L'articolo 1, co. 128 della legge n. 213/2023 ha previsto dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2025 la possibilità di sistemare la posizione assicurativa a condizioni semplificate e con oneri agevolati. Si tratta di una sorta «pace contributiva» perché consente il recupero dei buchi contributivi tra un lavoro e l'altro senza alcuna restrizione.
E' riconosciuta per il triennio 2023-2025 a favore dei lavoratori iscritti all'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, alla gestione separata dell'Inps nonchè agli iscritti presso le gestioni sostitutive ed esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria. E' riservata ai lavoratori privi di anzianità contributiva al 31.12.1995 (anche se accreditata presso le Casse previdenziali dei liberi professionisti oppure acquisita nel regime previdenziale dell’Unione Europea o nei singoli regimi previdenziali dei vari Stati membri o Paesi convenzionati) e non può essere utilizzata dai soggetti già titolari di pensione diretta.
Periodi Riscattabili
Il periodo da riscattare deve essere compreso tra l’anno del primo e quello dell’ultimo contributo accreditato (obbligatorio, figurativo, da riscatto); pertanto il periodo oggetto di riscatto, o parte di esso, può essere anche anteriore alla data del primo contributo, o successivo a quella dell’ultimo, purché riferito al medesimo anno del contributo iniziale o finale e sempreché sia compreso tra il 1 Gennaio 1996 ed il 31 dicembre 2023 data di entrata in vigore della legge n. 213/2023. Il periodo che forma oggetto di riscatto non deve risultare già coperto da contribuzione, comunque versata e accreditata, presso forme di previdenza obbligatoria (comprese le Casse per i liberi professionisti e il regime previdenziale dell’Unione Europea o i singoli regimi previdenziali dei vari Stati membri o Paesi convenzionati). Il periodo massimo riscattabile è di cinque anni, anche non continuativi, al netto dell'eventuale periodo già riscattato con l'analoga facoltà prevista dal dl n. 4/2019 nel triennio 2019-2021.
La facoltà non può essere esercitata per riscattare periodi per i quali il datore di lavoro abbia omesso il versamento dei contributi (si dovrà, in tal caso, procedere alla costituzione della rendita vitalizia).
Fuori i lavoratori più anziani
Dal punto di vista delle platee la misura si rivolge esclusivamente ai lavoratori privi di anzianità assicurativa al 31.12.1995; non può, quindi, essere utilizzata dai soggetti con contribuzione a qualsiasi titolo accreditata prima del 1.1.1996 e questo ancorchè il riscatto si riferisca a periodi temporali successivi al 1995, oppure venga esercitato nella gestione separata dell'Inps oppure sia richiesto da soggetti che hanno esercitato l'opzione per il calcolo contributivo (art. 1. co. 23 legge 335/1995). In definitiva non può essere utilizzata per integrare i 38 anni di contributi utili per l'uscita con la cd. quota 100. Può essere, invece, utilizzata in abbinamento alla facoltà di riscatto agevolato della laurea in presenza dei relativi requisiti.
L'onere
L'onere del riscatto è calcolato sulla base dell'articolo 2, co. 5 del Dlgs 184/1997, cioè sulle retribuzioni percepite nelle ultime 52 settimane antecedenti l'operazione moltiplicate per l'aliquota contributiva IVS della gestione assicurativa presso la quale si esercita il riscatto (metodo dell'aliquota percentuale). L’anzianità contributiva acquisita per effetto del riscatto è utile ai fini del conseguimento del diritto a pensione e per la determinazione della relativa misura.
La domanda
La presentazione della domanda di riscatto, come detto, è limitata al triennio 2023 – 2025. La domanda di riscatto può, quindi, essere presentata dal 1° gennaio 2023 (data di entrata in vigore della legge n. 213/2023) al 31 dicembre 2025.
La domanda può essere presentata dal diretto interessato o dal suo superstite o, entro il secondo grado, dal suo parente e affine. L’onere versato è fiscalmente deducibile dal reddito complessivo.
Per i lavoratori del settore privato, la domanda di riscatto può essere presentata anche dal datore di lavoro, che, può sostenere il relativo onere destinando, a tale fine, i premi di produzione spettanti al lavoratore. In tale caso, l'onere versato è deducibile dal reddito di impresa e da lavoro autonomo e non rileva ai fini della determinazione dei redditi da lavoro dipendente nei confronti dell'interessato. La domanda di riscatto può essere presentata dal datore di lavoro nel corso del rapporto lavorativo.
Nei casi in cui la domanda sia presentata dal parente o affine o dal datore di lavoro occorre il consenso dell'interessato.
Versamento
L'onere può essere versato in un'unica soluzione oppure in 120 rate mensili senza interessi. Alla data del saldo dell’onere l'Inps provvede all’accredito del periodo riscattato e si produrranno i relativi effetti di legge. In caso di interruzione del versamento dell’onere viene comunque riconosciuto l’accredito di un periodo contributivo di durata corrispondente all’importo versato. Qualora l'operazione debba essere utilizzata per l'immediata liquidazione di una pensione diretta o indiretta la somma residua deve essere versata in unica soluzione.
La Vecchia Facoltà
Si rammenta che analoga facoltà era stata riconosciuta dal dl n. 4/2019 per il triennio 2019 - 2021 (domande dal 29 gennaio 2019 al 31 dicembre 2021) ed ha riguardato i periodi temporali compresi tra il 1° gennaio 1996 ed il 28 gennaio 2019 entro un massimo di cinque anni. L'onere versato, in tal caso, era detraibile dall’imposta lorda nella misura del 50%, con una ripartizione in cinque quote annuali costanti e di pari importo nell’anno di sostenimento e in quelli successivi. Le due facoltà, come anticipato, sono cumulabili tra loro. Teoricamente, pertanto, è possibile presentare una seconda domanda, nel triennio 2023-2025, avente ad oggetto ulteriori periodi temporali che non hanno formato oggetto di riscatto in precedenza.
Documenti: Circolare Inps 36/2019; Circolare Inps 106/2019; Circolare Inps 69/2024