Il provvedimento integra il Dm 76353/2013 ed autorizza l'Inps ad erogare le mensilità residue relative all'anno 2014 che erano rimaste scoperte dal precedente provvedimento.
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Sulla Gazzetta Ufficiale di ieri è stato finalmente pubblicato il Decreto del Ministero del Lavoro n. 79413 che autorizza l’INPS ad erogare il prolungamento di tutela del reddito in favore dei lavoratori esodati che, una volta esaurito il periodo di permanenza nel Fondo di Solidarietà, non hanno potuto accedere alla pensione per effetto della “Manovra Tremonti” (legge 122/2010). Come noto tale manovra (e successive modifiche) aveva esteso il periodo di attesa tra la maturazione del diritto alla pensione e la sua effettiva erogazione.
In riferimento alle nuove decorrenze delle pensioni, sia di vecchiaia sia di anzianità, la riforma prevista dalla legge 122/2010 contemplava la possibilità di non applicare la nuova finestra mobile (lasciando quindi sopravvivere le vecchie quattro finestre) ai seguenti lavoratori, nel limite di un contingente di 10 mila soggetti:
a) collocati in mobilità sulla base di accordi sindacali stipulati anteriormente al 30 aprile 2010 e che maturassero i requisiti di pensione entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità;
b) collocati in mobilità lunga per effetto di accordi collettivi stipulati entro il 30 aprile 2010;
c) che al 31 maggio 2010 (entrata in vigore del dl n. 78/2010) erano titolari di prestazione straordinaria a carico dei fondi di solidarietà di settore.
Per questi lavoratori, i quali avessero maturato i requisiti per la pensione dal 1° gennaio 2011 ed entro il periodo di fruizione delle prestazioni a tutela del reddito, la riforma della legge 122/2010 delegava a un apposito decreto (lavoro ed economia) di disporre norme in deroga, e in via alternativa alla non applicazione della finestra mobile, la concessione del prolungamento delle prestazioni stesse a tutela del reddito già in fruizione, per il tempo necessario a raggiungere la decorrenza della pensione sulla base della nuova finestra mobile, nel limite comunque di una durata non superiore al periodo intercorrente tra la data riferita alle finestre previgenti e la data di decorrenza della pensione sulla base della finestra mobile.
La proroga - Il Dm 79413/2014 va ad integrare il precedente provvedimento (Dm 76353/2013) con il quale era stata concessa la proroga del sostegno al reddito ai lavoratori che avessero avuto la decorrenza del trattamento pensionistico, calcolato con le regole antecedenti alla Riforma del 2010, nell'anno 2013. Tale provvedimento aveva tuttavia limitato l'erogazione della tutela solo sino al 31.12.2013.
Con il decreto apparso ieri in Gazzetta l'Inps viene autorizzato a coprire le mensilità residue che "debordano" nell'anno 2014: "il prolungamento del sostegno al reddito e’ concesso limitatamente alle mensilità residue nell’anno 2014 e relative al prolungamento degli interventi di sostegno al reddito autorizzati con decreto interministeriale n. 76353 del 16 ottobre 2013".
L’Inps è stato pertanto autorizzato ad erogare, nel limite di spesa di euro 11.879.108,00, il prolungamento dell’intervento di tutela del reddito in favore dei lavoratori esodati rientranti nel decreto che abbiano presentato domanda per il pensionamento sulla base delle disposizioni in materia di decorrenza dei trattamenti pensionistici vigenti prima dell’entrata in vigore del citato Dl 78/2010.