Come noto i dipendenti di datori di lavoro pubblici o privati possono richiedere, per gravi e documentati motivi familiari, fra i quali alcune specifiche patologie, un periodo di congedo, continuativo o frazionato, non superiore a due anni ai sensi dell'articolo 4, co. 2 della legge 53/2000. Si tratta di un periodo neutro durante il quale il lavoratore conserva il posto di lavoro, non ha diritto alla retribuzione e non può svolgere alcun tipo di attività lavorativa nè il periodo gli viene computato nell'anzianità di servizio utile per la progressione di carriera.
Il congedo può essere chiesto dal lavoratore per gravi motivi relativi a necessità familiari del lavoratore stesso e della sua famiglia anagrafica (come in particolare il coniuge, figli o in loro mancanza i nipoti, genitori, generi, nuore o suoceri) anche se non conviventi e dei soggetti portatori di handicap, parenti o affini entro il terzo grado del lavoratore, anche se non conviventi.
Il D.M. 21 luglio 2000, n.278, ha definito i gravi motivi nelle necessità familiari derivanti dal: a) decesso di una delle persone sopra indicate; b) le situazioni che comportano un impegno particolare del dipendente o della propria famiglia nella cura o nell’assistenza di una delle persone sopra indicate; c) le situazioni di grave disagio personale, ad esclusione della malattia, nelle quali incorra il dipendente medesimo; d) le situazioni, riferite ai soggetti di cui sopra a esclusione del richiedente, derivanti da alcune patologie: 1) patologie acute o croniche che determinano temporanea o permanente riduzione dell’autonomia personale, ivi incluse le affezioni croniche di natura congenita, reumatica, neoplastica, infettiva, dismetabolica, post – traumatica, neurologica, neuromuscolare, psichiatrica, derivanti da dipendenze, a carattere evolutivo o soggette a riacutizzazioni periodiche; 2) patologie acute o croniche che richiedono assistenza continuativa o frequenti monitoraggi clinici, ematochimici e strumentali; 3) patologie acute o croniche che richiedono la partecipazione attiva del familiare nel trattamento sanitario; 4) patologie dell’infanzia e dell’età evolutiva aventi le caratteristiche di cui ai precedenti numeri 1, 2, e 3 o per le quali il programma terapeutico e riabilitativo richiede il coinvolgimento dei genitori o del soggetto che esercita la potestà.
I periodi di aspettativa in questione non sono utili a fini pensionistici se ricadono al di fuori degli eventi di malattia, di assistenza ai disabili ai sensi dell'articolo 33, co. 4 della legge 104/1992 o del congedo straordinario di cui all'articolo 42, co. 5 del Dlgs 151/2001, eventi per i quali è riconosciuta la copertura figurativa a carico dello Stato. La legge 53/2000 e l'articolo 5 del Dlgs 564/1996, tuttavia, vengono incontro al lavoratore consentendone il loro riscatto, in qualsiasi momento, a condizione che il lavoratore ne sostenga il relativo onere economico. In questo modo il periodo di aspettativa fruito non viene perso ai fini della maturazione della pensione nè ai fini della determinazione della sua misura (cfr: Circolare Inps 15/2001).
Per l'esercizio del riscatto il lavoratore deve produrre idonea documentazione avente data certa, come prevista dall'articolo 3 del Dm 21 Luglio 278/2000, da cui risulti la certificazione medica delle patologie sopra individuate, la documentazione comprovante il decesso o una dichiarazione circa i gravosi impegni per la cura ai disabili o della situazione di grave disagio personale. La facoltà di riscatto è disponibile per tutti i i lavoratori dipendenti, anche del pubblico impiego, ed è esercitabile nel limite massimo di due anni nell'arco della vita lavorativa del richiedente.
Riscatto ammesso anche per aspettive fruite prima del 1996
Sul punto va segnalato che l’art.1, comma 789, della legge n.296 del 27 dicembre 2006 (finanziaria 2007) ha esteso l'indicata facoltà di riscatto anche ai periodi di aspettativa antecedenti al 31 dicembre 1996 in deroga a quanto previsto in linea generale dall'articolo 5 del Dlgs 564/1996, fermo restando che il periodo massimo riscattabile è sempre pari ad un massimo di due anni. In tal caso, la fruizione del periodo di aspettativa deve risultare da registrazioni ufficiali quali libro paga, libro matricola, libretto di lavoro, dichiarazioni /autorizzazioni dell’epoca, rilasciate dal datore di lavoro. Per i medesimi periodi, i lavoratori devono comprovare la ricorrenza dei gravi motivi come sopra definiti. A tal fine, all’atto della presentazione della domanda di riscatto, gli stessi devono produrre, con riferimento a ciascuno dei casi indicati, la documentazione di data certa prevista dall’art.3, commi 1, 2, e 3, del decreto 21 luglio 2000, n.278, citato (Dm 31 Agosto 2007; Circolare Inps 26/2008).