Pensioni, Al via il regime transitorio per il prepensionamento dei giornalisti

Valerio Damiani Giovedì, 29 Giugno 2017
Nota dell'Inpgi sul nuovo dispositivo contenuto nel decreto legislativo 69/2017 che ha innalzato i requisiti per il prepensionamento dei giornalisti dipendenti di aziende in crisi.
 Le misure transitorie finalizzate ad attenuare l’impatto dell’innalzamento dei requisiti di acceso ai prepensionamenti ai sensi della riformata legge 416/81 sono divenute operative. Nè da notizia in un comunicato ufficiale l'Inpgi, l'ente previdenziale che gestisce la previdenza dei giornalisti professionisti. Sulla Gazzetta Ufficiale n. 144 dello scorso 23 giugno e’ stato infatti pubblicato il provvedimento di conversione del Decreto Legge n. 50/2017 (c.d. “manovrina fiscale”) all’interno del quale e’ contenuta la norma con la quale il Governo ha finanziato, con uno stanziamento di 45 milioni di euro, il regime di salvaguardia delle posizioni dei giornalisti che rientrano nell’ambito di piani di crisi aziendale presentati entro il 31 dicembre 2016, non ancora recepiti dal Ministero del Lavoro alla data del 13 giugno 2017. 

Nel biennio 2017-2018, quindi, i giornalisti rientranti nel perimetro di applicazione della misura transitoria potranno accedere al prepensionamento con almeno 58 anni di eta’, se donne, e 60 anni di eta’, se uomini, a condizione che risultino accreditati almeno 25 anni di anzianita’ contributiva presso l’INPGI.

Le nuove norme sui prepensionamenti

Il decreto legislativo 69/2017 nello stabilire l'innalzamento progressivo dei requisiti anagrafici per il prepensionamento dei giornalisti dipendenti di imprese in crisi (si passerà dai 58 anni ai 61 anni e 7 mesi per uomini e donne entro il 2019 con un requisito contributivo elevato da 18 a 25 anni di contribuzione) ha previsto, in aderenza a quanto chiesto dalle Commissioni Parlamentari, un norma di temperamento per il biennio 2017-2018 in favore dei giornalisti interessati dai piani di esubero presentati entro il 31.12.2016 non recepiti dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali alla data di entrata in vigore del decreto legislativo (13 giugno 2017). Una sorta di clausola di salvaguardia per evitare il ripetersi di fenomeni come gli esodati verso soggetti che già erano stati inclusi in piani di esubero e che quindi avevano programmato l'accesso alla pensione sulla base di un'età anagrafica inferiore a quella riformata dal predetto intervento. Il decreto legislativo citato prevede tali soggetti possono, in deroga alle nuove norme in vigore, accedere al prepensionamento con un'età anagrafica di 58 anni per le donne e 60 anni per gli uomini, fermo restando il requisito dei 25 anni di anzianità contributiva. 

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Documenti: Il testo del decreto legislativo 69/2017

Il
comma 5,
nel definire i principi e criteri direttivi delle deleghe di cui al comma 4:
alla
lettera a)
:
- indica l'obiettivo della delega, volto ad allineare alla disciplina generale i requisiti di anzianità anagrafica
e contributiva per l'accesso dei giornalisti ai trattamenti di pensione di vecchiaia anticipata;
- prevede che la delega debba procedere anche alla "revisione della procedura per il riconoscimento
degli stati di crisi delle imprese editoriali ai fini dell'accesso ai prepensionamenti", senza dare ulteriori
indicazioni;
alla
lettera b)
indica i criteri numerici per la nuova composizione del Consiglio nazionale dell'Ordine dei
giornalisti, senza invece specificare l'obiettivo perseguito con la razionalizzazione delle competenze "con
riferimento al rapporto con i consigli regionali dell'ordine, particolarmente nelle materie del procedimento
disciplinare e della formazione".
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