Esodo Fornero
I chiarimenti riguardano lo strumento introdotto dalla legge n. 92/2012 (cd. Riforma Fornero del mercato del lavoro) che consente alle aziende di maggiori dimensioni, in accordo con la parte sindacale, di prepensionare la forza lavoro più vicina alla pensione. Lo strumento prevede che il datore di lavoro, per il tramite dell'INPS, paghi al lavoratore un assegno di accompagnamento alla pensione pari all'importo (teorico) della pensione calcolata al prepensionamento (cd. isopensione) continuando a versare la contribuzione figurativa (come se il rapporto di lavoro proseguisse). Originariamente la misura si rivolgeva ai lavoratori in possesso di requisiti per avere la pensione, di vecchiaia o anticipata, nei successivi quattro anni; dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2023 è stata ulteriormente rafforzata aprendo le porte anche a coloro che maturano i suddetti requisiti nei successivi sette anni.
Durata della Polizza
Tra gli adempimenti per l'esodo il datore di lavoro deve presentare all'Inps, tra l'altro, un contratto di fideiussione bancaria, secondo lo schema già reso noto dall'Inps nel messaggio n. 216/2016. La fideiussione è a garanzia degli obblighi assunti nei confronti dell'Inps, avente a oggetto il versamento anticipato della provvista finanziaria per il pagamento della prestazione di esodo e dei relativi contributi figurativi. L'Inps precisa che nella redazione di tale contratto le date «Scadenza Ultima» e «Scadenza Finale» non vanno indicate, perché calcolate d'ufficio dall'istituto. Se valorizzate, l'INPS dovrà chiedere alle aziende esodanti e alle banche garanti integrazioni e modifiche alla fideiussione, con conseguenti ritardi al via libera dei piani di esodo. Infine, l'Inps precisa che il contratto di fideiussione deve essere redatto esclusivamente secondo lo schema prestabilito, che non può in nessun caso essere modificato.
Documenti: Messaggio Inps 1797/2021