L'Inps ha chiarito che il termine di pagamento del trattamento di fine servizio per i lavoratori salvaguardati nel pubblico impiego è soggetto alle regole generali attualmente vigenti.
La salvaguardia disposta dal decreto legge 201/2011 e da successive norme per particolari categorie di lavoratori, consistendo nella conservazione delle regole di accesso alla pensione precedenti il 6 dicembre 2011 (data di entrata in vigore della riforma Monti Fornero), non ha alcun effetto diretto sui termini e le modalità di pagamento dei trattamenti di fine servizio e fine rapporto per i lavoratori che accedono alla salvaguardia. E' quanto ha precisato l'istituto con il messaggio Inps 8680/2014 del 12 novembre 2014.
Kamsin L'Inps ricorda, pertanto, che i termini di pagamento del TFS per i lavoratori salvaguardati sono quelli vigenti nel regime generale e conseguentemente, qualora non operi alcuna deroga all’applicazione della disciplina generale, si deve tener conto della causa e della data di cessazione dal servizio ai fini dell’applicazione del corretto termine di pagamento secondo le istruzioni diramate con la circolare Inps 73/2014.
"Per esempio, se la cessazione del rapporto di lavoro e la maturazione del diritto a pensione sono intervenuti dopo il 31 dicembre 2011 e prima del raggiungimento del limite di età ordinamentale, la prestazione non può essere messa in pagamento prima di 24 mesi, nulla rilevando la circostanza che il pensionamento è avvenuto con 40 anni di anzianità contributiva".
La questione interessa soprattutto i lavoratori del pubblico impiego che fruiscono dei congedi e dei permessi di cui alla legge 104/1992 (2500 in quarta salvaguardia ed altri 1800 lavoratori in sesta salvaguardia). In altri termini, secondo la disciplina generale, tali lavoratori, riceveranno il pagamento dell'indennità di buonuscita, dopo 24 mesi dalla data di dimissioni volontarie. Scaduti questi termini, l’istituto ha l'onere di porre in pagamento la prestazione entro 3 mesi pena il pagamento degli interessi. Nei casi di risoluzione da parte della pubblica amministrazione e/o di raggiungimento del limite ordinamentale (65 anni) i termini vengono accorciati a 12 mesi.
Per importi superiori a 50mila euro ma inferiori a 100mila euro il pagamento sarà frazionato secondo quanto previsto dalla legge 147/2013. L'erogazione avverrà in due rate di cui la prima erogata con i termini sopra citati e la seconda trascorsi ulteriori 12 mesi. Se la prestazione dovesse risultare superiore a 100mila euro, l'erogazione avverrà in tre rate con l'ultima rata pagata dopo ulteriori 12 mesi dalla seconda erogazione.
Si ritiene, peraltro, che i dipendenti che grazie alla salvaguardia riescano a conseguire un diritto a pensione entro il 2013 i frazionamenti di 50mila e 100mila siano portati rispettivamente a 90mila e 150mila euro.
La precisazione, dunque, sgombra il campo dai dubbi circa la possibilità che anche i salvaguardati fossero soggetti allo slittamento del pagamento del TFS previsto dalla Circolare Inps 79/2014 in favore dei lavoratori soprannumerari ai sensi del Dl 95/2012, ipotesi che è stata, smentita, per l'appunto dall'Inps.
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