Come è noto l’importo aggiuntivo di 154,94€ (comma 7 dell’articolo 70 della L. 388 del 23 dicembre del 2000),è una prestazione aggiuntiva corrisposta assieme alla tredicesima mensilità ai pensionati appartenenti all’ assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima a condizione che vengono rispettate le soglie reddituali personali e coniugali stabilite dalla legge e che l’importo annuo complessivo delle pensioni in carico al titolare sia inferiore al trattamento minimo (circolare INPS 68/2001).
I limiti reddituali
I limiti reddituali da rispettare variano a seconda se il pensionato è coniugato o meno. Infatti, se si tratta di pensionato solo la soglia che permette di percepire l’importo aggiuntivo per l’anno 2019 è fissata a 10.003,69€, ovvero una volta e mezzo l’importo annuo del trattamento minimo nel fondo pensione lavoratori dipendenti. Nel caso di pensionato coniugato è necessario rispettare sia il limite reddituale personale, sia quello coniugale che non deve superare l’importo complessivo di tre volte il trattamento minimo, per l’anno 2019 è fissato a 20.007,39€. Nel caso in cui il pensionato superi, anche solo uno dei due limiti non spetta alcuna prestazione aggiuntiva.
E’ opportuno ricordare però, che tale importo è determinato in via provvisoria dall’INPS che successivamente provvederà ad effettuare le necessarie verifiche reddituali. Questo può comportare, cosi come abbiamo già visto per altre prestazioni previdenziali collegate a limiti reddituali, la formazione di un indebito pensionistico che viene comunicato con apposita lettera riportante la seguente dicitura: “ESITO VERIFICA IMPORTO AGGIUNTIVO (L.388 DEL 23 DICEMBRE 2000)”. In queste circostanze è sempre opportuno controllare i redditi effettivamente dichiarati con quelli in possesso dall’Istituto, poiché talvolta non coincidendo possono generare un indebito errato a sfavore del pensionato.
Un esempio
Carmela, ad esempio, è una pensionata coniugata titolare di pensione VR integrata al trattamento minimo alla quale è stata chiesta la restituzione dell’importo aggiuntivo per gli anni 2015 e 2016 per un totale di 309,88€, recuperate automaticamente dall’INPS con una trattenuta mensile sulla pensione. Effettuando il controllo dei redditi che sono stati dichiarati dal modello 730 congiunto con il marito, notiamo che per gli anni oggetto di indebito (2015, 2016) sia i redditi personali equivalenti a 7.769€ (pensione + redditi da terreni e fabbricati), sia quelli coniugali di 15.368€ (pensione personale + pensione del marito + il reddito complessivo dei terreni e fabbricati) risultano essere inferiori ai limiti reddituali stabili dalla legge per gli anni 2015 e 2016, ovvero 9.786,60€ il personale e 19.573,71€ il coniugale.
Carmela rispetta a pieno i requisiti precedentemente enunciati per ottenere l’importo aggiuntivo ovvero: 1. Importo della pensione inferiore al trattamento minimo; 2. Reddito personale inferiore a 9786,60€ per entrambi gli anni; 3. Reddito coniugale inferiore a 19.573,71€ per entrambi gli anni.
Pertanto, al fine di annullare l’indebito ed avere la restituzione delle mensilità che l’INPS aveva già provveduto a trattenere sulla pensione, la pensionata ha dovuto effettuare una ricostituzione reddituale indicando i redditi coniugali effettivamente prodotti. I redditi presi in considerazionecoincidono con quelli previsti per l’integrazione al minimo. Si rammenta che il pensionato può presentare una ricostituzione reddituale anche per richiedere eventuali importi aggiuntivi non erogati negli anni precedenti nel limite dei 5 anni precedenti la data di presentazione della domanda.
Va segnalato che il comma 10 dell’art. 70 della l.388 del 23/12/2000 stabilisce che l’importo aggiuntivo non costituisce reddito nè ai fini fiscali nè ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali ed assistenziali. L'importo aggiuntivo non è corrisposto sulle pensioni di invalidità civile, sugli assegni sociali, sull'Ape sociale, e sulle prestazioni di accompagnamento alla pensione (es. assegni straordinari) nonchè sulle pensioni supplementari.