Nessun impegno preciso per una estensione dell'indennizzo per i commercianti che hanno cessato definitivamente l'attività lavorativa entro il 31 dicembre 2016. Lo ha detto il sottosegretario al welfare Stanislao Di Piazza in risposta ad una interrogazione parlamentare della deputata leghista Elena Murelli presso la Commissione Lavoro della Camera dei Deputati la scorsa settimana. La richiesta concerneva una ulteriore estensione del beneficio economico nei confronti dei soggetti che
hanno conseguito i requisiti anagrafici dal 1° gennaio 2017 in poi (62 anni gli uomini; 57 le donne) ma
che hanno cessato l'attività lavorativa entro il 31 dicembre 2016. Queste coorti di lavoratori sono, infatti, rimasti fuori dalla proroga/stabilizzazione di cui all'articolo 1, co. 283 e 284 della legge 145/2018 come modificato dalla legge numero 128 del 2 novembre 2019, di conversione del decreto-legge numero 101 del 2019 (che, come noto, ha riconosciuto l'indennizzo a chi ha cessato l'attività lavorativa dal 1° gennaio 2017 in poi). Secondo l'onorevole interrogante la posizione di questi soggetti è stata ingiustamente sacrificata nonostante sia stata loro chiesto il versamento dell'aliquota contributiva maggiorata dello 0,9% per il finanziamento della prestazione.
Il sottosegretario al welfare ha espresso attenzione del Governo sul tema pur ribadendo che l'ultimo intervento normativo (Dl 101/2019) ha compiuto un passo significativo nella soluzione di una serie di problematiche emerse in occasione della stabilizzazione della misura dal 1° gennaio 2019. "Per completezza, ad ogni modo, sottolineo che gli oneri stimati per la copertura finanziaria del citato articolo 11-ter del decreto-legge 101/2019 non contemplano le cessazioni delle attività commerciali verificatesi antecedentemente al 2017 e che pertanto non è possibile un'estensione automatica della norma" ha detto il rappresentante del Governo. Che ha concluso ricordando che tutti gli interventi legislativi che nel tempo hanno introdotto, e successivamente prorogato, l'indennizzo in esame non hanno mai previsto che quest'ultimo potesse essere erogato per cessazioni prima del periodo di riferimento considerato.
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