Come noto il 2021 ha visto concludersi la lunga questione relativa all'applicazione del coefficiente di rendimento delle quote retributive per il personale militare e figure equiparate che al 31.12.1995 vantava un'anzianità contributiva inferiore a 18 anni. Con due sentenze (nn. 1/2021 e 12/2021) la giurisprudenza contabile ha sancito il principio secondo cui l'articolo 54 del DPR 1092/1973 deve essere inteso nel senso di riconoscere un coefficiente di rendimento del 2,44% per ogni anno di anzianità utile al 31.12.1995 (a prescindere dalla circostanza che l'assicurato possieda o meno 15 anni di anzianità al 31.12.1995).
L’INPS ha fatto due circolari applicative per gli aventi diritto ma stranamente non ha menzionato i Vigili del Fuoco (Circ. n. 107/2021 e Circ.199/2021). L’amministrazione Vigili del Fuoco ed alcune organizzazioni sindacali hanno chiesto all’INPS di fare ulteriore circolare applicativa anche per il personale Vigile del Fuoco e, ad oggi, si è ancora in attesa dell’emanazione.
La legge di bilancio 2022 ha esteso il beneficio anche al personale delle forze di polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato e Polizia Penitenziaria). Richiamando, nella relazione tecnica proprio la vigenza dell’articolo 61 dpr 1092/73 e la piena applicabilità dell’aliquota del 2,44% anche ai VVF, lamentando di essere le sole due categorie escluse da tale beneficio.
Personale del VVFF
Vale la pena ricordare che anche il personale appartenente ai vigili del fuoco, per effetto dell'equiparazione offerta dall'articolo 61, co. 3 del Dpr 1092/1973 al personale militare, giova del predetto aumento del coefficiente di rendimento. Tale orientamento è stato ormai confermato dalla giurisprudenza contabile che ha riconosciuto il diritto alla riliquidazione della pensione secondo i nuovi criteri dell'articolo 54 del DPR 1092/1973 che prevedono un coefficiente del 2,44% per ogni anno di anzianità utile al 31.12.1995 (in tal senso si veda ad esempio Corte dei Conti III App. n. 144/2021, II App. n. 144/2021, Sez. giurisdiz. Emilia Romagna, n. 121 del 2021; Sez. giurisdiz. Sicilia n. 962/2021; Sez. giurisdiz. Liguria n. 44/2021; Sez. giurisdiz. Calabria n. 90/2019; sentenza n. 88/2021 Sez. giurisd. Umbria).
Infatti ad oggi, in attesa della circolare di cui sopra, l’unica possibilità è il ricorso, specialmente per chi, pur avendone diritto, è già in pensiona da 4 anni e rischia di cadere nella prescrizione quinquennale.
L'aumento dovrebbe riguardare ormai tutte le categorie degli appartenenti al settore operativo (dal Vigile al Dirigente Generale) in possesso di contribuzioni anteriori al 1996. Ovviamente anche tutte le specialità e specializzazioni sono incluse.
Si ritiene che nei confronti del restante personale del CNVF a cui si applicavano le aliquote di rendimento di cui all’articolo 44, comma 1, del DPR n. 1092/1973 (cioè quelle per il personale civile) non cambia nulla. In particolare, nei loro confronti per i primi quindici anni di servizio effettivo si applica l’aliquota del 35 per cento, aumentata di 1,80 per cento per ogni ulteriore anno di servizio utile fino all'anzianità di 17 anni, 11 mesi e 29 giorni al 31.12.1995.
Questo personale appartiene ai “ruoli tecnici professionali” del CNVVF, ex SATI (supporto amministrativo tecnico contabile) che sono a tutti gli effetti, ai fini previdenziali, paragonati a qualsiasi dipendente pubblico.