Il documento precisa che coloro che hanno avuto il riconoscimento delle condizioni di accesso all’ APE sociale di cui all’articolo 1, commi da 179 a 186, della legge n. 232 dell’ 11 dicembre 2016 e, pertanto, hanno ricevuto la comunicazione INPS di riconoscimento delle condizioni di accesso all’APE sociale dovranno produrre domanda cartacea di cessazione dal servizio all’istituzione scolastica di riferimento per il personale docente ed ATA o all’USR di riferimento per i dirigenti scolastici. Nella domanda di cessazione l’interessato dichiarerà di essere in possesso dei requisiti previsti per l’APE sociale certificati e riconosciuti dall’INPS tramite l’invio delle suddette comunicazioni.
Cessazioni solo dal 1° Settembre 2018
Per gli interessati, tuttavia, la cessazione dal servizio avverrà solo a partire dal 1° settembre 2018 secondo la normativa vigente relativa al “pensionamento” personale della scuola, atta a garantire la continuità didattica nel corso dell’anno scolastico (legge 449/97, DPR 351/1998). In sostanza il personale del comparto scuola dovrà restare in servizio sino al termine dell'anno scolastico 2017/2018 restringendo così la durata temporale dell'Ape sociale. Questo rischio, peraltro, era stato già denunciato sulle pagine di PensioniOggi già dalla scorsa estate ma al problema non è stato posto rimedio. Maria, ad esempio, ci scrive ricordandoci che ha maturato tutti i requisiti per l'ape sociale sin dal maggio 2017. Contava di poter andare in pensione dal 1° settembre 2017 al termine dell'anno scolastico 2016/2017 ma i vari ritardi e la nota ministeriale gli farà slittare la data di pensionamento di un anno, al 1° settembre 2018. "Un ritardo inaccettabile che procrastina di oltre un anno l’Ape per chi ne ha diritto danneggiando proprio quelle categorie ritenute meritevoli di tutele" denuncia Maria.
Complessivamente sono poche centinaia i lavoratori della scuola coinvolti in questa misura. Si tratta degli insegnanti della scuola dell’infanzia ed educatori degli asili nido categorie incluse all'interno dei lavoratori addetti alle cd. mansioni gravose (come descritte nell’all.A del Dpcm n.88 del 23 maggio 2017) a condizione di aver svolto tale attività per almeno 6 anni negli ultimi 7 anni che hanno raggiunto i 63 anni e 36 di contributi entro il 31.12.2017 oppure i soggetti che hanno una invalidità civile accertata non inferiore al 74% o che assistono da almeno sei mesi il figlio, il genitore o il coniuge convivente affetto da grave disabilità a condizione di raggiungere 63 anni e 30 di contributi entro il 31.12.2017.
Restano i punti oscuri
La nota ministeriale pare essersi dimenticata del destino dei lavoratori precoci della scuola (cioè coloro che rientrando nei medesimi profili di tutela appena menzionati hanno fatto domanda per uscire con 41 anni di contributi nel 2017 e che hanno ricevuto accoglimento da parte dell'Inps). Si tratta di un numero ancora più esiguo per i quali dovrebbero valere le medesime regole esposte per l'Ape sociale: cioè cessazione al 1° settembre 2018 previa domanda cartacea da produrre all'amministrazione scolastica di riferimento. Un chiarimento sarebbe auspicabile.
Da segnalare, inoltre, che il rischio di uno slittamento del pensionamento potrebbe ripresentarsi con riferimento a quei lavoratori che faranno domanda di Ape Sociale (e beneficio Precoci) nel 2018. Dato che l'Inps darà una risposta a questi soggetti non prima della fine di giugno (o direttamente a fine anno se la domanda di verifica dei requisiti viene prodotta tardivamente) il mancato raccordo con la cessazione del servizio potrebbe nuovamente far slittare la data di pensionamento, di un anno, al 1° settembre 2019. Per risolvere la questione i docenti dovrebbero essere ammessi a produrre domanda di dimissioni al 1° settembre 2018 con riserva. Così se l'Inps acclarasse in tempo utile il diritto all'Ape sociale i docenti potrebbero essere autorizzati a lasciare il servizio senza doverci restare per un altro anno. Ma su questo punto il Miur tace.