Pensioni, Si Rafforza l'Ape Sociale dal 2022

Nicola Colapinto Mercoledì, 17 Novembre 2021
Il ddl di bilancio include altre 8 macro categorie per un totale di 23 nuove professioni che avranno diritto all'ape sociale con 63 anni e 36 di contributi nel 2022. Ecco cosa cambia. 

Altre 23 categorie professionali potranno godere dell'ape sociale nel 2022. Dagli operatori per la cura estetica ai magazzinieri, dai tecnici della salute ai portantini passando per gli artigiani lavoratori dipendenti e per professori di scuola primaria. Lo mette nero su bianco il disegno di legge di Bilancio con il quale, tra l'altro, viene esteso l'Ape sociale anche per i soggetti che maturano i requisiti tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre 2022 (lo strumento scadrebbe, infatti, a fine anno). 

Ape social

Lo strumento, introdotto dal 1° maggio 2017 consiste in un'indennità a carico dello Stato erogata dall’INPS ai soggetti in situazione di difficoltà erogabile dai 63 anni sino al raggiungimento dell’età prevista per la pensione di vecchiaia (67 anni). Spetta per 12 mensilità annue ai soggetti non titolari di pensione diretta e l'importo è pari alla pensione maturata al momento dell'accesso entro un limite di 1.500 euro lordi mensili.

Le categorie beneficiarie sono quattro a) lavoratori dipendenti in stato di disoccupazione che abbiano esaurito integralmente l'indennità di disoccupazione loro spettante da almeno 3 mesi; b) invalidi civili almeno al 74%; c) i c.d. caregivers; d) lavoratori dipendenti addetti alle cd. mansioni gravose (15 profili professionali come modificati da ultimo con la legge n. 205/2017). Per i profili di cui alle lettere da a) a c) sono richiesti 63 anni e 30 di contributi; per il profilo d) servono 63 anni e 36 di contributi. Alle madri è concesso uno sconto sul requisito contributivo di un anno per ogni figlio entro un massimo di due anni.

Tre le modifiche proposte dal disegno di legge di bilancio. Vediamole.

Proroga al 2022

In primo luogo viene estesa la misura anche nei confronti dei soggetti che maturano i requisiti nel corso del 2022. Invariati i termini per la presentazione all'Inps delle istanze per la verifica delle condizioni (in deroga a quanto previsto nel DPCM del 23 Maggio 2017). Anche nel 2022, pertanto, ci saranno tre finestre: 1) dal 1° gennaio al 31 marzo (istanza tempestiva); 2) dal 1° aprile al 15 Luglio; 3) dal 16 Luglio al 30 novembre (istanza tardiva). Come di consueto resta fermo il principio secondo il quale le domande presentate dopo ciascuna finestra temporale e, comunque, non oltre il 30 novembre saranno prese in considerazione dall'Inps esclusivamente se all'esito del monitoraggio dello “scaglione” precedente residuano le necessarie risorse finanziarie.

Disoccupati

Per i soggetti di cui al profilo a) si prevede che a decorrere dal 1° gennaio 2022 l'Ape sociale spetti senza più attendere il decorso di tre mesi dalla fruizione integrale della prestazione di disoccupazione spettante. Si potrà, pertanto, accedere all'Ape sociale senza soluzione di continuità rispetto, ad esempio, all'esaurimento della Naspi. Agevolando così lo scivolo verso la pensione: prima disoccupazione, poi ape sociale ed infine pensione (di vecchiaia). 

Mansioni Gravose

L'altra novità riguarda l'estensione delle categorie comprese nell'elenco dei cd. lavori gravosi. Dal 1° gennaio 2022 il disegno di legge di bilancio include ulteriori 23 professioni sulla base della classificazione ISTAT (recependo il lavoro svolto dalla Commissione tecnica presieduta dall'ex Ministro del Lavoro, Cesare Damiano) che si aggiungono alle 15 già comprese nell'allegato C alle legge n. 232/2016 come modificato dalla legge n. 205/2017.

Restano fermi gli altri requisiti. In particolare occorre aver svolto le predette attività per almeno sei anni negli ultimi sette oppure per almeno sette negli ultimi dieci ed avere un'età di almeno 63 anni e 36 di contributi. Nella tavola sottostante il riepilogo delle modifiche proposte.


