L'Inps in un recente messaggio ha già dato istruzione alle proprie sedi di non applicare la riduzione percentuale della pensione anticipata per le nuove prestazioni in attesa di ulteriori istruzioni.
Kamsin Lo stop alla penalizzazione non giova ai lavoratori che la hanno subita sino allo scorso anno. E' quanto sostiene l'Onorevole Maria Luisa Gnecchi (Pd) commentando la novità introdotta dall'articolo 1, comma 113 della legge 190/2014 (legge di stabilità 2015).
La questione. La riforma Monti Fornero ha previsto, per i lavoratori che accedono alla pensione anticipata con un'età inferiore ai 62 anni, la riduzione del trattamento di pensione di un importo pari all' 1 % per ciascuno dei primi due anni mancanti ai 62 anni d'età (60 e 61), destinata poi ad aumentare del 2% per ogni ulteriore anno di anticipo rispetto ai 60 anni di età.
La penalizzazione non opera sull'intero trattamento di pensione ma solo sulla eventuale quota retributiva maturata sino al 31 dicembre 2011. Quindi le prestazioni calcolate con il sistema interamente contributivo (dal 1° gennaio 1996) non vengono comunque interessate dal taglio. Successivamente, il "decreto mille proroghe" del 2012 ha disposto la sospensione della penalizzazione per i soggetti che maturino il requisito contributivo per la pensione anticipata entro il 31 dicembre 2017. Tale sospensione opera, però, a condizione che l'anzianità contributiva necessaria al pensionamento sia maturata considerando solo contribuzione derivante da "prestazione effettiva di lavoro", a cui il legislatore ha esplicitamente assimilato solo i seguenti periodi di contribuzione figurativa: il congedo di maternità, il servizio militare, la malattia e infortunio e la cassa integrazione guadagni ordinaria.
La materia è stata, poi, ulteriormente modificata nel 2013 con due provvedimenti che hanno incluso tra i periodi assimilabili alla prestazione effettiva di lavoro quindi utili a evitare la penalizzazione anche le assenze dal lavoro per la donazione di sangue e di emocomponenti, i congedi parentali di maternità e paternità, nonché i congedi e i permessi concessi ai sensi della legge n. 104/1992 in favore del lavoratore disabile grave o di un suo familiare.
Da ultimo, con la legge di Stabilità 2015, il Parlamento è di nuovo intervenuto prevedendo uno stop generale alla penalizzazione con effetto sulle pensioni anticipate con decorrenza dal 1° gennaio 2015 e limitatamente ai soggetti che maturino i requisiti contributivi entro il 31 dicembre 2017.
In altri termini, la penalizzazione per le pensioni anticipate con decorrenza da gennaio 2015 è in ogni caso esclusa, indipendentemente dalla qualità della contribuzione con cui si raggiunge il diritto.
La novità tuttavia non dovrebbe interessare i trattamenti che sono stati già liquidati sino al 31 Dicembre 2014 (anche se si attende il chiarimento definitivo da parte dell'Inps). "La formulazione della norma non ammette - ricorda la Gnecchi - alla possibilità che tali trattamenti siano depenalizzati a partire dal 1° gennaio 2015 come avevamo invece richiesto".
Se tale impostazione sarà confermata la discriminazione è evidente. Si immagini un lavoratore di 58 anni che è andato in pensione con la massima anzianità contributiva il 1° dicembre 2014. Ebbene questi subisce un taglio definitivo e perpetuo del 6%; mentre se lo stesso avesse atteso il 1° gennaio 2015 il taglio non ci sarebbe stato. "La disparità di trattamento è evidente e il rischio - sottolinea la Gnecchi - è quello di attivare nuovi contenziosi".
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Zedde