Pensioni, ecco i paletti per entrare nella sesta salvaguardia

Paolo Ferri Martedì, 17 Marzo 2015
La legge 147/2014 ha consentito ad ulteriori 32.100 lavoratori di mantenere le regole di pensionamento previgenti all'entrata in vigore della Riforma Fornero.

Kamsin Con la legge 147/2014 il legislatore è intervenuto, per la sesta volta, in materia di deroghe all'accesso ai trattamenti pensionistici. L'intervento questa volta ha interessato 32.100 lavoratori che hanno potuto mantenere le previgenti regole di pensionamento e, dunque, potranno al termine di una complessa procedura di verifica condotta dall'Inps, andare in pensione prima dei nuovi tempi previsti dalla Riforma del 2011.

I requisiti Oggettivi. Per poter accedere al beneficio gli interessati dovevano produrre un apposita domanda all'Inps o alla Direzione territoriale del Lavoro (cfr: messaggio inps 8881/2014) entro lo scorso 5 gennaio e dovevano identificarsi in uno dei seguenti profili di tutela. 

a) i lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione anteriormente al 4 dicembre 2011 i quali possano far valere almeno un contributo volontario accreditato o accreditabile alla data del 6 dicembre 2011, anche se hanno svolto, successivamente alla data del 4 dicembre 2011, qualsiasi attivita', non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato;

b) i lavoratori il cui rapporto di lavoro si e' risolto entro il 30 giugno 2012 in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter del codice di procedura civile, ovvero in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente piu' rappresentative a livello nazionale entro il 31 dicembre 2011, anche se hanno svolto, dopo il 30 giugno 2012, qualsiasi attivita' non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato;

c) i lavoratori il cui rapporto di lavoro si e' risolto dopo il 30 giugno 2012 ed entro il 31 dicembre 2012 in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter del codice di procedura civile, ovvero in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente piu' rappresentative a livello nazionale entro il 31 dicembre 2011, anche se hanno svolto, dopo la cessazione, qualsiasi attivita' non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato;

d) i lavoratori il cui rapporto di lavoro sia cessato per risoluzione unilaterale, nel periodo compreso tra il 1º gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011, anche se hanno svolto, successivamente alla data di cessazione, qualsiasi attivita' non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato;

e) i lavoratori che, nel corso dell'anno 2011, risultano essere in congedo ai sensi dell'articolo 42, comma 5, del decreto legislativo n. 151 del 2001 e successive modificazioni, o aver fruito di permessi ai sensi dell'articolo 33, comma 3, della legge n. 104 del 1992, e successive modificazioni;

f) i lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato cessati dal lavoro tra il 1° gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011, non rioccupati a tempo indeterminato;

g) i lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione anteriormente al 4 dicembre 2011, ancorche' al 6 dicembre 2011 non abbiano un contributo volontario accreditato o accreditabile alla predetta data, a condizione che abbiano almeno un contributo accreditato derivante da effettiva attivita' lavorativa nel periodo compreso tra il 1º gennaio 2007 e il 30 novembre 2013 e che alla data del 30 novembre 2013 non svolgano attivita' lavorativa riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato;

h) i lavoratori collocati in  mobilità ordinaria a seguito  di   accordi  governativi o  non  governativi, stipulati  entro  il 31 dicembre 2011,  cessati dal  rapporto di  lavoro entro il 30 settembre 2012 e  che perfezionano, entro il periodo di  fruizione dell’indennità di  mobilità, ovvero, anche  mediante  il  versamento  di contributi  volontari,  entro  dodici  mesi dalla fine dello stesso periodo, i requisiti previdenziali vigenti al 31.12.2011.

I requisiti Soggettivi. Chi ha fatto domanda per i profili di cui alle lettere a-g (con l'eccezione della lettera h) in cui si richiede il perfezionamento di un diritto a pensione dentro la mobilità o nei 12 mesi successivi) può accedere al beneficio a condizione che la data di decorrenza del trattamento pensionistico (cioè comprensiva della finestra mobile) - calcolata secondo le vecchie regole pensionistiche - si apra entro e non oltre il 6.1.2016. E' importante infatti ricordare che la salvaguardia comporta l'ultrattività delle regole ante-fornero e, pertanto, bisogna guardare a queste regole per comprendere se è possibile o meno fruire del beneficio.

Per centrare questo vincolo è quindi necessario raggiungere i vecchi 40 anni di contributi entro il 30 settembre 2014 (perchè c'è una finestra di 15 mesi) oppure i 61 anni e 3 mesi di età unitamente al quorum 97,3 entro il 31 Dicembre 2014. Le lavoratrici del settore privato possono altresì partecipare a condizione di aver raggiunto 60 anni e 4 mesi di età e 20 di contributi entro il 31 dicembre 2014 (che sono in pratica i vecchi requisiti per il trattamento di vecchiaia). Mentre, nel comparto scuola o afam, tutti i requisiti suddetti possono essere conseguiti entro il 31 dicembre 2014.

Le procedure. L'inps in questi giorni sta elaborando la graduatoria degli aventi diritto tenendo conto che per ciascun profilo di tutela è disponibile un limitato numero di posti. Pertanto non tutti coloro che hanno fatto domanda e hanno tutti i requisiti potrebbero vedersi accolta la propria domanda di accesso.

La graduatoria viene stilata sulla base della data di cessazione del rapporto di lavoro (mentre per i soli lavoratori di cui alla lettera e la classifica si effettua in base alla data di maturazione di un diritto a pensione). Qualora la domanda sarà accolta i lavoratori si vedranno recapitare una comunicazione in cui viene indicato il profilo di tutela in cui sono stati inseriti e la prima data di decorrenza utile con l'invito a presentare domanda di pensione entro il mese antecedente.

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A cura di Paolo Ferri - Patronato Acli

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