Il Disegno di Legge è stato calendarizzato alla Camera dei Deputati per il mese di Giugno. Se approvato si tratterebbe del sesto intervento in materia di salvaguardati.
{div class:article-banner-left}{/div}
A due anni di distanza dalla Riforma delle Pensioni Fornero si torna per l'ennesima volta a discutere sulla concessione di ulteriori deroghe in materia di innalzamento dei requisiti dell'età pensionabile. Non sono stati sufficienti i cinque provvedimenti di salvaguardia approvati in questi anni (la cui attuazione è peraltro parecchio in ritardo), che hanno consentito a 162.130 persone di mantenere i previgenti requisiti di pensionamento, piu' favorevoli.
Dopo molte peripezie la Commissione Lavoro della Camera dei Deputati, presieduta da Cesare Damiano, è riuscita a licenziare un Disegno di Legge unificato (AC 224 e abbinate) lo scorso 11 marzo e a calendarizzarne la sua discussione in Aula a Montecitorio per il prossimo 23 Giugno. Il provvedimento viaggia peraltro in parallelo con un altro disegno di legge il Ghizzoni/Marzana, riguardante però il personale della scuola, i cd. Quota 96. Cerchiamo quindi di approfondire in sintesi, i contenuti della proposta di legge che se sarà approvata potrà modificare alcuni punti critici delle attuali norme di pensionamento.
Lavoratrici Donne - Il disegno di legge interviene per risolvere in via legislativa (stante lo stallo della vicenda che ha visto contrapposti Parlamento e Ministero del Lavoro), i vincoli introdotti dall'Istituto di Previdenza con la Circolare Inps 35/2012 per la fruizione del regime sperimentale donna. In particolare la proposta afferma che, fermo restando la scadenza naturale del regime al 31 dicembre 2015, si deroga alle disposizioni in materia di decorrenza del trattamento e di adeguamento dei relativi requisiti di accesso agli incrementi della speranza di vita. Con questa precisazione verrebbe pertanto disapplicato il meccanismo delle finestre e dell'incremento del requisito anagrafico dovuto all'aspettativa di vita che per molte lavoratrici ha comportato l'esclusione dal regime.
Lavoratori Salvaguardati - La proposta apporta poi alcune modifiche relativamente alle deroghe previste in favore dei lavoratori cosiddetti esodati, cioè di quei lavoratori il cui rapporto di lavoro sia a vario titolo cessato e che, sebbene prossimi al pensionamento ai sensi della previgente normativa, non sono tuttavia riusciti a causa della cessazione del rapporto di lavoro, a maturare il diritto a pensione a seguito dell'innalzamento dei relativi requisiti di accesso disposto dalla Riforma Pensionistica realizzata con il Dl 201/2011 (cosiddetta riforma Fornero).
Beneficiari delle modifiche sono in particolare: i lavoratori in mobilità, i lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione, i lavoratori cessati dal servizio (con accordi o senza).
Per quanto riguarda i lavoratori in mobilità la norma estende il sistema derogatorio a coloro le cui aziende abbiano stipulato accordi sindacali, in sede governativa o non, entro il 31.12.2011 che maturino il diritto alla pensione non più entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità stessa, ma entro i 24 mesi successivi alla fine del periodo di fruizione dell'indennità di mobilità. Ciò a prescindere dalla data di conclusione della procedura stessa e della data di effettivo collocamento in mobilità ed anche se preceduto da un periodo di Cassa Integrazione Guadagni.
Novità potrebbero riguardare anche i lavoratori autorizzati ai volontari. In favore di questi viene prevista la possibilità di usufruire della disciplina previgente al Decreto-Legge n. 201/2011, a condizione che abbiano presentato domanda alla data del 31 gennaio 2012 e che perfezionino i requisiti per usufruire del trattamento pensionistico entro il 31 dicembre 2018. La norma ai fini della fruizione del regime derogatorio precisa che non rilevano né l'eventuale prestazione lavorativa successiva all'autorizzazione della prosecuzione volontaria, né l'eventuale mancato versamento di almeno un contributo volontario alla data del 6 dicembre 2011.
Completano il quadro i cd. lavoratori cessati dal servizio. In loro favore si precisa che possono beneficiare delle previgenti regole pensionistiche a condizione che questi maturino il diritto a pensione entro il 6 Dicembre 2014, (e non piu' la decorrenza entro il 6 gennaio 2015 come dispongono le attuali norme). Si ricomprendono nella categoria quei lavoratori "il cui rapporto di lavoro si risolva unilateralmente o in conseguenza di fallimento dell'impresa o in ragione di accordi individuali sottoscritti entro il 31 dicembre 2011 o in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati entro la medesima data del 31 dicembre 2011".
Una ulteriore deroga viene concessa in favore dei lavoratori il cui rapporto di lavoro a tempo determinato si è concluso tra il 2007 e il 2011, purché maturino la decorrenza pensionistica entro entro il 6 Gennaio 2015. La proposta intervenendo sull'articolo 1 - comma 194 della legge 147/2013, riconosce la deroga ai lavoratori a tempo determinato il cui rapporto di lavoro sia cessato nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2007 e il 31 gennaio 2011, anche se hanno svolto successivamente alla data di cessazione, qualsiasi attività non riconducibile a rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
Lavoratori Precoci - Di grande importanza, il disegno di legge cerca di limitare gli effetti della penalizzazione prevista dall'articolo 24 - comma 10 del Dl 201/2011. In particolare la norma agisce sul comma 2-quater dell'articolo 6 del decreto – legge n. 216/2011, ampliando la platea delle fattispecie escluse dalla riduzione percentuale del trattamento pensionistico in caso di pensionamento anticipato in favore dei soggetti che maturano il previsto requisito di anzianità contributiva entro il 31 dicembre 2017. In particolare la modifica elimina il vincolo secondo cui, per poter fruire del beneficio, la predetta anzianità contributiva debba essere costituita esclusivamente da prestazione effettiva di lavoro (inclusi i periodi di astensione obbligatoria per maternità - per l'assolvimento degli obblighi di leva - per infortunio - per malattia e di cassa integrazione guadagni ordinaria), ricomprendendo dunque tutti i periodi di contribuzione a qualsiasi titolo accreditata.
Altre Deroghe - In ultimo il disegno di legge ribadisce inoltre validità della deroga prevista dell'articolo 1 - comma 8 della legge 243/04 in favore degli autorizzati ai volontari prima del 20 luglio 2007, attualmente messa in discussione dall'Inps; concede la non applicazione della riforma Fornero a chi aveva 15 anni di contribuzione al 31 dicembre 1992 o per chi prima di tale data era stato ammesso alla prosecuzione volontaria dei contributi (i cd. quindicenni di cui al Dlgs 503/1992); generalizza le disposizioni eccezionali di cui all'articolo 24, comma 15-bis del Dl 201/2011 (cd. pensione a 64 anni).
Il disegno di legge, però, almeno dal punto di vista finanziario, non avrà vita facile perché le stime dall'Inps indicano un costo aggiuntivo di 47 miliardi di euro tra il 2014 e il 2025; e la Ragioneria generale dello Stato ha peraltro già espresso parere negativo sulla copertura prevista per l'intervento, basata sull'aumento delle entrate legate a giochi pubblici online e lotterie istantanee.