Ok dell'Inps alla presentazione delle domande di pensione con il regime sperimentale donna per le lavoratrici che hanno raggiunto i requisiti anagrafici e contributivi entro il 31 dicembre 2021. Lo rende noto l'ente di previdenza con il messaggio numero 169/2021 pubblicato oggi a seguito delle modifiche operate dall'articolo 1, co. 94 della legge n. 234/2021 (legge di bilancio).
Grazie alla novella legislativa possono accedere alla pensione con opzione donna le lavoratrici dipendenti in possesso di 35 anni di contributi e 58 anni di età al 31 dicembre 2021 (cioè le nate entro il 1963); le lavoratrici autonome in possesso di 35 anni di contributi e 59 anni di età al 31 dicembre 2021 (cioè le nate entro il 1962). Le domande di pensione possono essere presentate attraverso il portale istituzionale del sito INPS oppure tramite gli intermediari abilitati (es. patronati).
L'Inps conferma, inoltre, le principali caratteristiche del trattamento. Tra cui in particolare:
- non si applicano ai predetti requisiti gli adeguamenti alla speranza di vita (in realtà assorbiti nel requisito anagrafico innalzato di un anno rispetto al passato);
- rimane confermato il meccanismo previsto dall'articolo 12 del Dl n. 78/2010 come convertito con legge n. 122/2010 che prevede un differimento della percezione del primo rateo dell'assegno pensionistico decorsi 12 mesi (18 mesi le autonome) dopo la maturazione dei suddetti requisiti;
- la misura della pensione viene determinata con l'applicazione delle regole di calcolo contributive (per cui si subisce una penalità rispetto ai criteri misti);
- se i requisiti sono integrati entro il 31 dicembre 2021 la domanda di pensione può essere presentata anche successivamente alla prima decorrenza utile (es. nel 2023, nel 2024 e così via);
- le lavoratrici madri non godono dei benefici di maternità previsti dall'articolo 1, co. 40 della legge n. 335/1995
Contribuzione utile
Va ricordato, poi, come i 35 anni di contributi per le lavoratrici del settore privato debbano necessariamente essere "effettivi", escludendo cioè la contribuzione figurativa della disoccupazione (Aspi, Mini-Aspi e Naspi) e della malattia non integrata dal datore di lavoro. Inoltre, non è possibile "cumulare" gratuitamente i vari spezzoni contributivi presenti in altre gestioni previdenziali dell'INPS o delle casse professionali al fine di integrare i 35 anni di versamenti. Chi ne ha bisogno deve ricorrere ad una ricongiunzione ai sensi della legge n. 29/1979, o della legge n. 45/1990 per liberi professionisti.
L'Inps non lo ribadisce ma appare utile rammentare che il requisito contributivo può essere perfezionato anche tramite il riscatto di laurea light (cioè in formula agevolata come disposto dall'art. 20, c. 6, del dl n. 4/2019). In tal caso, tuttavia, la domanda va presentata contestualmente alla domanda di pensione e non prima come recentemente puntualizzato dal messaggio n. 4560/2021.
Comparto scuola
Si rammenta che per il personale del comparto scuola e AFAM che ha maturato i requisiti nel 2021 e non ha potuto presentare domanda di cessazione dal servizio nei termini previsti dal Miur (perchè la modifica normativa è entrata in vigore solo il 1° gennaio 2022) sono riaperti i termini per la presentazione della domanda di cessazione dal servizio sino al 28 febbraio 2022 con effetti dall'inizio rispettivamente dell'anno scolastico o accademico (cioè dal 1° settembre o dal 1° novembre 2022).
Documenti: Messaggio Inps 169/2022