Via libera alle dichiarazioni reddituali di chi ha scelto di pensionarsi con quota 100. Lo rende noto il messaggio Inps numero 54/2020 con il quale l'ente previdenziale informa che sono stati pubblicati i moduli per comunicare la percezione di redditi incumulabili con la pensione.
L'adempimento ricade sui soggetti che fanno domanda di pensione con quota 100, cioè con un'età non inferiore a 62 anni e un'anzianità contributiva di almeno 38 anni, ai sensi del dl n. 4/2019 convertito con legge n. 26/2019. La pensione così ottenuta è infatti soggetta al divieto di cumulo con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, fatta eccezione di quelli di lavoro autonomo occasionale nel limite di 5 mila euro lordi annui. Il divieto vige dal giorno di decorrenza della pensione fino al raggiungimento dell'età per la pensione di vecchiaia (67 anni fino al 31 dicembre 2022) e comporta la sospensione dell'erogazione della pensione nell'anno di percezione di redditi incumulabili.
I soggetti tenuti alla dichiarazione
L'ente previdenziale ha pubblicato al riguardo il modulo AP 140 da presentare contestualmente alla produzione della domanda di pensione ed il modulo AP 139 dedicato ai soggetti già pensionati che debbano dichiarare l'importo annuo dei redditi cumulabili/incumulabili o il venir meno di un reddito incumulabile per l'anno successivo alla precedente comunicazione (al fine di ottenere il ripristino della pensione sospesa). Il modello AP 140 va presentato sempre, anche in assenza di redditi incumulabili, al momento della presentazione della domanda di pensione; il modello AP 139 andrà presentato, invero, solo in caso di varianza della situazione reddituale o di conferma della percezione di redditi che formano oggetto di segnalazione all'ente previdenziale.
I moduli si compongono di quattro sezioni. La sezione 1, cioè la dichiarazione d'assenza di redditi nell'anno in corso, va selezionata qualora il pensionando non preveda di percepire redditi a partire dalla data di decorrenza della pensione, sino al raggiungimento dell'età di vecchiaia.
La sezione 2 va compilata se il pensionato percepisce redditi da lavoro autonomo o dipendente (o da lavoro autonomo occasionale superiore a 5mila euro) successivi alla data di decorrenza della pensione indicando la data di inizio di percezione del reddito (mm/aaaa). Si tratta dei redditi incumulabili per i quali scatta la sospensione nell'erogazione della pensione con quota 100 sino alla cessazione del reddito o alla maturazione della pensione di vecchiaia.
La sezione 3 va compilata da coloro che percepiscano redditi dopo la decorrenza della pensione ma formalmente imputabili al periodo antecedente la decorrenza della pensione stessa (e quindi pienamente cumulabili) facendo attenzione a precisare la data di prestazione dell'attività lavorativa (inizio e fine). La dichiarazione è importante perchè in mancanza, l'Istituto provvederà ad imputare all'intero anno il reddito da lavoro risultante dai moduli fiscali presenti in Anagrafe Tributaria con il rischio di una sospensione della pensione per un periodo più ampio rispetto a quello dovuto (resta salva la facoltà dell'interessato di dimostrare, anche mediante la produzione di idonea documentazione, l'imputabilità di tali redditi al periodo precedente la decorrenza della pensione).
La sezione 4 va, infine, compilata da coloro che percepiscono dei redditi cumulabili ai sensi delle indicazioni di cui alla Circolare Inps 117/2019 al punto 1.3 per espressa deroga normativa (es. indennità percepite dagli amministratori locali, compensi per i giudici onorari, tributari e di pace, sacerdoti eccetera). La sezione andrà compilata sempre, a prescindere dall'entità del reddito conseguito.
Variazioni Reddituali
I soggetti che già abbiano comunicato l'assenza di redditi (sezione 1) sono esentati dal ripresentare ogni anno la dichiarazione reddituale all'Inps in caso di invariabilità della situazione reddituale. Così, a titolo di esempio, il pensionato che ha già dichiarato nella domanda di pensione Quota 100 l’assenza di redditi per l’anno 2019 con il modello AP 140, in caso di invariabilità della situazione reddituale per l’anno 2020 (assenza di percezione dei redditi incumulabili e/o cumulabili), non dovrà effettuare nuovamente la dichiarazione per l’anno 2020 compilando il modello AP 139.
I soggetti, invece, che hanno già dichiarato la presenza di redditi incumulabili per l’anno 2019, con l’effetto di sospensione della pensione per il 2019, in caso di variazione della situazione reddituale per l’anno 2020 sono tenuti a comunicare all’INPS l’assenza di percezione di redditi incumulabili (compilando pertanto la prima sezione del modello) per richiedere la riattivazione dei pagamenti con riferimento a tale annualità non operando, ai sensi della normativa vigente, per l’anno 2020 la sospensione.
Documenti: Messaggio inps 54/2020