Anche gli invalidi civili e titolari di assegno sociale beneficeranno dell’aumento straordinario del 2% per le mensilità di ottobre, novembre e dicembre 2022. Gli altri pensionati riceveranno l’aumento solo se l’assegno lordo di settembre 2022 non supera i 2.692€ al mese. Lo rende noto, tra l’altro, l’Inps con la Circolare n. 114/2022 pubblicata ieri in cui spiega il meccanismo di rivalutazione transitorio introdotto dall’articolo 21 del dl n. 115/2022 (cd. decreto «aiuti bis») già anticipato sulle pagine di questa rivista ad agosto. L’aumento, inoltre, spetterà anche sulla 13^ mensilità (dicembre) in proporzione ai ratei di tredicesima spettanti.
Contrasto all’inflazione
Come noto nel tentativo di attenuare gli effetti dell’inflazione il dl n. 115/2022 reca due misure a favore dei pensionati:
- Un anticipo della rivalutazione delle pensioni in misura pari al 2% a partire dal 1° ottobre 2022 se il trattamento complessivo non supera i 2.692€ lordi al mese (ai valori di settembre 2022);
- L’anticipo del conguaglio dello 0,2% al 1° novembre 2022 (anziché dal 1° gennaio 2023) perché l’inflazione definitiva nel 2021 è risultata pari a + 1,9% anziché dello 1,7% provvisoriamente applicato dall’Inps per il 2022.
I chiarimenti riguardano la prima misura in quanto per l’altra l’Inps rinvia ad un ulteriore documento.
Pensioni, a chi spettano gli aumenti
Ebbene l’Inps conferma che la misura riguarda tutti i titolari di trattamenti pensionistici (diretti o indiretti) erogati dall’Inps il cui importo a settembre 2022 non sia superiore a 2.692€ lordi. Dato che è richiamato il meccanismo della perequazione cumulata al raggiungimento di tale cifra concorrono tutte le prestazioni pensionistiche memorizzate nel Casellario Centrale delle Pensioni (anche, quindi, quelle erogate da enti previdenziali diversi dall’Inps).
La rivalutazione sarà applicata con il medesimo strumento perequativo attualmente vigente (art. 1, co. 478 della legge n. 160/2019) quindi con i criteri di progressività (100% per i trattamenti localizzati sino a 4 volte il Tm; 90% della quota eccedente 4 volte il Tm più il 100% della quota sino a 4 volte il Tm; 75% della quota eccedente 5 volte il Tm più il 90% della quota tra 4 e 5 volte il Tm più il 100% della quota sino a 4 volte il Tm).
L’aumento spetterà da ottobre a dicembre 2022 e sarà identificato sul cedolino della pensione con la voce «Incremento D.L. Aiuti bis». Per le pensioni con pagamento annuale o semestrale l’incremento sarà corrisposto con la rata di gennaio 2023. Sarà corrisposto anche sulla tredicesima in proporzione ai ratei di tredicesima spettanti. I pensionati con assegni compresi tra 2.692 e 2.744€ riceveranno un aumento ridotto sino a concorrenza della predetta somma (clausola di salvaguardia).
Siccome il beneficio non è esente da Irpef (a differenza del bonus «una tantum» contro il caro energia da 200€ corrisposto a luglio) gli aumenti netti mensili saranno contenuti tra i 10 ed i 30 euro a seconda della classe in cui si colloca l’assegno. In tabella le situazioni.
Trattamenti esclusi
Restano fuori i titolari di assegni non previdenziali come le prestazioni di accompagnamento alla pensione (isopensione, assegno straordinario di solidarietà, ape sociale, indennità mensile nel contratto di espansione) e i beneficiari dell’indennizzo per la cessazione definitiva dell’attività commerciale.
Spetta anche agli invalidi civili
Avranno l’aumento, invece, i titolari di assegni sociali e pensioni sociali e gli invalidi civili. In tale ultimo caso il beneficio interesserà le pensioni di invalidità (totale o parziale) che saranno integrate da 291,98€ a 297,82€ al mese. Esclusa dalla rivalutazione straordinaria l’indennità di accompagnamento, le indennità per i ciechi parziali o assoluti, l’indennità di frequenza (minori), l’indennità di comunicazione e l’indennità di talassemia.
Effetto transitorio
L’aumento in ogni caso non avrà effetto sui limiti reddituali delle prestazioni collegate al reddito (es. pensioni di invalidità) e dal 1° gennaio 2023 sarà riassorbito in occasione delle normali operazioni di rinnovo delle pensioni. Si tratta, in sostanza, di un anticipo privo di qualsiasi effetto benefico nel futuro (non c’è alcun trascinamento).
Documenti: Circolare Inps 114/2022