I chiarimenti riguardano la possibilità per la generalità dei lavoratori dipendenti ed autonomi iscritti all'INPS di riscattare con il metodo contributivo i periodi temporali anteriori al 1.1.1996 che ordinariamente sarebbero calcolati con il meccanismo della riserva matematica (criterio di regola più oneroso). Ciò a condizione che l'assicurato eserciti l'opzione per il sistema contributivo di cui all'articolo 1, co. 23 della legge n. 335/1995 (o l'opzione donna oppure il computo nella gestione separata). Le prime indicazioni in tal senso erano state già fornite lo scorso anno con la Circolare n. 6/2020.
Domanda di opzione
Per mutare il criterio di calcolo dell'onere riferito ai periodi temporali anteriori al 31.12.1995 l'assicurato deve preventivamente o contestualmente al riscatto esercitare l'opzione al sistema contributivo. Per l'esercizio di tale facoltà, come noto, è necessario possedere un'anzianità inferiore a 18 anni di contributi al 31.12.1995; almeno 15 anni di contribuzione di cui almeno 5 anni successivi al 1° gennaio 1996; almeno un contributo entro il 31.12.1995.
A tal fine occorre distinguere: a) se il riscatto è esercitato contestualmente all'opzione al sistema contributivo (ancorché al momento del pensionamento) i periodi da riscattare rilevano ai fini della verifica della sussistenza dei requisiti per l'esercizio al sistema contributivo. Tal che, ad esempio, se in virtu' del riscatto l'assicurato raggiunge i 18 anni di contribuzione al 31.12.1995 la domanda di riscatto sarà trattata con i criteri della riserva matematica; b) se il riscatto è esercitato successivamente all'opzione al sistema contributivo i periodi da riscattare non rilevano ai fini della verifica della sussistenza dei requisiti per l'esercizio al sistema contributivo. Quindi, in questo caso, l'onere per il periodo da riscattare può essere determinato con i criteri di calcolo contributivi ancorché l'assicurato integri, in virtu' del riscatto, i 18 anni di contribuzione al 31.12.1995.
C'è infine una ultima ipotesi: quella in cui l'assicurato eserciti l'opzione al sistema contributivo dopo aver presentato la domanda di riscatto; in questo caso l'onere riferito ai periodi anteriori al 1.1.1996 è stato determinato con il criterio della riserva matematica. Qui occorre ulteriormente distinguere:
a) se l'onere è stato versato in unica soluzione non è più possibile richiedere la rideterminazione del calcolo con i criteri contributivi;
b) se l'onere è stato versato solo parzialmente si può interrompere il versamento rateale ottenendo l'accredito del periodo corrispondente alla quota di riscatto versato e presentare una nuova domanda di riscatto con i criteri contributivi in relazione ai periodi residui (non si può chiedere, invece, la rideterminazione dell'onere ab origine con i criteri contributivi); tuttavia se l'accredito dei periodi corrispondenti alla quota di riscatto versato comporta il raggiungimento di 18 anni di contributi al 31.12.1995 la successiva domanda di opzione non potrà essere accolta e, pertanto, neanche la residua quota potrà essere calcolata con i criteri contributivi;
c) se il riscatto non si è ancora perfezionato con l’accettazione dell’onere si può ritirare la domanda, effettuare domanda di opzione al sistema contributivo e proporre domanda di riscatto mutando i criteri di calcolo dell'onere.
Effetti dell'opzione
Resta inteso che il pagamento di una rata di riscatto con i criteri contributivi rende irrevocabile l'opzione al sistema contributivo e che le modalità di pagamento dell'onere di riscatto restano diversificate a seconda della gestione previdenziale nella quale sono accreditati i contributi da riscattare (di regola 120 rate mensili trattenibili anche sulla pensione per le sole gestioni pubbliche). Tuttavia l'eventuale quota di onere di riscatto determinante per il perfezionamento dei requisiti per l'opzione al contributivo va versata in unica soluzione. L'Inps ribadisce, inoltre, che l'opzione al contributivo non consente di agganciarsi ai requisiti di pensionamento previsti per i contributivi puri e che dal primo giorno del mese successivo all'esercizio dell'opzione l'assicurato viene assoggettato al massimale della base contributiva e pensionabile di cui all'articolo 1, co. 18 della legge n. 335/1995 (con evidenti risvolti dal punto di vista della misura della pensione futura).
Criterio agevolato solo per la laurea
Viene, inoltre, confermato che l'opzione al sistema contributivo consente di mutare il criterio di calcolo dell'onere di riscatto riferito a periodi temporali anteriori al 1.1.1996 in due modalità: a) con l'aliquota percentuale di cui all'articolo 2, co. 5 del Dlgs n. 184/1997 per tutti i riscatti (anche, ad esempio, quello per il lavoro all'estero o per la maternità fuori dal rapporto di lavoro oltre che il corso di studio universitario); b) con il metodo agevolato di cui all'articolo 2, co. 5-quater del dlgs n. 184/1997 ma solo, in tal caso, se il periodo da riscattare coincide con il corso di studio universitario. Si ribadisce, ancora, che la rivalutazione del montante individuale dei contributi, in entrambi i casi, ha efficacia dalla data di domanda di riscatto.
Totalizzazione Nazionale
Infine nel caso di una domanda di pensione in totalizzazione nazionale di cui al dlgs n. 42/2006 il riscatto con i criteri contributivi di periodi anteriori al 1.1.1996 è possibile esclusivamente a condizione che esso sia esercitato in una gestione in cui il relativo pro rata sia calcolato con le regole del sistema contributivo. Ciò significa che l'operazione non può essere esercitata se in virtu' del riscatto l'assicurato matura un diritto autonomo in una delle gestioni totalizzate conseguendo, pertanto, il diritto alla liquidazione del relativo pro rata con i criteri di calcolo retributivi. In tal caso l'interessato dovrà rinunciare al calcolo retributivo a seguito di apposita scelta da indicare nella domanda di pensione.
Criteri di accertamento dell'anzianità
Da ultimo l'INPS spiega che il riscatto dei periodi anteriori al 1.1.1996 con i criteri contributivi non rileva più ai fini dell'accertamento dell'anzianità contributiva di 18 anni al 31.12.1995. Ciò significa che, nel caso di cumulo o totalizzazione, la contribuzione riscattata non comporterà più il passaggio al calcolo retributivo sullo spezzone maturato sino al 2011 nelle gestioni diverse da quella presso la quale è stato esercitato il riscatto.
Documenti: Circolare Inps 54/2021