Parliamo degli spedizionieri doganali, dei poligrafici (dipendenti di imprese editoriali in crisi), il personale viaggiante addetto ai pubblici servizi di trasporto, i marittimi, ed alcune categorie di lavoratori dello spettacolo e gli sportivi professionisti (ex Enpals). Dopo il primo innalzamento avvenuto a partire dal 1° gennaio 2014 ed il secondo avvenuto nel 2016, quest'anno i requisiti vedono un ulteriore incremento dell'età per il pensionamento, in particolare per le donne.
Personale Viaggiante addetto a pubblici servizi di trasporto
Come noto sino al 31.12.2013 i lavoratori iscritti al soppresso Fondo trasporti avevano la possibilità di ottenere la pensione di vecchiaia anticipata all'età di 60 anni (55 anni le donne). Dal 2014, per effetto del citato regolamento di armonizzazione, il requisito per il riposo è stato fissato in 5 anni prima dell'età pensionabile prevista nel regime generale obbligatorio. Dato che quest'anno l'età pensionabile nell'assicurazione generale obbligatoria è stata parificata a 66 anni e 7 mesi sia per gli uomini che per le donne, nel 2018 sono necessari 61 anni e 7 mesi per entrambi i sessi; nel 2019 i requisiti raggiungeranno la cifra tonda di 62 anni a causa del prossimo adeguamento alla speranza di vita istat.
Lavoratori Marittimi
Anche per i piloti del pilotaggio marittimo la pensione di vecchiaia viene liquidata, dal 1° gennaio 2014, al raggiungimento di un requisito anagrafico ridotto di cinque anni rispetto a quello tempo per tempo in vigore nel regime generale obbligatorio. Pertanto, al pari di quanto detto per il fondo trasporti nel 2018 la pensione di vecchiaia anticipata può essere liquidata per entrambi i sessi a 61 anni e 7 mesi. Per i marittimi adibiti al servizio di macchina o di stazione radiotelegrafica di bordo la pensione di vecchiaia si può conseguire quest'anno con 58 anni e 7 mesi di età unitamente ad almeno 1040 contributi settimanali di cui 520 al servizio di macchina o di stazione radiotelegrafica di bordo.
Fondo dello Spettacolo
Aumentano anche i requisiti per il pensionamento di vecchiaia per alcune categorie di lavoratori iscritti all'Ex Fondo Enpals che oggi, dopo l'assorbimento in Inps ha assunto la denominazione Fondo lavoratori dello Spettacolo e Fondo Lavoratori Sportivi Professionisti. Si tratta in particolare degli assicurati ascritti al Gruppo Ballo, al Gruppo Attori e al Gruppo Cantanti che continuano a godere di un regime di particolare favore per coloro che risultano in possesso di anzianità contributiva al 1995 (e che quindi rientrano nel sistema misto). Così gli attori, conduttori, direttori d’orchestra, figurazione e moda possono conseguire la prestazione di vecchiaia nel 2018 con un'età pari a 64 anni e 7 mesi (62 anni e 7 mesi le donne); i cantanti, artisti lirici ed orchestrali devono, invece, raggiungere i 61 anni e 7 mesi per gli uomini e 59 anni e 7 mesi per le donne. La prestazione si acquisisce a condizione che si possano vantare almeno 20 anni di assicurazione e di contribuzione presso il fondo (con la particolarità che i due requisiti possono non maturarsi contestualmente dato che l'annualità di contribuzione si acquista convenzionalmente con 120 giornate lavorative). Il Gruppo Ballo, invece, può andare in pensione di vecchiaia ad un'età di 46 anni e 7 mesi a prescindere dal possesso o meno di anzianità contributiva al 31.12.1995. Le altre categorie di lavoratori iscritti al Fondo dello Spettacolo non godono, invece, di alcuna disposizione di favore rispetto all'AGO dovendosi, pertanto, pensionare all'età di 66 anni e 7 mesi o con 42 anni e 10 mesi di contributi (41 anni e 10 mesi le donne).
Crescono poi i requisiti per gli sportivi professionisti. Gli iscritti all'omonimo fondo in possesso di anzianità contributiva al 31.12.1995, anch'esso trasferito all'Inps con la soppressione dell'Enpals, devono attendere i 53 e 7 mesi di età, due anni in meno le donne a condizione che ci siano almeno 20 anni anzianità assicurativa e contributiva con la qualifica di sportivo professionista.
Per i poligrafici assicurati presso l'Inps dipendenti di imprese editoriali in crisi l'anzianità contributiva necessaria per il prepensionamento di cui all'articolo 37 della legge 416/1981 sale nel 2018 a 37 anni e 7 mesi. Nei loro confronti, tuttavia, la recente legge di bilancio ha previsto una ulteriore salvaguardia della vecchia normativa (vigente sino al 31 dicembre 2013) per tutelare coloro che avevano siglato accordi di Cigs entro il maggio 2015.