Come noto l'art. 1 del d.lgs. n. 207/1996 ha istituito, a decorrere dal 1 gennaio 1996, un indennizzo per la cessazione definitiva dell'attività commerciale ai soggetti che esercitano, in qualità di titolari o coadiutori, attività commerciale al minuto in sede fissa,anche abbinata ad attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, ovvero che esercitano attività commerciale su aree pubbliche. L'erogazione dell'indennizzo è subordinata alle seguenti condizioni: a) cessazione definitiva dell'attività commerciale; b) riconsegna dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività commerciale e dell'autorizzazione per l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, nel caso in cui quest'ultima sia esercitata congiuntamente all'attività di commercio al minuto; c) cancellazione del soggetto titolare dell'attività dal registro degli esercenti il commercio e dal registro delle imprese presso la camera di commercio,industria,artigianato e agricoltura. La normativa originaria prevede che l'indennizzo fosse corrisposto dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda e fino a tutto il mese in cui il beneficiario avesse compiuto 65 anni se uomo, e 60 se donna.
L'indennizzo cessa all'eta' di vecchiaia
Il caso sottoposto alla Corte riguardava una lavoratrice a cui l'Inps aveva riconosciuto l'indennizzo dal febbraio 2005 al gennaio 2008, cioè sino al compimento dell'età di 60 anni, il limite ratione temporis previsto per il pensionamento di vecchiaia. L'interessata, tuttavia, non aveva conseguito la prestazione immediatamente ma solo dal 1 Ottobre 2008 a causa della presenza, nella disciplina dell'epoca, di un meccanismo di differimento nell'erogazione del primo rateo pensionistico, come previsto dalla legge 247/07. Durante questo periodo, in sostanza, la pensionata non aveva percepito nè l'indennizzo ai commercianti, cessato il 1° gennaio 2008, nè la pensione di vecchiaia.
Secondo la Cassazione questo "vuoto economico" è illegittimo in quanto il richiamo esplicito all'età pensionabile, di 60 per gli uomini e di 65 per le donne va inteso non in senso strettamente letterale oltre quale la prestazione deve cessare (ancorché non sia stata raggiunta l'età pensionabile per effetto delle successive riforme pensionistiche) ma come un rinvio generale alla disciplina propria della gestione a carico della quale grava la pensione dell'esercente attività commerciale, da aggiornarsi sulla base delle modifiche normative intervenute nel tempo, tra cui quella relativa ai requisiti di accesso alle prestazioni pensionistiche. La ratio della normativa, quale desumibile dalla sua disciplina, è quella di consentire, a chi versa nelle condizioni previste dalla norma, di cessare definitivamente la propria attività commerciale potendo godere di una fonte di reddito alternativa fino alla pensione di vecchiaia. L'indennizzo costituisce, in sostanza, un beneficio volto ad accompagnare l'esercente attività commerciale, in possesso delle condizioni previste dalla norma, fino al pensionamento.
Ciò significa che l'indennizzo ai commercianti deve essere corrisposto sino al raggiungimento dell'età pensionabile in vigore di volta in volta (attualmente 67 anni per uomini e donne; in passato 65 anni gli uomini e 60 anni le donne). Non solo. Se la legislazione prevede finestre di slittamento dell'erogazione del rateo pensionistico l'indennizzo deve essere corrisposto sino all'apertura della prima finestra di decorrenza della prestazione. Ora è vero che con la Riforma Fornero il meccanismo di slittamento è stato superato ma nel caso di specie, risalente al 2008, l'indennizzo doveva essere erogato sino all'apertura della finestra di decorrenza, cioè sino al 1.10.2008, come richiesto dalla pensionata; senza soluzione di continuità tra indennizzo e pensione.