Le modifiche sono state predisposte ai sensi dell'articolo 1 co. 234-237 della legge 232/2016 (legge di bilancio per il 2017) che ha irrobustito le misure per agevolare il prepensionamento dei bancari che saranno coinvolti nei prossimi piani di ristrutturazione e/o riqualificazione aziendale del settore: da un lato l’estensione per un ulteriore biennio, fino all’anno 2019, della possibilità di accedere alle prestazioni straordinarie del Fondo di solidarietà per la riconversione e riqualificazione professionale, per il sostegno dell'occupazione e del reddito del personale del credito prevista dall’articolo 12 del decreto legge sulle crisi bancarie approvato la scorsa estate dal Governo (il Dl n. 59/2016 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 119/2016) per i soggetti che maturano i requisiti per l’accesso al pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi sette anni (anziché cinque, come di regola è previsto per i fondi di solidarietà di settore) nonché l’estensione di tale possibilità anche al Fondo di solidarietà per il sostegno dell’occupabilità, dell'occupazione e del reddito del personale del credito cooperativo. Attualmente l'estensione da cinque a sette della durata dell'assegno straordinario di solidarietà, prevista dal Dl 59/2016) vale solo per gli anni 2016 e 2017.
L'accesso all'assegno straordinario di sostegno al reddito viene ulteriormente rafforzato dalla possibilità per il Fondo di Solidarietà, previo versamento della relativa provvista finanziaria da parte del datore di lavoro, di versare anche la contribuzione correlata a periodi, utili per il conseguimento del diritto alla pensione anticipata o di vecchiaia, riscattabili o ricongiungibili, precedenti all’accesso ai Fondi di solidarietà nei confronti dei lavoratori che raggiungano i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi sette anni. Con questa misura, ad esempio il datore di lavoro potrà pagare il riscatto di un periodo di studi al dipendente per collocarlo nel Fondo di Solidarietà ove esso sia necessario per maturare il diritto alla pensione nei successivi sette anni. L'agevolazione in questione riguarda esclusivamente i lavoratori dei citati fondi di solidarietà (bancario e credito cooperativo) e non può essere attivata in favore dei lavoratori appartenenti ad altri fondi di solidarietà settoriali.
Documenti: Il Decreto 3 Aprile 2017 numero 98998 (GU 14.6.2017)