulla pensione (resta inteso, però, che le anzianità contributive maturate successivamente al 2011 saranno calcolate con il sistema contributivo).
Documenti
Circolare Ministero del Lavoro n. 41 del 29 dicembre 2016
Accoglimento istanza
Dichiarazione sostitutiva di certificazione (cessati dal servizio)
Dichiarazione sostitutiva di certificazione lettera d (congedo)
Dichiarazione sostitutiva di certificazione lettera e (tempo determinato)
Modulo istanza salvaguardati
Non accoglimento istanza