Alcuni lavoratori si chiedono ancora oggi se è possibile ottenere la pensione di vecchiaia con un requisito contributivo inferiore a quello standard, 20 anni. Una deroga in tal senso per molti farebbe, infatti, la differenza tra la possibilità o meno di ottenere l'assegno di vecchiaia. La riposta a questo interrogativo dipende dalla carriera lavorativa ed assicurativa di ciascun interessato. Per cui occorre distinguere. Ancora oggi, in linea generale, è stata confermata la vigenza delle cd. Deroghe Amato Art. 2, co. 3 del Dlgs 503/1992; Circ Inps 16/2013) secondo cui i soggetti assicurati presso l'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, le gestioni speciali dei lavoratori commercianti ed artigiani, e le ex gestioni pubbliche possono, a determinate condizioni, conseguire la pensione di vecchiaia (all'età attualmente fissata a 67 anni) con un requisito di assicurazione e contribuzione ridotto a 15 anni (780 settimane) anziché 20 anni (1040 settimane).
Gli interessati
Possono conseguire il beneficio sostanzialmente quattro categorie di lavoratori: a) coloro che hanno perfezionato 15 anni di contributi entro il 31 dicembre 1992; b) gli autorizzati alla prosecuzione volontaria dell'assicurazione IVS entro il 26 dicembre 1992; c) i lavoratori dipendenti che possono vantare almeno 25 anni di assicurazione IVS e di essere stati occupati per almeno 10 anni per periodi di tempo inferiori a 52 settimane l'anno; d) lavoratori dipendenti che possono far valere al 31 dicembre 1992 un periodo di assicurazione e di contribuzione inferiore ai 15 anni previsti dalla previgente normativa nei confronti dei quali l'incremento dell'anzianità tra il 1° gennaio 1993 e la fine del mese di compimento dell'età per il pensionamento di vecchiaia, non consentirebbe di conseguire i 20 anni di contribuzione richiesti per l'accesso alla pensione di vecchiaia nel mese di compimento dell'età pensionabile.
La prima ipotesi è semplice: sono coinvolti coloro che hanno raggiunto 15 anni di contribuzione al 1992. Si considerano, a tal fine, tutti i contributi accreditati temporalmente a tale data (obbligatori, figurativi, volontari, da riscatto e da ricongiunzione). Sono validi anche i contributi figurativi, da riscatto e da ricongiunzione riferiti a periodi che si collocano entro il 31 dicembre 1992 anche se riconosciuti a seguito di domanda presentata dopo il 31 dicembre 1992 (con effetto cioè retroattivo). Anche la seconda ipotesi è abbastanza intuitiva: è sufficiente che l'assicurato sia in possesso dell'autorizzazione ai volontari entro la data del 26 dicembre 1992, ed il beneficio è riconoscibile a prescindere dall'effettivo versamento dei contributi volontari.
La terza è quella che più trae in inganno i lavoratori. E' bene precisare che rientrano in questa casistica solo i soggetti che sono stati occupati per meno di 52 settimane l'anno per almeno 10 anni (anche non consecutivi). Non vi rientrano cioè, come spesso si pensa, i lavoratori occupati per l'intero anno ai quali venga attribuito, per l'anno solare, un numero di contributi settimanali inferiore a 52, per effetto delle disposizioni vigenti in materia di accreditamento dei contributi ai fini del diritto alle prestazioni pensionistiche. Si tratta, per intenderci, dei lavoratori a part-time e dei collaboratori domestici; questi non possono godere dell'agevolazione perché, almeno di regola, il loro rapporto di lavoro dura per l'anno intero anche se ai fini pensionistici il numero di settimane accreditate può ridursi a meno di 52 settimane l'anno per il mancato rispetto del minimale di retribuzione valido per ottenere la copertura contributiva per l'anno intero. Il beneficio riguarda quei soggetti che lavorano esclusivamente alcuni mesi l'anno (es. gli stagionali). Peraltro ai fini del mancato raggiungimento delle 52 settimane vanno computate anche le settimane di contribuzione diversa da quella obbligatoria (figurativa, volontaria, ecc.) presenti nell'estratto conto contributivo dell'assicurato.
L'ultimo caso interessa quei soggetti che subiscono uno slittamento dell'età pensionabile per via del mancato raggiungimento del requisito di 20 anni di contribuzione. Pertanto il numero dei contributi richiesti è pari alla somma delle settimane di contribuzione maturate fino al 31 dicembre 1992 e delle settimane di calendario comprese tra il 1° gennaio 1993 e la fine del mese di compimento dell'età pensionabile. Si pensi ad un soggetto con 50 anni di età e 1 settimana di contribuzione al 31 dicembre 1992; con la Riforma Amato avrebbe raggiunto l'età pensionabile all'età di 65 anni nel 2008 senza però poterci andare non avendo soddisfatto il più elevato requisito di 20 anni di contributi. La deroga risolve l'inconveniente consentendogli di andarci avendo il minimo di 15 anni di contribuzione richiesto dalla vecchia normativa. Vale la pena ricordare che con lo slittamento progressivo dell'età pensionabile non ci sono più coorti di lavoratori coinvolti essendo ormai il numero di settimane comprese tra il 1° gennaio 1993 e l'età pensionabile praticamente sempre superiori a 20 anni di contributi.
E per chi è nel contributivo?
I soggetti che versano nelle suddette condizioni possono sostanzialmente conseguire la pensione di vecchiaia con 67 anni unitamente ad un requisito contributivo compreso anche tra 15 e 20 anni di contributi. Vale la pena rimarcare che si tratta esclusivamente di soggetti nel sistema misto cioè con almeno un contributo accreditato al 31.12.1995. Per completezza appare utile ricordare che chi è nel sistema contributivo, cioè ha solo contribuzione successiva al 31.12.1995, può di conseguire la pensione di vecchiaia anche con 71 anni di età e solo 5 anni di contribuzione.