Ape Sociale
Categorie di cui all'Allegato C L.n. 232/2016
A Operai dell'industria estrattiva, dell'edilizia e della manutenzione degli edifici
B Conduttori di gru o di macchinari mobili per la perforazione nelle costruzioni
C Conciatori di pelli e di pellicce
D Conduttori di convogli ferroviari e personale viaggiante
E Conduttori di mezzi pesanti e camion
F Personale delle professioni sanitarie infermieristiche ed ostetriche ospedaliere con lavoro organizzato in turni
G Addetti all'assistenza personale di persone in condizioni di non autosufficienza
H Insegnanti della scuola dell'infanzia e educatori degli asili nido
I Facchini, addetti allo spostamento merci e assimilati
L Personale non qualificato addetto ai servizi di pulizia
M Operatori ecologici e altri raccoglitori e separatori di rifiuti
Nuove categorie dal 1° gennaio 2018 (L.n. 205/2017)
N Siderurgici di prima e seconda fusione e lavoratori del vetro addetti a lavori ad alte temperature non già ricompresi nel perimetro dei lavori usuranti
O Operai dell'agricoltura, della zootecnia e pesca
P Marittimi imbarcati a bordo e personale viaggiante dei trasporti marini ed acque interne
Q Pescatori della pesca costiera, in acque interne, in alto mare dipendenti o soci di cooperative
Nuove categorie dal 1° gennaio 2022
Professioni sulla base della classificazione Istat
2.6.4 Professori di scuola primaria, pre–primaria e professioni assimilate
3.2.1 Tecnici della salute
4.3.1.2 Addetti alla gestione dei magazzini e professioni assimilate
5.3.1.1 Professioni qualificate nei servizi sanitari e sociali
5.4.3 Operatori della cura estetica
5.4.4 Professioni qualificate nei servizi personali ed assimilati
6 Artigiani, operai specializzati, agricoltori
7.1.1 Conduttori di impianti e macchinari per l'estrazione e il primo trattamento dei minerali
7.1.2. Operatori di impianti per la trasformazione e lavorazione a caldo dei metalli
7.1.3 Conduttori di forni ed altri impianti per la lavorazione del vetro, della ceramica e di materiali assimilati
7.1.4 Conduttori di impianti per la trasformazione del legno e la fabbricazione della carta
7.1.5 Operatori di macchinari e di impianti per la raffinazione del gas e dei prodotti petroliferi, per la chimica di base e la chimica fine e per la fabbricazione di prodotti derivati dalla chimica
7.1.6 Conduttori di impianti per la produzione di energia termica e di vapore, per il recupero dei rifiuti e per il trattamento e la distribuzione delle acque
7.1.8.1 Conduttori di mulini e impastatrici
7.1.8.2 Conduttori di forni e di analoghi impianti per il trattamento termico dei minerali
7.2 Operai semiqualificati di macchinari fissi per la lavorazione in serie e operai addetti al montaggio
7.3 Operatori di macchinari fissi in agricoltura e nella industria alimentare
7.4 Conduttori di veicoli, di macchinari mobili e di sollevamento
8.1.3 Personale non qualificato addetto allo spostamento e alla consegna merci
8.1.4 Personale non qualificato nei servizi di pulizia di uffici, alberghi, navi, ristoranti, aree pubbliche e veicoli
8.1.5.2 Portantini e professioni assimilate
8.3 Professioni non qualificate nell'agricoltura, nella manutenzione del verde, nell'allevamento, nella silvicoltura e nella pesca
8.4 Professioni non qualificate nella manifattura, nell'estrazione di minerali e nelle costruzioni
   

Niente benefici ai precoci

Le modifiche proposte, tuttavia, non si estendono ai cd. lavoratori precoci, cioè a coloro che possono accedere alla pensione anticipata con 41 anni di contributi a prescindere dall'età anagrafica. I profili di tutela tra precoci ed apisti social sono infatti gli stessi ma contenuti in commi diversi della legge istitutiva (legge n. 232/2016) e, pertanto, occorrere una specifica previsione per includerli. Siccome il ddl di bilancio nulla dispone al riguardo ciò comporta che le 23 professioni risulteranno escluse dalla pensione con 41 anni di contributi e coloro che si riconoscono nel profilo a) (disoccupati) dovranno continuare a subire l'attesa di tre mesi dall'integrale esaurimento della disoccupazione.

Peraltro le nuove 23 professioni non vengono neanche esentate dall'adeguamento alla speranza di vita ISTAT scattato nel 2019 (cinque mesi in meno) sul requisito anagrafico richiesto per la pensione di vecchiaia. Sul punto, tuttavia, potrebbero esserci modifiche nel corso dell'esame parlamentare del provvedimento.

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