Pensioni, L'obbligo di iscrizione alla gestione commercianti sorge anche per i familiari coadiutori del farmacista

Bernardo Diaz Sabato, 05 Ottobre 2019
Il prevalente orientamento della giurisprudenza di legittimità riconosce ormai l'obbligo di assicurazione IVS anche nei confronti dei coadiutori familiari non farmacisti del titolare di una farmacia.
Uno dei principali dubbi dei lettori riguarda, come noto, le situazioni che determinano il sorgere dell'obbligo di assicurazione presso la gestione dei lavoratori commercianti. L'articolo 2 della legge n. 613/1966 ha esteso l'obbligo di assicurazione ai familiari del titolare dell'attività commerciale comprendendo tra questi il coniuge, i figli legittimi o legittimati ed i nipoti in linea diretta gli ascendenti, i fratelli e le sorelle (i cd. coadiutori). Per determinare l'insorgenza dell'obbligo di assicurazione i coadiutori, al pari del titolare, devono partecipare al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza e non risultare, per tale attività, iscritti all’assicurazione generale obbligatoria in qualità di lavoratori dipendenti o di apprendisti.

La stessa disposizione ha previsto che sono equiparati ai figli legittimi o legittimati i figli adottivi e gli affiliati, quelli naturali legalmente riconosciuti o giudizialmente dichiarati, quelli nati da precedente matrimonio dell'altro coniuge nonché i minori regolarmente affidati dagli organi competenti a norma di legge.  Il rapporto di parentela rilevante ai fini di iscrizione alla gestione commercianti è stato esteso ai familiari coadiutori che siano parenti ed affini entro il terzo grado dall'articolo 1 co. 206 della legge 662 1996.

I contorni dei requisiti dell'abitualità e prevalenza sono stati più volte declinati della giurisprudenza di legittimità: l'orientamento maggioritario è nel senso di riconoscere l'abitualità allorquando la prestazione sia stata resa con continuatività e stabilmente (non quindi in via straordinaria o occasionale ancorché non sia necessaria la presenza quotidiana ed ininterrotta sul luogo di lavoro); il requisito della prevalenza si intende soddisfatto ove l'attività venga prestata con preponderanza sotto il profilo temporale rispetto ad altre occupazioni (così Cass. n. 9873 del 2014 e n. 7336 del 22/03/2017).

Secondo la giurisprudenza consolidata della Corte di Cassazione l'obbligo di assicurazione scatta anche nei confronti dei coadiutori familiari non farmacisti del titolare di una farmacia in relazione alle attività di vario tipo demandabili a non farmacisti nella gestione della relativa impresa. In tal caso l'obbligo sorge nel concorso dei requisiti di legge relativi sia all'impresa e in particolare alle modalità di organizzazione e conduzione della stessa, sia alle modalità di partecipazione dei coadiutori all'attività dell'impresa (v. Cass. n. 16520 del 06/08/2015, Cass. n. 11466 del 12/05/2010).

Recentemente, ad esempio, la Corte ha ammesso l'iscrizione alla gestione commercianti anche della madre anziana del titolare della farmacia che, malgrado la sua età, abbia partecipato «attivamente» al lavoro aziendale. Nel caso di specie era stato acclarato nel corso del giudizio di merito che la signora, priva di altra occupazione, per quanto ultraottantenne, aveva fornito un «concreto apporto» alla conduzione dell'attività commerciale nella sistemazione dei medicinali nel magazzino, svolta per varie ore quasi tutti i giorni. Secondo la Corte, pertanto, all'attività della signora non poteva riconoscersi carattere residuale reso affectionis causa in favore del figlio ma si trattava di una vera e propria attività lavorativa che, avente i caratteri dell'abitualità e della prevalenza, determinava l'insorgenza dell'obbligo di assicurazione presso la gestione dei lavoratori commercianti.

 

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