Come noto, l'assegno di esodo, meglio conosciuto come isopensione, è stato introdotto nel 2012 e può essere utilizzato dalle aziende che occupano mediamente più di 15 dipendenti all'esito di un accordo raggiunto tra azienda, Inps e sindacati dei lavoratori. Il meccanismo consente, ai lavoratori individuati nel suddetto accordo, di andare in pensione con un anticipo sino ad un massimo di 4 anni rispetto ai requisiti per la pensione anticipata (41 anni e 10 mesi di contributi le donne; 42 anni e 10 mesi di contributi gli uomini) oppure per la pensione di vecchiaia (67 anni e 20 anni di contributi) con oneri interamente a carico dell'azienda (che dovrà provvedere oltre al pagamento della prestazione di esodo anche alla relativa copertura figurativa).
Proroga a sette anni
L'articolo 1, co. 160 della legge 205/2017 aveva temporaneamente ampliato la durata massima dell'assegno di esodo da 4 anni a 7 anni nel triennio 2018-2020. La legge di bilancio 2021 ha prorogato la misura anche nel triennio 2021-2023. Pertanto, spiega l'Inps, per le nuove decorrenze delle prestazioni di accompagnamento a pensione, fino al 2023 (ultima decorrenza ammessa 1° dicembre 2023 con risoluzione del rapporto di lavoro il 30 novembre 2023), il periodo massimo individuale di fruizione può essere elevato fino a 7 anni. Si tratta, pertanto, dei lavoratori che raggiungono nel triennio 2021-2023 i 60/61 anni (se l'esodo è finalizzato all'accesso alla pensione di vecchiaia) oppure dei lavoratori che nel predetto periodo temporale raggiungono i 35/36 anni di contributi (se l'esodo è finalizzato all'accesso alla pensione anticipata). L'esatta individuazione delle platee dipende anche dalla speranza di vita che dal 2023 riprenderà a crescere di 3 mesi per ogni biennio (2 mesi dal 2027) come certificato nello scenario demografico istat 2018.
Documenti: Messaggio Inps 227/2021