La legge di stabilità ha introdotto una deroga alle "penalità" nei confronti dei lavoratori che accederanno alla pensione dal 1° gennaio 2015 con meno di 62 anni. Da chiarire gli effetti sulle pensioni già decurtate.
Kamsin Da quest'anno si potrà andare in pensione anticipata al perfezionamento di 42 anni e mezzo di contributi (41 anni e mezzo le donne) senza piu' dover guardare all'età anagrafica per evitare di far scattare le penalizzazioni. Il taglio dell'1-2% sulle quote retributive dell'assegno è stato sterilizzato sino al 2017 dal comma 113 dell'articolo unico della legge di stabilità 2015 (legge 190/2014).
Prima della modifica in parola il decreto legge 201/2011 aveva previsto che qualora l'accesso al pensionamento avvenga con età inferiori a 62 anni, trovino applicazione le penalità legate all'età pari all'1 % per ogni anno di anticipo rispetto ai 62, elevate al 2% per ogni ulteriore anno di anticipo rispetto ai 60 anni. Subito dopo Dl 216/2011 ha introdotto una deroga alla regola sopra citata prevedendo che la riduzione percentuale non trova applicazione limitatamente ai soggetti che maturano il previsto requisito di anzianità contributiva entro il 31 dicembre 2017, qualora la predetta anzianità contributiva derivi esclusivamente da prestazione effettiva di lavoro, includendo i periodi di astensione obbligatoria per maternità, per l'assolvimento degli obblighi di leva, per infortunio, per malattia e di cassa integrazione guadagni ordinaria, per la donazione di sangue, per i congedi parentali di maternità e paternità nonché per i congedi e i permessi concessi ai sensi della legge 104/1992.
Successivamente tali periodi sono stati ampliati dal dipartimento della Funzione pubblica, il quale ha ricompreso nel concetto di prestazione effettiva di lavoro anche le ferie, in quanto diritto costituzionale irrinunciabile. Per l'Inps, costituiscono prestazione effettiva di lavoro anche i periodi chiesti a riscatto per la costituzione della rendita vitalizia se il datore di lavoro ha omesso il versamento obbligatorio dei contributi e questi non possono più essere versati con le normali modalità e non possono più essere richiesti dall'Inps essendo intervenuta la prescrizione di legge (messaggio 219/2013).
L'impianto normativo ha nei fatti fortemente penalizzato soprattutto quei lavoratori che potevano beneficiare di maggiorazioni (come ad esempio per esposizione all'amianto, lavoratori con invalidità superiore al 74%, sordomuti, ciechi) i quali riuscivano a perfezionare il requisito per l'accesso alla pensione anticipatamente rispetto ai 62 anni, si vedevano applicare le citate penalità sulle quote retributive di pensione (A e B). Nella stessa situazione potevano trovarsi anche quei lavoratori che avevano provveduto al riscatto del titolo di studio e coloro che avevano versato contribuzione volontaria. Per scongiurare la penalizzazione gli interessati erano costretti a recuperare i periodi ritenuti penalizzanti una volta perfezionato il requisito contributivo richiesto. In alternativa l'interessato doveva/poteva attendere il compimento dei 62 anni.
La legge di stabilità ora semplifica il tutto. Dal 1° gennaio 2015 e sino al 2017 chiunque raggiungerà i 42 anni e mezzo di contributi (41 anni e mezzo per le lavoratrici) non avrà applicata la decurtazione.
La tabella sopra mostra come cambiano nel tempo i requisiti per evitare l'applicazione della penalizzazione qualora si conseguano i requisiti contributivi utili per la pensione anticipata. Si ricorda, inoltre, che il decreto 16 dicembre 2014 ha preso atto dell'incremento della speranza di vita registrato dall'Istat pari a 4 mesi e dunque tale periodo dovrà essere aggiunto ai requisiti attualmente vigenti. Quindi, l'accesso al pensionamento anticipato, nel triennio 2016/2018, sarà subordinato al raggiungimento di 41 anni 10 mesi di contributi per le lavoratrici e di 42 anni e 10 mesi per i lavoratori.
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Zedde