Nessuna ulteriore crescita delle pensioni da conguagliare con la rivalutazione il prossimo anno. Rispetto alla rivalutazione provvisoria dello 0,8% (Decreto del Ministero del Lavoro del 15 novembre 2024) scattata dal 1° gennaio 2025 l'Istat, infatti, ha certificato che l'inflazione nell'anno 2024 si è attestata definitivamente allo stesso tasso. Pertanto non ci saranno ulteriori conguagli per l’anno corrente da corrispondere il 1° gennaio del prossimo anno. Lo certifica l’Inps nella Circolare n. 26/2025 che, come ogni anno, fissa i minimali e massimali utili per il calcolo delle contribuzioni dovute ai fini previdenziali e assistenziali.
La fissazione del tasso di rivalutazione definitivo consente all’Istituto di chiarire che quest’anno il trattamento minimo di pensione nel FPLD è pari a 603,4€ (616,67€ considerando l’aumento temporaneo e straordinario del 2,2% previsto dalla legge n. 207/2024). Di conseguenza il minimale giornaliero da assoggettare a contributi sale a 57,32€, pari al 9,5% di 603,4€. Lo stipendio minimo contributivo mensile (minimale giornaliero per 26) risulta quindi pari a 1.490,32 euro. Sale a 31,85€ il minimo giornaliero delle retribuzioni convenzionali e a 8,60€ il minimale orario per i lavoratori dipendenti in regime di part time (40 ore settimanali).
Effetti previdenziali
Aumenta anche lo stipendio minimo necessario per l'accredito di una annualità ai fini pensionistici per i lavoratori dipendenti del settore privato. Siccome il limite per l'accredito completo dei contributi obbligatori e figurativi settimanali è fissato nella misura del 40% del trattamento minimo di pensione nel 2025 occorre uno stipendio di 12.551€ per avere 52 settimane accreditate nel FPLD ai fini pensionistici (cioè 241,36€ per ogni settimana). Questo limite, di regola, coinvolge i lavoratori in regime di part-time che hanno basse retribuzioni annue.
E' aggiornato anche il massimale annuo per i nuovi assicurati dal 1° gennaio 1996 (cioè per i cd. contributivi puri) o per quelli che optano alla pensione contributiva. Nel 2025 non si pagano contributi sulle somme che eccedono i 120.607,00 euro annui. Il contributo aggiuntivo dell'1% a carico del lavoratore ai sensi dell'art. 3-ter legge n. 438/1992 si applica, invece, sulla retribuzione eccedente i 55.448€ che diventa la prima fascia di retribuzione pensionabile. Il massimale contributivo previsto per i direttori generali, amministrativi e sanitari delle aziende sanitarie locali e delle aziende ospedaliere e per i direttori scientifici degli IRCCS (art. 3-bis, co. 11 dlgs n. 503/1992) risulta pari a 219.847€. Sono aggiornati, inoltre, anche i valori di retribuzione oltre i quali i lavoratori dello spettacolo e sportivi professionisti sono tenuti a versare il contributo di solidarieta'.
Handicap
E' aggiornato, infine, il tetto massimo complessivo della retribuzione per congedo straordinario per assistere un familiare con handicap e dei relativi contributi obbligatori a carico dell’amministrazione pubblica. L'Inps comunica che il valore quest'anno non può eccedere i 57.038,00 euro.
Documenti: Circolare Inps 26/2025