In primo luogo vale la pena ricordare le regole generali e cioè che l'integrazione può essere ottenuta solo qualora il reddito annuo del beneficiario sia al di sotto di una certa soglia annualmente stabilita dall'Inps. Quindi bisogna controllare prima la propria posizione reddituale. Inoltre l'integrazione può essere concessa solo su prestazioni non determinate con il sistema contributivo, cioè non può darsi nei confronti dei lavoratori non in possesso di anzianità contributiva alla data del 31 dicembre 1995. Ad esempio, quindi, non si pone il problema della bititolarità per una prestazione determinata con contributi versati solo dopo il 1995: la prestazione in parola non può essere integrata al minimo.
Detto questo nel caso in cui un soggetto diventi titolare di due o più pensioni, entrambe integrabili al minimo, l'integrazione può essere concessa solo una volta, cioè solo su una delle pensioni attribuite al soggetto (articolo 6, comma 3 del decreto legge 638/1983). Quale? Occorre distinguere. Nel caso di concorso di due o più pensioni dirette a carico di gestioni diverse, l’integrazione al minimo deve essere attribuita sulla pensione con il trattamento minimo di importo più elevato o, a parità di importo al momento della coesistenza, sulla pensione con decorrenza più remota.
Nel caso di concorso tra una pensione diretta ed una ai superstiti occorre ulteriormente distinguere. Secondo la Deliberazione del Comitato Inps numero 324 del 13 Giugno 2000 con la quale l'Istituto si è adeguato a diverse sentenze della Corte di Cassazione (n. 781 n.1606, n.1609, n.6737, n.8503 e n.8562 del 1999) se le due prestazioni risultano a carico della stessa gestione previdenziale l’integrazione al minimo deve essere attribuita sulla pensione diretta e non su quella ai superstiti. Qualora, però, una delle pensioni risulti costituita per effetto di un numero di settimane di contribuzione obbligatoria, effettiva e figurativa, con esclusione della contribuzione volontaria e di quella afferente periodi successivi alla data di decorrenza della pensione non inferiore a 781, l’integrazione al trattamento minimo spetta su quest’ultima pensione.
Ad esempio se un soggetto è titolare di una pensione di vecchiaia di 250 euro e di una pensione ai superstiti di 150 euro, entrambe a carico del Fpld, l'integrazione al minimo potrà essere concessa (a livello parziale o totale) sulla pensione diretta. Tuttavia se la prestazione ai superstiti è determinata con più di 780 contributi effettivi (cioè 15 anni di contributi) l'integrazione sarà concessa su quest'ultima prestazione con un vantaggio, quindi, sull'importo finale rispetto a quanto sarebbe stato concesso se l'integrazione fosse stata riconosciuta sulla pensione diretta (cfr: Circolare Inps 125/2000).
Nel caso di Assegno ordinario di invalidita'
Queste regole valgono, di regola, anche in caso di concorso dell'assegno ordinario di invalidità con una pensione ai superstiti. Per effetto delle particolarità relative all'integrazione al minimo dell'assegno, come e' noto, l'importo massimo di integrazione attribuibile all'assegno di invalidità non può superare la misura dell'assegno sociale (cioè 453 euro nel 2018). In conseguenza di questo limite può verificarsi che l'assegno, pur avendo titolo all'integrazione nella misura massima possibile, non raggiunga l'importo del trattamento minimo vigente nella gestione. In questa circostanza l'Inps riconosce la facoltà per il pensionato di optare per il trattamento minimo più favorevole. In sostanza ove l'integrazione concessa sull'assegno ordinario di invalidità non consenta al pensionato di raggiungere il minimo di 507 euro al mese questi può chiedere che l'integrazione sia concessa sulla pensione ai superstiti consentendogli così di raggiungere la misura piena di 507 euro al mese.