Il Ministro del Lavoro Giuliano Poletti conferma che gli assegni liquidati ante 2015 restano soggetti a vita al meccanismo della riduzione in assenza di ulteriori coperture.
Kamsin Qualora si vogliano eliminare le penalizzazioni sugli assegni anticipati liquidati prima del 1° gennaio 2015 il Parlamento dovrà individuare ulteriori risorse finanziarie. E' quanto ha indicato il Ministro del Lavoro Giuliano Poletti ieri in Commissione Lavoro alla Camera dei deputati in risposta ad un'interrogazione sollevata dai deputati Fedriga e Prataviera (Ln). Niente da fare dunque per i 25mila pensionati che sono usciti tra il maggio 2013 ed il dicembre 2014 con la massima anzianità contributiva: la loro vicenda si potrà risolvere solo con un ulteriore intervento normativo che recuperi nuove risorse
La Vicenda. Com'è noto la Riforma Fornero, nell'ottica di un contenimento della spesa previdenziale, ha introdotto una penalizzazione per quei soggetti che accedono alla pensione anticipata ad un'età inferiore a 62 anni. Tale penalizzazione, in particolare, si sostanzia in una riduzione del trattamento pensionistico percepito, da applicarsi sulla quota relativa all'anzianità contributiva maturata al 31 dicembre 2011.
Successivamente, l'articolo 6, comma 2-quater, del decreto-legge n. 216 del 2011 ha stabilito che la predetta penalizzazione non trova applicazione nei confronti di quei soggetti che maturano il previsto requisito contributivo per il diritto alla pensione anticipata entro il 31 dicembre 2017, qualora l'anzianità contributiva ivi prevista derivi esclusivamente da prestazione effettiva di lavoro (piu' alcuni limitati e tassativi periodi di contribuzione figurativa). Da ultimo, l'articolo 1, comma 113, della legge n. 190 del 2014 ha stabilito che – sui trattamenti pensionistici decorrenti dal 1° gennaio 2015 – le penalizzazioni anzidette non trovano applicazione per quei soggetti che maturano il previsto requisito di anzianità contributiva entro il 31 dicembre 2017.
Poletti ricorda che ragioni di compatibilità finanziaria "hanno circoscritto gli effetti del predetto intervento normativo ai soli trattamenti pensionistici decorrenti dal 1o gennaio 2015; qualora, infatti, tale intervento avesse avuto effetti retroattivi, gli oneri finanziari sarebbero stati notevolmente più elevati. Pertanto, laddove si decidesse di effettuare un intervento normativo volto a estendere retroattivamente l'efficacia della norma in esame, o anche solo a sospendere le penalizzazioni per il triennio 2015-2017 nei riguardi di coloro che hanno avuto accesso al pensionamento anticipato entro il 31 dicembre 2014, ne conseguirebbero maggiori oneri per la finanza pubblica in relazione ai quali dovrebbe essere reperita la necessaria copertura finanziaria".
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