Pensioni, al Senato la riforma dei benefici per le vittime dell'Amianto

Lunedì, 26 Gennaio 2015
Due ddl per estendere i benefici previdenziali delle vittime di amianto. Allo studio l'incremento e l'estensione dei coefficienti di maggiorazione contributiva anche in favore dei lavoratori esposti all'amianto per meno di 10 anni nonchè l'esenzione dalla legge Fornero.

Kamsin Prosegue in Commissione Lavoro del Senato la discussione dei disegni di legge abbinati (1645 e 8) in materia di revisione e concessione dei benefici previdenziali per i lavoratori esposti all'amianto e ai loro familiari. Promossi dai Senatori Felice Casson e Puppato (Pd) il due ddl propongono una serie di agevolazioni sull'età pensionabile dei lavoratori vittime dell'amianto, patologia che è destinata nei prossimi anni a crescere sulla base delle ultime stime fornite dal ministero della Salute. Gli interventi proposti intendono agire, da un lato, sull'aumento e/o dell'estensione della maggiorazione contributiva riconosciuta dalla legge a questi soggetti nonchè,  dalla sottrazione di questo comparto dalla legge Fornero.

Il Coefficiente. Il ddl 1645 propone infatti la modifica dell'articolo 47 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 nella disciplina relativa alla maggiorazione, ai fini pensionistici, dei periodi lavorativi contraddistinti da esposizione all'amianto. La disciplina attuale ha, infatti, riformulato in termini restrittivi il beneficio di cui all'articolo 13, comma 8, della legge n. 257 del 1992, riducendo per tale fattispecie la misura del coefficiente da 1,5 a 1,25 ed escludendo del tutto l'applicazione di quest'ultimo ai fini del conseguimento del diritto alla pensione. L'articolo 2 del ddl 1645 suggerisce la modifica di tale disposizione nel senso di prevedere che il coefficiente moltiplicatore si applichi, a scelta del lavoratore esposto o ex esposto, o ai fini dell'anticipazione dell'accesso al pensionamento o ai fini della determinazione dell'importo delle prestazioni pensionistiche.

La Riapertura dei termini. Il provvedimento prevede, inoltre, una riapertura dei termini per poter inoltrare all'INAIL o ai dipartimenti di prevenzione delle aziende sanitarie locali presso il cui territorio si trova o si trovava l'azienda che a qualunque tipo impiegava amianto, domanda di rilascio delle certificazioni di esposizione per l'accesso ai benefici previdenziali. L'articolo 47 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 ha infatti limitato alla data del 15 giugno 2005 la possibilità, per i lavoratori ex esposti all'amianto, di presentazione della domanda.  Per tali soggetti si prevede, quindi, la proroga del predetto termine ai dodici mesi successivi alla data di entrata in vigore della nuova normativa. Inoltre a questo proposito si introduce una importante distinzione tra i lavoratori ex esposti e quelli esposti: per i primi è prevista la riapertura dei termini, mentre per i secondi non è previsto alcun termine, dando così ad essi l'opportunità di presentare la domanda in qualsiasi momento.

Lavoratori con esposizione infra-decennale. Tra le altre novità del ddl c'è l'estensione dell'applicazione del beneficio, il coefficiente di maggiorazione dell'1,25, ai lavoratori con una esposizione infra-decennale che sono stati esposti all'amianto in concentrazione media annua non inferiore a 100 fibre/litro come valore medio su otto ore al giorno (pur con la precisazione che questo limite non si applica ai lavoratori per i quali sia stata accertata una malattia professionale a causa dell'esposizione all'amianto). Piu' articolata invece la modifica proposta del disegno di legge abbinato, il numero 8. Qui si prevede una graduazione del coefficiente in funzione dell'età dell'esposizione (1,15 sino a 5 anni di esposizione; 1,25 da 5 a 10 anni e 1,5 oltre i 10 anni di esposizione). I benefici previdenziali potranno essere comunque fatti valere anche dagli eredi degli aventi diritto.

Esenzione Riforma Fornero. Nel ddl 1645 si arriva a proporre, infine, l'esenzione dalla Riforma Fornero ai lavoratori esposti o ex esposti all'amianto in modo anticipare ulteriormente l'età pensionabile. Secondo la relazione al ddl dei promotori "l'applicazione della norma contenuta nel così detto «Decreto Salva Italia» anche a questi lavoratori, crea infatti una evidente crepa interpretativa, e si pone in netto contrasto con la ratio stessa della norma di cui alla legge n. 257 del 1992. Ratio che va infatti ravvisata nella finalità di offrire ai lavoratori esposti all'amianto per un apprezzabile periodo di tempo, un beneficio correlato alla possibile incidenza invalidante di lavorazioni che provocano una minore aspettativa di vita nella media di sette anni in meno, rispetto all'aspettativa di vita comune".

Altre novità riguardano l'estensione dei benefici previdenziali al personale militare delle Forze armate, al personale civile dello Stato e agli addetti alla nautica da diporto, settori che oggi non possono godere dei benefici in parola; l'istituzione di un indennizzo da corrispondersi una tantum (700 euro) nei confronti di quei lavoratori collocati in trattamento di quiescenza prima dell'entrata in vigore della legge n. 257 del 1992; la possibilità per i lavoratori esposti all'amianto di agire per il riconoscimento dei benefici previdenziali anche in costanza di rapporto di lavoro.

Sull'iter dei disegni di legge pendono tuttavia i costi delle misure sui quali i senatori attendono la valutazione del Governo e della Ragioneria dello Stato.

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Zedde

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