L'ape sociale guadagna la proroga sino al 31 dicembre 2023. Lo prevede un passaggio dello schema della finanziaria 2023 consegnata in queste ore al Parlamento. Lo strumento, come noto, consiste in una sorta di assegno di accompagnamento alla pensione di vecchiaia erogato in favore delle categorie sociali più deboli a partire dai 63 anni di età. Sarebbe scaduto il 31 dicembre 2022 ma con la modifica operata dalla Finanziaria viene esteso di ulteriori 12 mesi includendo così anche coloro che maturano i requisiti tra il 1° gennaio 2023 ed il 31 dicembre 2023.
Le platee
Non ci sono modifiche per quanto riguarda le platee degli aventi diritto. Che restano, pertanto, le quattro attualmente note: a) lavoratori dipendenti in stato di disoccupazione che abbiano esaurito integralmente la disoccupazione indennizzata; b) invalidi con una invalidità civile riconosciuta di almeno al 74%; c) caregivers; d) lavoratori dipendenti addetti alle cd. mansioni gravose.
Si rammenta che dal 1° gennaio 2022 il legislatore ha ampliato le platee dei beneficiari (qui i dettagli). In particolare per i disoccupati di lungo corso è stata eliminata la condizione del decorso del trimestre in stato di disoccupazione; mentre per l’individuazione dei lavoratori che svolgono attività c.d. gravose è stato introdotto un nuovo elenco delle professioni aventi diritto all’APE sociale e, per alcune di esse - operai edili, come indicati nel contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle imprese edili e affini, per i ceramisti (classificazione Istat 6.3.2.1.2) e per i conduttori di impianti per la formatura di articoli in ceramica e terracotta (classificazione Istat 7.1.3.3) - è stata prevista una riduzione a 32 anni del requisito contributivo minimo richiesto (rispetto ai 36 anni). Le nuove professioni hanno sostituito quelle precedentemente comprese nel Dm 5 Febbraio 2018.
Per effetto della modifica lo strumento sarà a disposizione dei lavoratori - nei predetti profili di tutela - che maturano tra il 1° gennaio 2023 ed il 31 dicembre 2023 l'età anagrafica di 63 anni unitamente a 30 anni di contributi (36 per i lavoratori gravosi); per le madri il requisito contributivo resta abbattuto di un anno per ogni figlio entro un massimo di due anni (pertanto a seconda dei casi può scendere a 28 o a 34 anni di contributi).
Come accennato l'ape sociale garantisce un sostegno pari all'importo lordo mensile della pensione maturata al momento della domanda entro un massimo di 1.500 euro al mese per 12 mensilità annue. L'assegno cesserà al compimento dell'età pensionabile cioè sino al raggiungimento dei 67 anni di età (al netto dei futuri adeguamenti alla speranza di vita istat), quando cioè l'assicurato sarà traghettato in pensione di vecchiaia. Al fine del perfezionamento del requisito contributivo di 30 o 36 anni gli assicurati possono avvalersi anche del cumulo dei periodi assicurativi. E' possibile cioè sommare la contribuzione versata nelle gestioni previdenziali dell'Inps (con esclusione della sola contribuzione presente nelle casse professionali).
Le istanze
La proroga dello strumento ripropone anche il timing nella presentazione all'Inps delle istanze per la verifica delle condizioni (in deroga a quanto previsto nel DPCM del 23 Maggio 2017). Anche quest'anno, pertanto, ci saranno tre finestre: 1) dal 1° gennaio al 31 marzo (istanza tempestiva); 2) dal 1° aprile al 15 Luglio; 3) dal 16 Luglio al 30 novembre (istanza tardiva). Come di consueto resta fermo il principio secondo il quale le domande presentate dopo ciascuna finestra temporale e, comunque, non oltre il 30 novembre saranno prese in considerazione dall'Inps esclusivamente se all'esito del monitoraggio dello “scaglione” precedente residuano le necessarie risorse finanziarie.