Una nota del ministero dell'Istruzione e della Ricerca comunica le modalità di presentazione delle domande di cessazione dal servizio per il personale docente destinatario della sesta salvaguardia.
Kamsin Il Miur ha sciolto questa settimana la riserva circa il termine per la presentazione delle domande di cessazione dal servizio da parte del personale docente e Ata della scuola che aveva presentato domanda alla DTL per l'inserimento nella cd. sesta salvaguardia in quanto fruitore dei permessi e dei congedi per l'assistenza ai disabili nel corso del 2011.
Come si ricorderà il Miur aveva rimandato ad ulteriori istruzioni la presentazione della domanda di cessazione (la data standard era il 17 Gennaio 2014). Ebbene la nota 4441 del 9 febbraio 2015 del Miur ha indicato che il personale in parola che ha ricevuto dall'Inps comunicazione di poter beneficiare delle previgenti regole pensionistiche potrà presentare domanda di cessazione dal servizio entro il 2 marzo 2015. Gli interessati possono presentare domanda di cessazione dal servizio in modalità cartacea utilizzando l'allegato diffuso con la nota; i docenti saranno collocati in pensione dal 1° Settembre 2015 previa presentazione della domanda di pensione all'Inps.
I destinatari. Si tratta, come è noto, del personale che ha maturato un diritto a pensione (di anzianità), con le vecchie regole, entro il 31 Dicembre 2014 (cioè con i 40 anni di contributi oppure con la quota 97,3 con almeno 61 anni e 3 mesi di età e 35 di contributi) ed è risultato (o risulterà) incluso nella graduatoria stilata dall'Inps in funzione della data di maturazione del diritto a pensione.
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